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2022/147/SA-LAV/MI

A distanza di 35 mesi dalla scadenza del CCNL 6 dicembre 2016, è stata raggiunta all’alba di stamane 18 maggio una complessiva intesa per il rinnovo del contratto, unitamente, come noto al rinnovo del CCNL Utilitalia, Cisambiente e Centrali Cooperative del 10 luglio 2016.

Come da intese intercorse fin dall’avvio del lungo negoziato, l’accordo di rinnovo modifica ed integra le parti oggetto dell’accordo di rinnovo di ciascuno dei due contratti collettivi, che sono ora ancora più omogenei, in termini di trattamento normativo, rispetto ai previgenti testi contrattuali.

Come noto, il 9 dicembre del 2021 le Parti avevano sottoscritto una prima parziale intesa, recante principalmente una soluzione economica finalizzata a ristorare i lavoratori del periodo di vacanza contrattuale compreso tra la scadenza del previgente CCNL (30 giugno 2019) e il 31 dicembre 2021 (cfr. circolari nn. 306 e 308 del 2021).

Con l’intesa del 18 maggio si procede quindi al rinnovo completo dei due CCNL del settore dell’igiene ambientale, sotto il profilo degli aumenti retributivi e di numerosi aspetti normativi.

Nell’allegare l’Accordo, con riserva di una ulteriore circolare dettagliata su tutti gli aspetti dell’intesa, si segnala intanto che le Parti hanno concordato per quanto riguarda la parte economica:

  • un aumento dei minimi tabellari a regime pari a € 80,00 per il livello 3A da riparametrare, con decorrenza € 30 a partire dal mese di luglio 2022 e successive tranches da € 25 con le retribuzioni di luglio 2023 e luglio 2024;
  • una quota di aumenti (denominata “ERAP” – Elemento Aggiuntivo di Produttività) nella misura di € 15/mese sempre con riferimento al livello 3A, da corrispondere su base annua nell’ambito di una contrattazione di produttività, o in alternativa applicando, facoltativamente, la complessa procedura (pagine 9-11, facoltativamente applicabile dalle aziende) prevista nell’Accordo o applicando l’intesa che le Parti si sono impegnate a trovare entro i prossimi 3 mesi; tale importo potrà consolidarsi in caso di andamento dell’inflazione costante nei prossimi anni o essere abrogato in caso di rientro dell’inflazione entro tassi determinati indicati nell’intesa (pagine 5-6).

La somma sarà erogata con riferimento agli anni 2023 e 2024 su base annua pari a € 180 per il livello 3A e a fine vigenza del CCNL si applicherà il meccanismo ormai tipico della contrattazione collettiva, per cui in relazione all’andamento inflazionistico tale somma potrà essere consolidata sui minimi retributivi, ovvero continuare a essere demandata alla contrattazione aziendale ovvero ancora, in caso di consuntivo inflazionistico inferiore alle attese, del tutto abrogato;

  • un aumento della quota al Fondo FASDA, nella misura di € 5/mese a partire dal mese di ottobre 2023;
  • un importo pari a € 5/mese a partire dal mese di gennaio 2023 destinato alla stipula di una polizza assicurativa per premorienza da convenire per il tramite del Fondo Previambiente;
  • un aumento della quota destinata al Fondo Previambiente, in misura pari a € 7/mese in misura fissa, a partire dal mese di gennaio 2024, in favore dei soli lavoratori iscritti con adesione volontaria o tacita al Fondo, con esclusione dei lavoratori “contrattuali” iscritti unilateralmente in applicazione dell’articolo 67 del CCNL 6.12.2016;
  • a tale importo pari complessivamente a € 112 medie, diversamente modulato, si aggiungono € 6, destinati e vincolati alla riforma della classificazione del personale, da realizzarsi sulla base delle linee guida contenute nell’intesa, nell’ambito della “Fase 3” della trattativa; contestualmente a tale riforma saranno individuate le modalità per la revisione del sistema indennitario, in misura pari a € 3 medie per lavoratore, arrivando così a un totale di aumenti economici complessivamente quantificabile in € 121;
  • a copertura del periodo 1 gennaio 2022-30 giugno 2022 le Parti hanno convenuto la corresponsione di un importo pari a € 130 sotto forma di “buoni carburante” ai sensi del recente decreto-legge n. 21/2022.

***

L’equilibrio raggiunto sulla parte economica è stato frutto di una conciliazione tra le esigenze delle aziende che stanno affrontando come noto una fase inedita di difficoltà dovute all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, e per altro verso le rivendicazioni sindacali connesse all’improvvisa impennata dell’inflazione, che ha raggiunto come noto, a causa dei due anni di pandemia e delle vicende belliche, tassi tre o quattro volte più alti delle previsioni di cui all’indice IPCA del giugno 2021.

Il CCNL 18 maggio 2022, unitamente all’Accordo dello scorso 9 dicembre, ha quindi una validità complessivamente pari a 5 anni e mezzo, considerata la scadenza al 30 giugno 2019 del CCNL 6.12.2016 e la vigenza del nuovo contratto fino alla fine del 2024.

Il testo contrattuale unifica molte norme fino a ieri diverse nei due CCNL del settore ambientale, armonizzando i trattamenti economici e normativi per evidenti esigenze di parità di condizioni sul mercato.

Laddove le soluzioni di armonizzazione risultavano complesse o eccessivamente dispendiose, le Parti hanno saputo, con pragmatismo, riconoscere e salvaguardare le prassi in atto, mantenendo quindi in taluni casi normative differenti.

Sono stati inoltre previsti diversi rinvii a una “terza fase” del negoziato, che dovrà tuttavia trovare un equilibrio a sé stante, indipendente dall’Accordo in questione, che deve quindi considerarsi definitivo ed in vigore secondo le tempistiche indicate, fermo rimanendo che come di consueto le Organizzazioni Sindacali dovranno sciogliere la riserva in ordine all’ipotesi di accordo (entro il prossimo 10 giugno).

Lo sciopero proclamato per il prossimo 20 giugno è stato quindi revocato.

» 18.05.2022
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