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Nuovo metodo di calcolo raccolta batterie – Commissione presenta relazione

La Commissione Europea ha pubblicato la relazione tecnica per l’adozione dell’Atto Delegato relativo al nuovo Regolamento sulle Batterie (Regolamento UE 2023/1542), per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili/batterie LMT (batterie per il trasporto leggere) e per adattare gli obiettivi di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo al contempo ambizioni e tempistiche equivalenti.

Il Regolamento batterie dispone infatti che la Commissione debba adottare norme delegate sul tema entro il prossimo 18 agosto 2027 e, a tal proposito, sono stati incaricati dei consulenti per fornire supporto tecnico sul nuovo metodo di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili e LMT. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/034/SAEC-EUR/FA del 21.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 21.01.2026

2026/034/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha pubblicato la relazione tecnica per l’adozione dell’Atto Delegato relativo al nuovo Regolamento sulle Batterie (Regolamento UE 2023/1542), per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili/batterie LMT (batterie per il trasporto leggere) e per adattare gli obiettivi di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo al contempo ambizioni e tempistiche equivalenti.

Il Regolamento batterie dispone infatti che la Commissione debba adottare norme delegate sul tema entro il prossimo 18 agosto 2027 e, a tal proposito, sono stati incaricati dei consulenti per fornire supporto tecnico sul nuovo metodo di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili e LMT. 

I consulenti hanno scelto la "metodologia disponibile per la raccolta", ritenendo che questa dovrebbe riflettere meglio l'evoluzione del mercato e la maggiore durata di vita delle batterie portatili e LMT e si basa sulla seguente formula:

  • WG = Rifiuti Generati = Calcolo della quantità totale di rifiuti di batterie basato sulla durata media delle batterie per categoria e sulle batterie immesse sul mercato
  • Non-AfC = Batterie non disponibili per la raccolta = Quantità di rifiuti di batterie generati che non sono disponibili per la raccolta a causa di flussi complementari (CF):

Per quanto di interesse per il settore, si evidenzia che i flussi complementari sono esclusi dalla quantità di batterie considerate "disponibili per la raccolta" e pertanto non sono inclusi negli obiettivi di raccolta. Ciò significa in genere che le quantità di batterie presenti nei rifiuti urbani misti non possono essere incluse negli obiettivi di raccolta.

FEAD e le altre associazioni europee di riferimento ritengono che l'adozione di questo nuovo metodo di calcolo della raccolta sia estremamente preoccupante per il settore poiché non dà priorità alla raccolta dei “flussi collaterali” e ciò influisce anche sui sistemi di EPR (Responsabilità Estesa del Produttore).

A tal proposito FEAD, la Federazione europea delle imprese di gestione dei rifiuti, di cui Assoambiente fa parte, ha predisposto una bozza di posizione (in allegato) per i consulenti tecnici della Commissione europea, alla quale ha anche richiesto un incontro per condividere le criticità sull’adozione del suddetto metodo di raccolta.

Chiediamo a quanti interessati di fornirci un feedback sul documento di posizione di FEAD e di inviarlo alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) e al Dott. Dario Cesaretti (d.cesaretti@fise.org) entro il prossimo 26 gennaio 2026. L’Associazione provvederà a condividerli con FEAD che finalizzerà il testo e lo invierà ai consulenti.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento si rimanda alla relazione disponibili in allegato.

» 21.01.2026
Documenti allegati

RENTRi – dal 28 gennaio 2026 nuovo ciclo formazione con focus su FIR DIGITALE

L’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, ha calendarizzato un nuovo ciclo formativo rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRi. 

Il programma formativo che parte dal 28 gennaio 2026 è articolato in 10 webinar finalizzati a fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRi, con un focus sul FIR Digitale.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/033/SAEC-REN/LE del 21.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 21.01.2026

2026/033/SAEC-REN/LE

Informiamo che nell’ambito delle attività di supporto tecnico-operativo al MASE, l’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, ha calendarizzato un nuovo ciclo formativo rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRi. 

Il programma formativo che parte dal 28 gennaio 2026 è articolato in 10 webinar finalizzati a fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRi, con un focus sul FIR Digitale e sui servizi di supporto del RENTRi relativamente al FIR digitale e al registro cronologico di carico e scarico digitale.

I webinar, che, come di consueto sono accessibili gratuitamente, avranno una durata indicativa di 60 minuti ed il link per la registrazione sarà disponibile 48 ore prima della data di ciascun evento.

Di seguito riportiamo il programma dei webinar, disponibile anche sul sito web del RENTRi:

1. Iscrizione produttori terzo scaglione: soggetti obbligati e modifiche introdotte dalla L.199/2025

  • Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 11:00
  • Martedì 10 febbraio 2026, ore 11:00
  • Mercoledì 01 aprile 2026, ore 11:00
     

2. Il FIR dopo il 13/02/2026

  • Giovedì 29 gennaio 2026, ore 11:00

3. I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale

  • Lunedì 02 febbraio 2026, ore 11:00
  • Giovedì 12 febbraio 2026, ore 11:00
  • Giovedì 05 marzo 2026, ore 11:00
     

4. Produttori di rifiuti - I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico digitale

  • Giovedì 05 febbraio 2026, ore 11:00
  • Giovedì 12 marzo 2026, ore 11:00
  • Giovedì 16 aprile 2026, ore 11:00
     

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.

» 21.01.2026

Decreto legislativo n. 5/2026 attuazione Direttiva (UE) 2023/2413 promozione FER

Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (G.U. n. 15 del 20.01.2026) di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) per la promozione delle fonti di energia rinnovabile (FER) dal 4 febbraio 2026 ridefinisce gli obiettivi nazionali per le FER 2030.

Modificati i principali target energetici nazionali fissati per il 2030: l’Italia dovrà raggiungere una quota di FER pari al 39,4% del consumo finale lordo di energia entro il 2030. la fine di questo decennio (+9,4% dell’obiettivo riportato nel D.lgs. n. 199/2021 di recepimento della RED II).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/032/SAEC-FER/PE del 21.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 21.01.2026

2026/032/SAEC-FER/PE

Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (G.U. n. 15 del 20.01.2026) di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) per la promozione delle fonti di energia rinnovabile (FER) dal 4 febbraio 2026 ridefinisce gli obiettivi nazionali per le FER 2030.

Il provvedimento si articola in 51 articoli suddivisi in 6 capitoli che entrano nel dettaglio dei nuovi obblighi, tra l’altro, per il comparto delle biomasse, quello dell’idrogeno e dedicando un capitolo a parte alle zone di accelerazione per le FER e all’evoluzione delle Garanzie d’Origine (GO):

  • Capo I       - modifiche al D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
  • Capo II  - modifiche al D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
  • Capo III - modifiche al D.lgs. 1° giugno 2011, n. 93;
  • Capo IV - modifiche al D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
  • Capo V  - modifiche al D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102;
  • Capo VI - modifiche al D.lgs. 21 marzo 2005, n. 66.
     

Modificati i principali target energetici nazionali fissati per il 2030: l’Italia dovrà raggiungere una quota di FER pari al 39,4% del consumo finale lordo di energia entro il 2030. la fine di questo decennio (+9,4% dell’obiettivo riportato nel D.lgs. n. 199/2021 di recepimento della RED II).

Per quanto riguarda l’uso della biomassa dovrà essere destinata prioritariamente a usi a maggior valore aggiunto e può essere incentivata per fini energetici solo se non è possibile utilizzarla per:

  • prodotti a base di legno.
  • prolungamento del ciclo di vita dei prodotti esistenti.
  • riutilizzo o riciclaggio.
     

Il Governo potrà però disporre deroghe motivate nel caso in cui sia necessario garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Focus importante su biomassa legnosa.

Affinché le biomasse siano contabilizzate verso gli obiettivi 2030, sarà necessario che garantiscano riduzioni significative di gas serra rispetto ai fossili. Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza superiore a 10 MW, è stabilita una riduzione del 70% dei gas serra fino al 2029 e dell’80% dal 2030. Per quelli sotto i 10 MW, è prevista una riduzione del 70% per i primi 15 anni di operatività e dell’80% successivamente.

Per ulteriori dettagli si rimanda al decreto in allegato.

» 21.01.2026
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Accordo di Programma con la distribuzione per la gestione dei RAEE

Dopo la sigla, avvenuta a marzo 2025, dell’Accordo di programma che regola le condizioni economiche e di servizio presso i centri di raccolta comunali per il triennio 2025 – 2027, a fine 2025 è stato sottoscritto anche il nuovo Accordo di Programma tra Centro di Coordinamento RAEE, tra le principali associazioni di categoria nazionali del retail fisico e online, dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e delle aziende di raccolta dei rifiuti, tra cui Assoambiente.

L’Accordo disciplina le condizioni di servizio per la gestione dei RAEE di origine domestica presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione su tutto il territorio nazionale. 

L'Accordo, che è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2026, si basa su tre pilastri strategici: efficienza operativa, capillarità territoriale e comunicazione ai cittadini (la leva principale per aumentare i volumi di RAEE intercettati). Altro elemento guida dell’Accordo è la tracciabilità dei RAEE che dovrà essere garantita da tutti gli attori della filiera. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/031/SAEC-NOT/CS del 21.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 21.01.2026

2026/031/SAEC-NOT/CS

Dopo la sigla, avvenuta a marzo 2025, dell’Accordo di programma che regola le condizioni economiche e di servizio presso i centri di raccolta comunali per il triennio 2025 – 2027 (a cui ha preso parte anche Assoambiente), a fine 2025 è stato sottoscritto anche il nuovo Accordo di Programma tra Centro di Coordinamento RAEE, tra le principali associazioni di categoria nazionali del retail fisico e online, dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e delle aziende di raccolta dei rifiuti, tra cui Assoambiente. L’Accordo disciplina le condizioni di servizio per la gestione dei RAEE di origine domestica presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione su tutto il territorio nazionale. 

L'Accordo, che è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2026, si basa su tre pilastri strategici: efficienza operativa, capillarità territoriale e comunicazione ai cittadini (la leva principale per aumentare i volumi di RAEE intercettati). Altro elemento guida dell’Accordo è la tracciabilità dei RAEE che dovrà essere garantita da tutti gli attori della filiera.

L'Accordo stabilisce modalità e tempistiche per il ritiro dei RAEE dai luoghi di raggruppamento della distribuzione (punti vendita o magazzini della distribuzione) e definisce i contributi economici che i produttori riconoscono ai retailer per la gestione dei rifiuti elettronici. Per la prima volta vengono uniformate le soglie di buona operatività tra distribuzione e centri di raccolta comunali creando così un sistema omogeneo. 

Una ulteriore novità riguarda la significativariduzione delle soglie minime necessarie per richiedere il ritiro dei RAEE. Coon queste nuove soglie, abbassate a 200 kg per i raggruppamenti R1, R2, R3 e R4, si punta a favorire i punti vendita di dimensioni medio-piccole che spesso dispongono di spazi limitati e che faticavano a raggiungere rapidamente i quantitativi necessari per attivare il ritiro.

Per incrementare la presenza territoriale e la prossimità del servizio di ritiro ai cittadini, viene confermato un Fondo dedicato allo sviluppo infrastrutturale del valore complessivo di 300mila euro per il biennio 2026-2027 finalizzato all'apertura di 150 nuovi luoghi di raggruppamento (LdR). Le risorse sono assegnate alle associazioni di categoria che si impegnano a promuovere la creazione di nuovi luoghi di raggruppamento della distribuzione presso i loro associati.

Il nuovo Accordo introduce poi una semplificazione del sistema premiale che ora prevede due sole classi di premio (base e massima) contro le tre precedenti. La nuova struttura incentiva e premia i nuovi luoghi di raggruppamento iscritti al servizio tramite il portale del Centro di Coordinamento inserendoli automaticamente nella classe massima. L’obiettivo è favorire una partecipazione più ampia e distribuita su tutto il territorio nazionale. È stato poi innalzato anche il premio attribuito agli LdR per i ritiri che pur non raggiungendo la soglia di buona operatività superano comunque il livello minimo di premialità. 

Inoltre l’Accordo, in considerazione della centralità della comunicazione ai cittadini per garantire un aumento della raccolta dei RAEE, prevede un aumento della dotazione complessiva di risorse economiche destinate alla comunicazione. Questa è pari a 7,6 milioni di euro ripartiti tra:

  • Fondo Comunicazione del valore complessivo di 3 milioni di euro per il biennio 2026-2027 destinato alla realizzazione di campagne e strumenti di comunicazione finalizzati a conseguire obiettivi comuni di incremento della raccolta a favore della distribuzione. Le risorse sono coordinate da un Tavolo della Comunicazione dedicato. 
  • Fondo del valore complessivo di 3,6 milioni di euro per il biennio 2026-2027per la promozione di un bando a cadenza annuale destinato ai retailer che realizzeranno campagne di comunicazione rivolte ai cittadini. Le campagne dovranno informare sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui vantaggi ambientali ed economici del loro riciclaggio.
  • Fondo del valore complessivo di 1 milione di euro per il biennio 2026-2027 per la realizzazione di un concorso rivolto direttamente ai consumatori con l’obiettivo di incentivare i cittadini a restituire i loro RAEE nei punti vendita, utilizzando i servizi 1 contro 1 e 1 contro 0.
     

Per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link:

» 21.01.2026

Proposta di legge sistema cauzionale contenitori monouso per bevande

Sul sito della Camera dei Deputati è disponibile il testo della proposta di legge recante l’istituzione di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande e delega al Governo per la disciplina della filiera di recupero. 

Al momento il provvedimento non è stato ancora assegnato ad alcuna Commissione ma tale passaggio dovrà essere fatto a breve per dare via all’iter legislativo. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/030/SAEC-NOT/CS del 21.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 21.01.2026

2026/030/SAEC-NOT/CS

Sul sito della Camera dei Deputati è disponibile il testo della proposta di legge recante l’istituzione di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande e delega al Governo per la disciplina della filiera di recupero. Al momento il provvedimento non è stato ancora assegnato ad alcuna Commissione ma tale passaggio dovrà essere fatto a breve per dare via all’iter legislativo.

Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti della proposta di legge:

  • l’articolo 1 stabilisce che la legge disciplina l'istituzione e la realizzazione di un sistema nazionale di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande, al fine di incrementare i tassi di raccolta e di riciclo degli imballaggi e di ridurre la dispersione ambientale di rifiuti, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle plastiche monouso. Vengono poi indicate le definizioni per “sistema di deposito cauzionale” e “contenitori monouso per bevande” (imballaggi in plastica e in metallo destinati a contenere bevande, aventi capacità compresa tra 0,1 litri e 3 litri);
  • l’articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per l'istituzione del sistema di deposito cauzionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
  1. garantire coerenza normativa e regolatoria nell'integrazione di un sistema di deposito cauzionale obbligatorio per i contenitori monouso per bevande all'interno dell'attuale regime di responsabilità estesa del produttore;
  2. disciplinare il sistema di riconoscimento dei soggetti responsabili del sistema di deposito cauzionale;
  3. prevedere che i soggetti aderenti alla filiera di recupero istituiscano appositi marchi identificativi da apporre sui contenitori soggetti a deposito cauzionale;
  4. stabilire che il soggetto responsabile del sistema di deposito cauzionale definisca, nel rispetto dei criteri di trasparenza e proporzionalità, le modalità di regolazione dei rapporti economici e operativi tra i soggetti aderenti alla filiera;
  5. prevedere che i titolari dei punti di vendita o di somministrazione di bevande provvedano alla raccolta dei contenitori vuoti restituiti dai consumatori e assicurino il rimborso dell'importo del deposito cauzionale versato;
  6. favorire l'adozione, da parte dei rivenditori di bevande, anche su richiesta del soggetto responsabile del sistema di deposito cauzionale, di sistemi automatici di raccolta dei contenitori, da collocare all'interno di spazi idonei e conformi alle normative vigenti;
  7. prevedere che i consumatori possano restituire i contenitori soggetti a deposito cauzionale presso gli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati o presso altri punti di vendita che distribuiscono prodotti analoghi;
  8. prevedere che gli esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati garantiscano la disponibilità di punti per la raccolta dei contenitori restituiti, a gestione manuale o automatica, e che gli esercizi commerciali con superficie inferiore a 200 metri quadrati possano aderire su base volontaria;
  9. stabilire l'importo del deposito cauzionale per ogni tipologia di contenitore;
  10. introdurre un sistema sanzionatorio amministrativo a carico dei soggetti obbligati all'adesione al sistema di deposito cauzionale, in caso di mancato adempimento;
  • l’articolo 4 affida al MASE il compito di trasmettere annualmente alle Camere una relazione sui risultati conseguiti, sull'andamento dei tassi di raccolta e sulle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del sistema di deposito cauzionale. Nella prima relazione trasmessa alle Camere si dà conto anche delle eventuali problematiche e dei potenziali benefìci ambientali derivanti dall'inclusione dei contenitori monouso per bevande in vetro e cartone tra quelli soggetti al sistema di deposito cauzionale, indicando, se del caso, le relative procedure e modalità di applicazione.
     

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della proposta di legge allegata.

» 21.01.2026
Documenti allegati

2026/29/SA-LAV/MI

Con la circolare in oggetto la scrivente Associazione ha inteso informare le aziende associate in ordine alla richiesta di autorevole parere giuridico relativo alle conseguenze della mancata sottoscrizione dell’Accordo 9.12.2025 con cui si è rinnovato il CCNL Servizi ambientali 18.5.2022.

Ciò sia per quanto concerne l’eventuale vincolatività dell’Accordo stesso nei confronti delle aziende, sia nei confronti dell’Associazione, con specifico riferimento all’aspettativa retribuita per motivi sindacali di cui all’articolo 57, lettera “E”, del CCNL riconosciuta alle sigle sindacali stipulanti.

La circolare non conteneva alcun riferimento ad altri permessi sindacali quali quelli di cui all’articolo 57 del CCNL, lettere “B”, “C” o “D” né ad altri diritti o prerogative sindacali, riconosciuti dalla legge o dallo stesso CCNL, e che non sono stati messi in discussione dall’Associazione, né potrebbero esserlo.

Si ribadisce quindi alle aziende associate che diritti e prerogative sindacali in essere presso le aziende continuano a trovare applicazione piena.

Per quanto concerne i distacchi nazionali di cui all’articolo 57, lettera “E”, sarà cura dell’Associazione aggiornare circa l’operatività degli stessi anche per l’anno 2026, ad esito di valutazioni giuridiche e politiche in corso, che competono agli Organi Direttivi di Assoambiente.

​La disponibilità dell’Associazione ad assistere le aziende associate che intendessero avanzare richieste di riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall’eventuale applicazione dell’Accordo di rinnovo del CCNL sulla base dei rapporti contrattuali con gli enti committenti, rientra nell’autonomia associativa, oltre che nelle competenze e nell’obiettivo più generale dell’Associazione di tutelare al meglio, individualmente e collettivamente, le imprese associate.

​Non mancheremo di aggiornare sugli sviluppi della situazione. 

» 21.01.2026
Documenti allegati

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Pubblicato sulla GU n. 15 del 20 gennaio 2026 il comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) relativo al saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Il tasso di interesse per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali è stabilito semestralmente dal MEF e varia in base al semestre, basandosi sul tasso BCE più una maggiorazione fissa, con il tasso aggiornato per il primo semestre 2026 che è di 2,15% (Tasso BCE 2,15% + 8,00%), applicabile dal 1° gennaio 2026. Questo tasso si applica automaticamente in caso di ritardo, a meno che le parti non abbiano concordato un tasso superiore, come previsto dal D.lgs. n. 231/2002. 

Queste disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo) tra imprese o tra queste e la pubblica amministrazione. 

» 21.01.2026

Sentenza Cassazione su classificazione rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41415 del 23 dicembre 2025, si è espressa, nell’ambito di un giudizio riguardante il sequestro di un impianto di trattamento rifiuti a seguito di diverse inadempienze, sugli oneri di verifica da parte di chi riceve i rifiuti e, più in generale, di ogni detentore. 

Pur evidenziando che la classificazione e l'assegnazione del codice EER previsto spettano "primariamente" al produttore del rifiuto, viene sottolineato che il destinatario dei rifiuti deve sempre verificare la classificazione effettuata dal produttore e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose "ragionevolmente" presenti attraverso campionamenti e analisi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/028/SAEC-GIU/CS del 19.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 20.01.2026

2026/028/SAEC-GIU/CS

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41415 del 23 dicembre 2025, si è espressa, nell’ambito di un giudizio riguardante il sequestro di un impianto di trattamento rifiuti a seguito di diverse inadempienze, sugli oneri di verifica da parte di chi riceve i rifiuti e, più in generale, di ogni detentore. 

Pur evidenziando che la classificazione e l'assegnazione del codice EER previsto spettano "primariamente" al produttore del rifiuto, viene sottolineato come la normativa e la giurisprudenza abbiano stabilito che anche il destinatario sopporta oneri di verifica "e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto". 

Nella sentenza viene inoltre richiamato il fatto che se la composizione dei rifiuti ricevuti non è nota il destinatario dovrà raccogliere le informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato. Se tale valutazione dovesse risultare impossibile a livello pratico, ci si dovrà basare sul principio di precauzione classificando il rifiuto come pericoloso. La Corte ha quindi motivato quanto riportato con l’attuazione del principio eurounitario e nazionale di responsabilità "condivisa" lungo l'intera filiera di gestione del rifiuto.

In definitiva, secondo la sentenza dei giudici, il destinatario dei rifiuti deve sempre verificare la classificazione effettuata dal produttore e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose "ragionevolmente" presenti attraverso campionamenti e analisi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.

» 20.01.2026
Documenti allegati

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (investimento 16 del PNRR): modifiche alla disciplina attuativa dell’Investimento


E’ stato pubblicato sul sito del MIMIT il decreto ministeriale 3 dicembre 2025 volto a eliminare l’obbligo della diagnosi energetica ex ante quale requisito per l’ottenimento delle agevolazioni previste per l’Investimento 16 "Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI", al fine di favorire la realizzazione dei programmi di investimento previsti dal decreto ministeriale13 novembre 2024  e dai successivi provvedimenti direttoriali. 

L’obbligo era previsto dal decreto del 13 novembre 2024 con cui erano state approvate le agevolazioni per gli investimenti delle Pmi finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari FV o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia

Resta fermo che le spese già sostenute o da sostenere per l'esecuzione della predetta diagnosi energetica continuano a costituire spesa ammissibile alle agevolazioni, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

» 20.01.2026

UNI – webinar gratuito 24 febbraio 2026 su norme Asset aziendali (UNI ISO 55000:2025)


UNI ha organizzato per martedì 24 febbraio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il Webinar dal titolo: "Asset management: norme, principi e applicazione pratica".

L’evento prende spunto della serie UNI ISO 55000: norme che pongono i riferimenti per integrare gli asset aziendali nei processi decisionali e nei risultati attesi.

Nel corso del webinar verranno mostrati i rapporti fra università e aziende nell’implementazione di un sistema di asset management, mettendo in luce i vantaggi pratici che derivano dall’adozione di un approccio organico alla gestione degli asset. 

Per concludere, verrà presentata anche una best practice a supporto del percorso per la certificazione.

L’evento è gratuito, previa registrazione, e, in caso di partecipazione, permette di acquistare con uno sconto del 30% le seguenti norme: 

  1. UNI ISO 55000:2025 - Gestione dei beni (asset management) - Vocabolario, panoramica e principi. La norma definisce i termini e stabilisce i principi e i risultati per la gestione degli asset. Descrive i benefici della gestione degli asset e di un sistema di gestione degli asset.
  2. UNI ISO 55001:2025 - Gestione dei beni (asset management) - Sistemi di gestione – Requisiti. La norma specifica i requisiti per un sistema di gestione dei beni (asset).
  3. UNI ISO 55002:2020  - Gestione dei beni (asset management) - Linee guida per l'applicazione della ISO 55001. La norma fornisce le linee guida per l'applicazione di un sistema di gestione dei beni, in conformità con i requisiti della norma UNI ISO 55001.
  4. UNI ISO/TS 55010:2025 - Gestione dei beni (asset management) - Guida all'allineamento delle funzioni finanziarie e non finanziarie nella gestione dei beni. La specifica tecnica fornisce linee guida per l'allineamento tra le funzioni di gestione dei beni finanziaria e non finanziaria, al fine di migliorare il controllo interno come parte del sistema di gestione di un'organizzazione.

Le norme richiamate sono applicabile a tutti i tipi di asset e beni e da tutte le tipologie di organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

» 20.01.2026

CGUE conferma interpretazione restrittiva affidamenti in-house

La CGUE Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 15 gennaio 2026 (Caso C-692/2023) ha fornito chiarimenti riguardanti gli affidamenti in-house nei contratti pubblici. La sentenza è stata resa nell’ambito di un caso riguardante un contratto pubblico per la gestione di rifiuti domestici. 

La Corte ha confermato che il criterio rilevante non si limita alle attività della persona giuridica controllata stessa, ma si estende anche a quelle che possono essere più ampiamente collegate ad essa.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/027/SAEC-GIU/CC del 19.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 19.01.2026

2026/027/SAEC-GIU/CC


La CGUE Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 15 gennaio 2026 (Caso C-692/2023) ha fornito chiarimenti riguardanti gli affidamenti in-house nei contratti pubblici. La sentenza è stata resa nell’ambito di un caso riguardante un contratto pubblico per la gestione di rifiuti domestici.

In particolare, la Corte ha confermato una interpretazione restrittiva dell’utilizzo degli affidamenti in-house, ed ha dichiarato: “L’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che: la condizione secondo cui più dell’80% delle attività della persona giuridica controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici che la controllano, quando tale condizione è determinata secondo il criterio del fatturato e tale persona giuridica controllata è la società madre di un gruppo, richiede di prendere in considerazione anche il fatturato delle altre entità facenti parte di tale gruppo, eventualmente sulla base del fatturato consolidato che detta persona giuridica è tenuta a stabilire conformemente agli articoli 22 e 24 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”.

Pertanto, la Corte ha confermato che il criterio rilevante non si limita alle attività della persona giuridica controllata stessa, ma si estende anche a quelle che possono essere più ampiamente collegate ad essa. 

Si informa che la sentenza in commento è stata oggetto di un comunicato da parte di FEAD, associazione alla quale Assoambiente aderisce, che ha ribadito in tale occasione il proprio sostegno ad una concorrenza più forte negli appalti pubblici ed ha richiamato la necessità di limitare il trattamento preferenziale degli Enti pubblici rispetto alle società private a soli casi eccezionali.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza consultabile al seguente link e al comunicato FEAD, riportato n allegato.

» 19.01.2026
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FEAD NEWSLETTER N° 249 - 19 JANUARY 2026

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 249 del 19 gennaio 2026.

» 19.01.2026
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Regolamento sui fertilizzanti – Commissione apre consultazione per la valutazione

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione mirata incentrata sulla valutazione del Regolamento sui prodotti fertilizzanti (Regolamento (UE) 2019/1009), per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello stesso. 

Si ricorda che il Regolamento sui prodotti fertilizzanti (FPR) è entrato in vigore nel luglio 2022 e stabilisce norme comuni sulla sicurezza, sulla qualità e sulle prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, con il fine generale di incentivare la produzione su larga scala di prodotti fertilizzanti a partire da materiali organici nazionali o da materie prime secondarie nell'UE.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/026/SAEC-EUR/FA del 19.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 19.01.2026

2026/026/SAEC-EUR/FA


La Commissione Europea ha lanciato una consultazione mirata incentrata sulla valutazione del Regolamento sui prodotti fertilizzanti (Regolamento (UE) 2019/1009), per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello stesso.

Si ricorda che il Regolamento sui prodotti fertilizzanti (FPR) è entrato in vigore nel luglio 2022 e stabilisce norme comuni sulla sicurezza, sulla qualità e sulle prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, con il fine generale di incentivare la produzione su larga scala di prodotti fertilizzanti a partire da materiali organici nazionali o da materie prime secondarie nell'UE. 

La consultazione, avviata con il supporto del CESE (Centro per i Servizi di Strategia e Valutazione), contiene domande molto dettagliate, anche sugli impatti economici sul mercato dei fertilizzanti dell'UE, nonché su innovazione e competitività, costi e benefici.

La valutazione considera anche gli impatti sociali e ambientali, tra cui la misura in cui l’FPR ha ampliato le possibilità di scelta per gli utilizzatori di fertilizzanti, i suoi effetti sulla tutela ambientale (ad esempio, contribuendo alla riduzione di inquinanti e contaminanti) e il suo ruolo nel promuovere l'economia circolare attraverso un maggiore utilizzo di materie prime secondarie.

Il questionario è rivolto a tutti gli stakeholder ed è suddiviso in sezioni:

Sezione 2:    Efficacia - progressi verso gli obiettivi
Sezione 3:    Efficacia - innovazione, aumento della produzione di materie prime secondarie, competitività ed economia circolare
Sezione 4:    Efficacia - certificazione e valutazione della conformità
Sezione 5:    Efficacia - impatti ambientali, economia circolare e salute
Sezione 6:    Efficacia - impatti economici (accesso al mercato, prezzi dei fertilizzanti), innovazione e competitività
Sezione 7:    Efficienza
Sezione 8:    Pertinenza
Sezione 9:    Coerenza
Sezione 10:  Valore aggiunto UE
Sezione 11:  Commenti finali

La consultazione, disponibile qui, si chiuderà il prossimo 6 febbraio 2026

Considerato l’interesse anche per alcune attività di gestione rifiuti, si invitano quanti interessati ad inviare le proprie risposte alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 28 gennaio 2026, a tal proposito si condivide il formato Word del questionario (v. allegato) per facilitare la raccolta dei contributi in modo da consolidare la posizione Associativa entro i termini.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

» 19.01.2026
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Gestione PFU – Aumento contributo per pneumatici primo equipaggiamento


Il Comitato di gestione PFU, che si occupa della gestione dei PFU provenienti da demolitori e rottamatori di veicoli, ha pubblicato un comunicato con cui vengono rivisti, a partire dal 12 gennaio 2026, gli importi che chi acquista nuovi autoveicoli, motoveicoli, autocarri e macchine operatrici deve versare per finanziare la gestione degli pneumatici montati (cd. "primo equipaggiamento") una volta divenuti PFU. Inoltre il Comitato ha anche approvato l'elenco dei soggetti abilitati a raccogliere e gestire i PFU nell’anno 2026.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/025/SAEC-PFU/CS del 19.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 19.01.2026

2026/025/SAEC-PFU/CS

Il Comitato di gestione PFU, che si occupa della gestione dei PFU provenienti da demolitori e rottamatori di veicoli, ha pubblicato un comunicato con cui vengono rivisti, a partire dal 12 gennaio 2026, gli importi che chi acquista nuovi autoveicoli, motoveicoli, autocarri e macchine operatrici deve versare per finanziare la gestione degli pneumatici montati (cd. "primo equipaggiamento") una volta divenuti PFU. 

Secondo quanto stabilito dal Comitato gli importi richiesti prevedono un aumento tra il 30-40% per tutte le categorie di veicoli. Per gli autoveicoli il contributo passa da 3,65 euro/pneumatico a 5,11 euro/pneumatico (+ 40%). Per i ciclomotori/motoveicoli (da 0,31 a 0,42 euro/pneumatico) e per gli autocarri/autobus (da 8,72 a 11,87 euro/pneumatico "leggero" o da 17,44 a 23,74 euro/pneumatico "pesante") il contributo cresce del 35%. L’aumento è infine più contenuto (+30%) per le macchine agricole, le macchine operatrici e le macchine industriali. 

Infine, sempre lo stesso Comitato con un altro comunicato ha approvato, ha approvato l'elenco dei soggetti abilitati a raccogliere e gestire i PFU nell’anno 2026.

Per maggiori informazioni si rimanda ai due comunicati allegati.

» 19.01.2026
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2026/024/SA-LAV/MI

Facendo seguito alla circolare n. 7/2026 dello scorso 9 gennaio, si riportano di seguito le principali norme in materia giuslavoristica, ritenute di maggiore interesse per le aziende del settore, suddivise per tema.

Revisione della disciplina dell’IRPEF. 

L’articolo 1, comma 3, della legge in esame prevede la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50mila euro) con risparmi che possono arrivare a 440 euro annui. 

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali

L’articolo 1, comma 7, della legge assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (vi rientra pertanto l’Accordo del 9 dicembre 2025 e le rate di aumenti collocate nell’anno 2026). 

La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente – nell’anno 2025 – non superiore a 33mila euro; per quanto riguarda il personale cui è applicato il CCNL Servizi Ambientali, quantomeno fino al livello 3 di norma i lavoratori sono al di sotto di tale limite.

Detassazione dei premi di produttività. 

L’articolo 1, comma 9 della legge circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 (anche in caso di partecipazione agli utili di impresa).

Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).

Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%.

Per il periodo d’imposta 2026, l’articolo 1, comma 10 della legge assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:

  1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e articolo 19 del CCNL di categoria);
  2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (vedi articoli 19 e 25 del CCNL di categoria);
  3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (ad esempio articolo 32, lettera “g” del CCNL di categoria).

La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40mila euro.

In tutti i casi la norma fa riferimento ai CCNL, per cui sembrano escluse dall’agevolazioni maggiorazioni e/o indennità previste da accordi sottoscritti in sede aziendale.

Aumento esenzione buoni pasto elettronici. 

Eleva da 8 a 10 euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.

Disposizioni in materia di previdenza complementare. 

Dal primo luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione. 

La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. 

Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. 

Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 65, commi 11 e 12, del CCNL 18 maggio 2022 in ordine all’obbligo per le aziende di iscrizione “contrattuale”, ovvero di tutti i lavoratori dipendenti non iscritti volontariamente, inclusi quelli iscritti al fondo con modalità “silente” ai sensi dell’articolo 1, commi 203 e seguenti, della legge n. 199/2025, che interviene modificando in più punti il d. lgs. n. 252/2005 nonché la legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 756, laddove introduceva il principio del “silenzio-assenso”).

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici. 

A decorrere dall’1.1.2026, la Legge di Bilancio riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero compete:

• per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

• per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

• per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 214, della legge, a partire dall’1.1.2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. 

In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario) L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (articolo 2, comma 215).

Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. 

Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione, l’articolo 2, comma 219 e 220:

  1. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
  2. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
  3. estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
  4. estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

  • innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere. 

L’articolo 2, comma 221 prevede che in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.

***

Su alcuni dei provvedimenti citati sono auspicati chiarimenti da parte dei competenti Organi istituzionali, di cui daremo pronta informativa.

 

» 19.01.2026

Materie prime scommessa italiana = Siamo leader europei nell’industria del riciclo ma non tutto gira bene

L'Economia del Corriere della Sera

Testata: » 19.01.2026
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ASSOAMBIENTE 16 gennaio 2026

» 16.01.2026

RENTRi: Pubblicazione FAQ post Legge Bilancio 2026


Si segnalano le principali news integrate o modificate o rimosse dal sito RENTRi al fine di armonizzare i loro contenuti con le disposizioni normative introdotte dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 (G.U. n. 301 del 30/12/2025).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/023/SAEC-REN/LE del 16.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 16.01.2026

2026/023/SAEC-REN/LE


Informiamo che sul sito RENTRi una serie di news sono state integrate o modificate o rimosse al fine di armonizzare i loro contenuti con le disposizioni normative introdotte dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 (cfr. circolare Assoambiente. n. 008/2026). 

Tra le news inserite a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.199/2025 si segnalano le seguenti:

Tra le newsmodificate a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.199/2025 si segnalano le seguenti:

Tra le news che sono state rimosse in quanto non più in linea con la normativa vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, si segnalano quelle riguardanti, ad esempio, le categorie di soggetti non più tenuti all’iscrizione al RENTRi come quella degli imprenditori agricoli, quella dei consorzi, quella dei produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa, le risposte ai quesiti dei moduli formativi ed altre attinenti agli obblighi delle categorie escluse; per quanto riguarda il materiale didattico siamo stati informati da Ecocerved che anch’esso verrà aggiornato a breve per tener conto delle modifiche normative sopravvenute.

A tal proposito, stante il quotidiano aggiornamento delle faq, molte delle quali sono ancora in fase di revisione, vi invitiamo a tenere monitorate le schede informative del sito RENTRi anche in modo autonomo, per essere sempre aggiornati sul susseguirsi delle modifiche apportate e poter disporre, quindi, di un quadro operativo di riferimento sempre puntuale e aggiornato.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.

» 16.01.2026

Istituito l’Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Il Decreto 16 dicembre 2025 del MASE (GU n. 10 del 14.1.2026) reca l’istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici che svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento stabilite dal PNACC (Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici), oltre che di analisi e confronto, per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento.

Tra i compiti dell’Osservatorio l’aggiornamento periodico del PNACC e le azioni di adattamento individuate dal PNACC e le relative priorità di intervento, ed inoltre l’individuazione delle specifiche fonti di finanziamento per l’attuazione delle azioni individuate dal PNACC, fornendo indirizzi per il loro utilizzo e proposte di coordinamento e integrazione tra strumenti di pianificazione e programmazione nazionali e regionali. Incluse anche le attività di monitoraggio, reporting e valutazione del PNACC, finalizzate altresì a garantire il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali e dall’appartenenza all’Unione europea e la valutazione della coerenza con le previsioni del PNACC di eventuali proposte presentate dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti pubblici.

In relazione alle misure e azioni del PNACC, con riferimento alle azioni di sistema, l’Osservatorio cura le seguenti attività:

  • individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l’introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei piani e programmi nazionali, regionali e locali (azione di sistema n. 2 del PNACC);
  • definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di Governo (azione di sistema n. 3 del PNACC). Tale azione comprende la definizione delle possibili fonti di finanziamento, oltre che l’individuazione dei potenziali ostacoli all’adattamento di carattere normativo, regolamentare e procedurale.
     
» 16.01.2026

OMNISYST | 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗗𝗢𝗪𝗡 𝗫𝗙𝗜𝗥 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟯 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 | 20 Gennaio

Dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) dovrà essere redatto esclusivamente in formato digitale (XFIR).

Una transizione regolatoria che incide direttamente su organizzazione operativa, flussi documentali e responsabilità lungo l’intera filiera.

Per accompagnare imprese e operatori nella fase preparatoria, Omnisyst Spa, in collaborazione con ASSOAMBIENTE, organizza un webinar tecnico-operativo dedicato.

𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗗𝗢𝗪𝗡 𝗫𝗙𝗜𝗥 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟯 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲

📅 Martedì 20 gennaio 2026

🕟 Ore 16:30

Focus del webinar

• Quadro normativo e perimetro dei soggetti coinvolti

• Obblighi e impatti per produttori, trasportatori e intermediari

• Adeguamento organizzativo senza interruzioni operative

• Soluzioni digitali per una transizione efficiente e conforme

Intervengono

Chiara Leboffe, Funzionario ASSOAMBIENTE

Alberto Scotti, Technical & Compliance Manager Omnisyst
 

Clicca qui per iscriverti!

» 16.01.2026

Impianti Aperti on The Road 2026 | Aderisci e realizza la tua Tappa - Prorogato il termine per l’adesione.

Si rinnova nel 2026 l'appuntamento per “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità, la campagna di sensibilizzazione ASSOAMBIENTE  che promuove la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie per una corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

IMPIANTI APERTI ON THE ROAD EDIZIONE 2026
L'edizione 2026 di "Impianti Aperti on the road" prevede un ruolo sempre più attivo dell'Associazione per le visite programmate negli impianti industriali. 
Vogliamo dare l’opportunità ad un impianto di aprire le sue porte per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e, in particolare, studenti interessati.

L'obiettivo di queste visite è promuovere una cultura consapevole nella gestione dei rifiuti e condividere conoscenze fondamentali sulle tecnologie utilizzate, i processi di monitoraggio, le autorizzazioni normative e il controllo delle emissioni. In questo contesto, ASSOAMBIENTE metterà a disposizione la propria competenza e l'esperienza per stimolare il dialogo e il confronto costruttivo.

Inoltre, le aziende coinvolte potranno richiedere di unire alla visita all’impianto anche la possibilità di usufruire di un corso formativo su argomenti di interesse specifico. Le tematiche potrebbero includere aspetti relativi alla sicurezza, alle tariffe ARERA, al bilancio di sostenibilità, alle certificazioni, alla gestione del rischio e alle strategie di comunicazione ambientale.

PATROCINI E COMUNICAZIONE
ASSOAMBIENTE, con il suo impegno costante nella diffusione di notizie e informazioni cruciali nel campo del waste management, ha già ottenuto il patrocinio del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente).           

Sarà garantita alla campagna di comunicazione una copertura estesa delle attività promosse attraverso i media nazionali e locali. Sia online che offline, sarà offerta un'ampia copertura delle Tappe in programma, raggiungendo un pubblico sempre più vasto interessato al settore della gestione dei rifiuti. Sui canali social ufficiali dell’Associazione saranno condivisi con la comunità online aggiornamenti, notizie e informazioni cruciali.

IMPIANTI APERTI - EDIZIONI PRECEDENTI 
Edizione 2019: 9 impianti partecipanti in presenza. 
Edizione 2020: Guarda la Playlist
Edizione 2021: Guarda la Playlist
Edizione 2022:  Guarda la Playlist
Edizione 2023:  Guarda la Playlist
Edizione 2024:  Guarda la Playlist
Edizione 2025:  Guarda la Playlist

IPOTESI DI REALIZZAZIONE 
Obiettivo: promuovere la cultura della gestione dei rifiuti e condividere conoscenze su tecnologie, monitoraggi, autorizzazioni e controllo delle emissioni. ASSOAMBIENTE mette a disposizione il suo know-how per animare il confronto supportando le Aziende coinvolte nella realizzazione di:

a) Visita dell'impianto con la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e/o studenti. 
b) Seminario su tematiche di interesse per l’azienda aderente e/o territorio
c) Corso formativo su tematiche di interesse dell'Azienda coinvolta quali ad esempio: sicurezza, tariffe ARERA, bilancio di sostenibilità, certificazioni, risk management, comunicazione. 

LOGO PROGETTO
Le Aziende che desiderano aprire gli impianti per la Giornata mondiale dell'Ambiente prevista per il 5 giugno 2026, potranno comunque richiedere all'Associazione il logo dell'iniziativa e partecipare alle attività di comunicazione dell'evento (inviare mail a: t.colin@fise.org).

MANIFESTAZIONE INTERESSE
Le aziende interessate ad aderire all'iniziativa possono inviare una mail a Teresa Colin (t.colin@fise.org) entro il 30 gennaio 2026 per concordare la data della Tappa da realizzare. Scaricabile in allegato il Modulo di Manifestazione di interesse.

REFERENTI PROGETTO:
Elisabetta Perrotta Direttore Assoambiente - e.perrotta@fise.org
Teresa Colin Comunicazione ed eventi - t.colin@fise.org 
Marco Catino Ufficio Stampa - redazione@fise.org 
Sabrina Poggi Social Media Manager - s.poggi@sabrinapoggi.

» 16.01.2026
Documenti allegati

Convenzione MASE – ISPRA su controllo gestione rifiuti

È stata pubblicata sul sito del MASE la convenzione triennale MASE-ISPRA inerente alle attività di supporto alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 206-bis del D.lgs. n. 152/2006, sottoscritta digitalmente dalla DG economia circolare e bonifiche del MASE e da ISPRA.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/022/SAEC-DOP/PE del 14.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 14.01.2026

2026/022/SAEC-DOP/PE

È stata pubblicata sul sito del MASE la convenzione triennale MASE-ISPRA inerente alle attività di supporto alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 206-bis del D.lgs. n. 152/2006 (TUA), sottoscritta digitalmente dalla DG economia circolare e bonifiche del MASE e da ISPRA.

Le Parti si impegnano a porre in essere, ognuna in relazione alla propria specifica competenza istituzionale, ogni azione e/o iniziativa finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Si ricorda che l’articolo 206-bis del TUA affida al MASE i seguenti compiti relativi alla vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti: 

  1. vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte IV del TUA;
  2. provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
  3. analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte IV del TUA, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'UE e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
  4. provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte IV del TUA;
  5. controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi) del TUA e ne monitora l'attuazione;
  6. verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 (programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) del TUA e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
  7. effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti (articolo 180 del TUA);
  8. verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.

Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il MASE si avvale dell'ISPRA.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione riportata ai seguenti link:

» 14.01.2026

Modifica Regolamento REACH – Commissione apre consultazione pubblica

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di modifica dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), relativa alla restrizione della fornitura al pubblico di protossido di azoto che si chiuderà il prossimo 6 febbraio 2026. 

Il protossido di azoto è stato responsabile di numerosi incidenti nel settore della gestione dei rifiuti, rappresentando un grave rischio per la sicurezza dei lavoratori e causando ingenti danni alle infrastrutture.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/021/SAEC-EUR/FA del 14.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 14.01.2026

2026/021/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di modifica dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), relativa alla restrizione della fornitura al pubblico di protossido di azoto che si chiuderà il prossimo 6 febbraio 2026.

Come noto, il protossido di azoto è stato responsabile di numerosi incidenti nel settore della gestione dei rifiuti, rappresentando un grave rischio per la sicurezza dei lavoratori e causando ingenti danni alle infrastrutture. A tal proposito lo scorso anno FEAD, con anche la collaborazione dell’Associazione, ha redatto un documento di posizione congiunto e ha tenuto un incontro con la Commissione per discutere le opzioni normative per affrontare la questione dei grandi contenitori di protossido di azoto nella gestione dei rifiuti.

A seguito di ciò è stato pubblicato un emendamento al Regolamento CLP (sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), che insieme al Regolamento REACH mira a garantire la sicurezza chimica, che classificherà il protossido di azoto come sostanza reprotossica 1B (ovvero che, sulla base di studi, causa un rischio significativo per la salute umana), a partire dal 1° febbraio 2027. 

Questa riclassificazione comporterà una restrizione alla fornitura di protossido di azoto al pubblico, come stabilito dalla voce 28 dell'Allegato XVII del REACH, la quale vieta esplicitamente la fornitura al pubblico di tutte le sostanze reprotossiche 1B.

La bozza di emendamento e il relativo allegato, sottoposti a consultazione, mirano pertanto a chiarire, nell'Allegato XVII del REACH, il divieto di fornitura di protossido di azoto al pubblico a partire dal 1° febbraio 2027 e a introdurre una deroga al divieto per:

  • cartucce di piccole dimensioni con un volume massimo di 24 ml, con un'ulteriore restrizione sulla quantità acquistata al giorno e una restrizione alla vendita ai minori
  • erogatori aerosol per prodotti alimentari (ad esempio, panna montata)
  • alimenti preparati con protossido di azoto
     

Si evidenzia che le grandi bombolette di protossido di azoto, che di fatto causano i problemi nel settore dei rifiuti, rimangono coperti dal divieto di vendita al pubblico e non sono oggetto di deroga.

Invitiamo quanti interessati a partecipare alla consultazione, disponibile qui, e ad inviare il proprio commento riguardo il sostegno o meno alla restrizione e alla deroga proposte anche alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 26 gennaio 2026.

L’Associazione provvederà a definire la propria posizione e a contribuire al riscontro di FEAD, che a sua volta sta collaborando con CEWEP (la confederazione degli impianti europei di termovalorizzazione dei rifiuti), nonché con Associazione Europea dei Gas Industriali, Associazione Europea dei Produttori di Cilindri.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda all’emendamento allegato alla presente.
 

» 14.01.2026
Documenti allegati

Convenzione MASE – Invitalia su CRM

E’ stata pubblicata sul sito del MASE la Convenzione MASE (DG economia circolare e bonifiche - DGECB)-Invitalia che mira a regolare i rapporti tra il MASE e INVITALIA, aventi ad oggetto la prestazione da parte dell’Agenzia di servizi di supporto tecnico-operativo nei confronti del Ministero funzionali all’attuazione della seconda Linea della Misura M7 I 8 “Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche” e al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2026, del target M7-27 riconducibili alle seguenti linee di intervento: Project management; Progettazione delle attività di supporto tecnico-operative; Supporto per l’attuazione degli interventi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/020/SAEC-DOP/PE del 14.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 14.01.2026

2026/020/SAEC-DOP/PE

E’ stata pubblicata sul sito del MASE la Convenzione MASE (DG economia circolare e bonifiche - DGECB)-Invitalia ai fini della prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo per l’attuazione della seconda Linea d’intervento (Progetti di R&S relativi alla progettazione ecocompatibile e alle attività di estrazione mineraria urbana per un approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche) dell'Investimento 8 “Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche", incluso nella Missione 7 del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, volto a sostenere il recupero e il riciclaggio delle materie prime critiche e, dunque, le catene del valore delle materie prime critiche e delle tecnologie connesse alla transizione verde. 

L’investimento 8 si articola nelle seguenti quattro linee di intervento: 

  1. progettazione ecocompatibile per favorire un approccio circolare nelle catene di approvvigionamento industriali legate alla transizione energetica;
  2. progetti di R&S incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici;
  3. stima del potenziale delle attività di estrazione mineraria urbana (urban mining) e dei rifiuti già esistenti derivanti dalla cessazione delle attività minerarie;
  4. creazione di un polo tecnologico per l'estrazione mineraria urbana e la progettazione ecocompatibile, con una rete di laboratori che favoriranno l'interazione tra imprese private e istituti di ricerca.

La seconda linea di intervento dell’Investimento 8 prevede che i progetti di R&S dovranno concentrarsi su tre filoni di ricerca, sviluppo e innovazione: 

  • tecnologie, sistemi di informazione e metodi commerciali nuovi o migliorati per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di materie prime critiche e strategiche;
  • integrazione della progettazione ecocompatibile nella fabbricazione di prodotti e sistemi complessi e nei processi di mercato e consumo;
  • ottimizzazione della raccolta e della cernita dei rifiuti urbani e cernita finalizzata a garantire un'offerta costante di materie prime critiche di alta qualità per le operazioni di estrazione mineraria urbana.
     

La convenzione è composta da 15 articoli e 3 allegati:
Allegato 1: Piano operativo e dei costi; 
Allegato 2: Disciplinare per la rendicontazione dei costi; 
Allegato 3: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex articolo 28 del GDPR.

La Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione ai link di seguito riportati: 

» 14.01.2026

Chiarimenti Ministero dell’Interno su applicazione sanzioni contenute nel DL “Terra dei FuochI”

Il Ministero dell’Interno, tra settembre e dicembre 2025, due circolari rivolte agli Enti accertatori (Polizia Stradale, Forze di Polizia, Polizie Locali) finalizzate a uniformare l’applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie e procedurali introdotte per contrastare le attività illecite in materia di rifiuti dal DL 116/2025 (cd. “Terra dei Fuochi”) e della sua conversione con modificazione nella Legge 147/2025 che possono incidere sul contesto operativo in cui operano i gestori dei servizi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/019/SAEC-NOT/LE del 14.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 14.01.2026

2026/019/SAEC-NOT/LE

Informiamo che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha diramato, tra settembre e dicembre 2025, due circolari rivolte agli Enti accertatori (Polizia Stradale, Forze di Polizia, Polizie Locali) finalizzate a uniformare l’applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie e procedurali introdotte per contrastare le attività illecite in materia di rifiuti dal Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (cd. “Terra dei Fuochi”) e della sua conversione con modificazione nella Legge 147/2025(cfr. circolari Assoambiente n. 313/2025 e n. 356/2025).

Le circolari, pur non introducendo, ovviamente, nuovi obblighi diretti a carico delle aziende, forniscono indicazioni sull’applicazione delle nuove fattispecie sanzionatorie, tra cui l’abbandono dei rifiuti, l’utilizzo della videosorveglianza, la sospensione della patente di guida e le sanzioni in ambito urbano, che possono incidere sul contesto operativo in cui operano i gestori dei servizi.

In particolare:

  • con la Circolare 36559 del 10 dicembre 2025 (All. 2), il Ministero dell’Interno ha fatto il punto sulle modifiche introdotte dalla Legge 147/2025 di conversione del decreto, regolamentando l’applicazione della nuova fattispecie sanzionatoria di “gravità intermedia” introdotta a carico di chi abbandona rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade (articolo 255, comma 1.2, del D.lgs. n. 152/2006), nonché l’innalzamento della durata della sospensione della patente di guida nelle ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi effettuato mediante l’utilizzo di veicoli a motore;
  • con la Circolare n. 26126 del 10 settembre 2025 (All. 1), il Ministero aveva già fornito indicazioni sull’applicazione del Dl 116/2025, entrato in vigore il 9 agosto 2025. In tale sede ha precisato che l’utilizzo, da parte dei Sindaci delle immagini degli impianti di videosorveglianza installati sulle strade al fine di sanzionare chi getta rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli, pur previsto dal decreto, è subordinato all’adozione di un apposito decreto ministeriale con cui saranno stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni.
     

La circolare del 10 settembre fornisce inoltre le istruzioni operative per la verifica e la certificazione delle violazioni, con particolare riferimento all’orario dell’accertamento, nonché chiarimenti sul regime sanzionatorio applicabile nei casi di abbandono di rifiuti non pericolosi sulle strade. In particolare chiarisce che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) si applica nei casi di abbandono o deposito stradale di rifiuti di piccolissime dimensioni o da fumo effettuato da veicoli, sia in sosta che in movimento. Qualora, invece, l’abbandono sia commesso da pedoni, trova applicazione la sanzione prevista dal D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), analogamente a tutte le condotte di abbandono di rifiuti poste in essere al di fuori della strada o delle sue pertinenze.

Per maggiori informazioni si rimanda alle Circolari allegate.

» 14.01.2026
Documenti allegati

Consultazione su schema di revisione DM 182 su gestione PFU

Il MASE ha predisposto e pubblicato uno schema di revisione del Decreto 19 novembre 2019, n. 182 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 228, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”. 

Su tale proposta di Decreto è stata avviata una consultazione per conoscere il punto di vista dei soggetti interessati il cui termine è stato fissato per il prossimo 12 febbraio 2026. Attesi contributi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/018/SAEC-NOT/CS del 14.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 14.01.2026

2026/018/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto e pubblicato uno schema di revisione del Decreto 19 novembre 2019, n. 182 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 228, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”. 

Su tale proposta di Decreto è stata avviata una consultazione per conoscere il punto di vista dei soggetti interessati il cui termine è stato fissato per il prossimo 12 febbraio 2026

Di seguito si riportano i documenti prodotti dal MASE e posti in consultazione:

In considerazione degli impatti che tale normativa avrà sulle aziende rappresentate siamo a chiedervi di prendere visione dei documenti predisposti dal MASE ed inviare eventuali commenti, integrazioni e proposte di modifica a d.cesaretti@fise.org entro il prossimo 30 gennaio 2026, utilizzando il format previsto per la trasmissione delle osservazioni. Ciò con l’obiettivo di arrivare a definire un documento di posizione rappresentativo dell’associazione.

Per tale ragione il Presidente UNIRIGOM Maggiolo si riserva di convocare, per i primi giorni di febbraio, un eventuale incontro online per garantire il necessario confronto tra gli associati sul documento di posizione in modo da approvare e inviare una versione condivisa entro i tempi previsti. Rimandiamo a prossime comunicazioni per la convocazione di tale incontro.

Cliccando qui è possibile accedere alla pagina internet del MASE dedicata alla consultazione dove sono caricati i documenti già riportati sopra.

» 14.01.2026

2026/017/SA-LAV/MI

Nel fare seguito alla circolare n. 456/2025 del 10 dicembre scorso, si rende noto che l'Associazione ha contattato, in occasione delle recenti festività natalizie, il Prof. Avv. Pietro Ichino, anche al fine di ottenere un parere pro-veritate in ordine alle conseguenze della mancata sottoscrizione dell'accordo in oggetto da parte di Assoambiente.

Ciò sia per quanto riguarda l'applicazione della parte economica e/o normativa dell'accordo da parte delle aziende associate, nonché relativamente alla parte “obbligatoria” del contratto, ovvero quella che impegna direttamente le Parti stipulanti (nello specifico l’articolo 57, lettera “e”, e il riconoscimento dei distacchi sindacali in favore delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria).

Allo stato attuale quindi il riconoscimento dei permessi sindacali nazionali di cui alla norma contrattuale citata deve ritenersi sospeso.

​Il parere sarà a disposizione dell’Associazione, e quindi delle aziende associate, entro il corrente mese di gennaio.

​Nelle more, l’Associazione si dichiara disponibile a redigere note specifiche in favore delle aziende che lo richiedessero, utili ad avanzare richieste di riconoscimento degli aumenti economici dell'accordo di rinnovo nei riguardi delle proprie committenze, al fine di chiarire che l'accordo risulta comunque compatibile con il recente andamento del sistema di contrattazione collettiva di categoria del Paese; ciò indipendentemente dalla mancata sottoscrizione da parte di Assoambiente connessa, come già detto più volte, a ragioni di metodo oltre che di merito.

​Non mancheremo di aggiornare sugli sviluppi della situazione

» 14.01.2026

Sicurezza sul lavoro e IA

In tema di sicurezza sul lavoro segnaliamo che il Ministero della salute ha approvato la “Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030” che si configura come indirizzo strategico finalizzato a offrire un corretto orientamento per tutti i soggetti coinvolti. 

Inoltre che con il decreto ministeriale 17 dicembre 2025, n. 180 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le “Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro”, definendo un quadro di riferimento per un utilizzo responsabile e sicuro e dell'IA. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/016/SAEC-LAV/PE del 13.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 13.01.2026

2026/016/SAEC-LAV/PE

Informiamo che il Ministero della salute ha approvato la “Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030” che, in linea con il Quadro strategico dell’Unione Europea 2021-2027 e con il contesto nazionale, mira a un approccio coordinato e sinergico alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL), integrandosi con Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 e con le iniziative degli altri enti coinvolti nella salute e sicurezza sul lavoro.

La Strategia nazionale – che si configura come indirizzo strategico finalizzato a offrire un corretto orientamento per tutti i soggetti coinvolti - si fonda su cinque Assi Strategici per ridurre drasticamente infortuni e decessi: affrontare i cambiamenti del lavoro, rafforzare la resilienza del sistema istituzionale, potenziare le tutele, supportare le MPMI e diffondere la cultura della prevenzione fin dalle scuole.

Il documento approvato passerà ora alla Conferenza Stato-Regioni per il recepimento formale e la declinazione territoriale degli indirizzi nazionali. 

La “Strategia Nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030” è disponibile qui.

Sempre in materia, informiamo che con il decreto ministeriale 17 dicembre 2025, n. 180 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato le “Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro”, definendo un quadro di riferimento per un utilizzo responsabile e sicuro e dell'IA. 

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) e della Strategia italiana per l’IA 2024-2026, anche alla luce degli indirizzi emersi dal G7 Lavoro e Occupazione di Cagliari e della consultazione pubblica avviata nei mesi di aprile e maggio 2025.

In particolare, le Linee guida – che costituiscono parte integrante del decreto sono finalizzate a promuovere l’adozione consapevole dell’IA, tutelando i diritti dei lavoratori, favorendo l’innovazione sostenibile. Il documento fornisce indicazioni operative rivolte a imprese, PMI e lavoratori autonomi, con particolare attenzione alla trasparenza degli algoritmi, alla supervisione umana, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali. Un focus specifico è dedicato alla formazione e allo sviluppo delle competenze, considerate leve fondamentali per governare la trasformazione digitale e rafforzare l’occupabilità, valorizzando percorsi di upskilling e reskilling coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro, rafforzando l’integrazione tra politiche attive e innovazione tecnologica. 

Il documento, sottolinea inoltre l'importanza dell'IA a fini antinfortunistici e di come tale intelligenza possa contribuire alla prevenzione degli incidenti sul lavoro "grazie al monitoraggio di ambienti e comportamenti a rischio".

Le linee guida rappresentano un documento soggetto ad aggiornamento da parte dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro (Legge 132/2025).

Per quanti interessati, sempre sul sito del Ministero del Lavoro è disponibile la normativa aggiornata per garantire una corretta implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale, disponibile qui.

» 13.01.2026

Restrizione 6PPD negli pneumatici – Studio di valutazione ECHA

Su iniziativa di Austria ed Olanda, l’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha avviato la definizione di un fascicolo con le informazioni necessarie per valutare l’introduzione di possibili restrizioni all’impiego di 6PPD e sostanze correlate nella gomma. 

Questa sostanza viene infatti additivata alla gomma, e quindi negli pneumatici, per svolgere un ruolo antiossidante e allungare la vita di questi prodotti. La possibile restrizione è stata motivata con l’elevata tossicità di queste sostanze per l’ambiente acquatico. Attesi contributi alla call for evidence.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/015/SAEC-PFU/CS del 13.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 13.01.2026

2026/015/SAEC-PFU/CS

Su iniziativa di Austria ed Olanda, l’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha avviato la definizione di un fascicolo con le informazioni necessarie per valutare l’introduzione di possibili restrizioni all’impiego di 6PPD e sostanze correlate nella gomma. Questa sostanza viene infatti additivata alla gomma, e quindi negli pneumatici, per svolgere un ruolo antiossidante e allungare la vita di questi prodotti. La possibile restrizione è stata motivata con l’elevata tossicità di queste sostanze per l’ambiente acquatico.

In questa prima fase l’ECHA sta cercando di raccogliere, dagli operatori e dalle imprese, il maggior numero di informazioni possibili al fine di avere un quadro completo, comprendente il quantitativo di PPD negli pneumatici, il loro potenziale rilascio nell’ambiente (vie di rilascio e quantitativi) e l’esistenza di possibili alternative con i relativi costi di sostituzione.

EuRIC, oggi Recycling Europe, sta raccogliendo presso i propri associati una serie di prime informazioni da condividere con ECHA. Stando a queste, sembra che la percentuale di 6PPD e sostanze correlate nella gomma degli pneumatici nuovi si possa attestare tra l’1 e l’1,6%. Tale valore dovrebbe calare con l’utilizzo e arrivare, in un PFU, allo 0,3 0,4%. Tali livelli sarebbero comunque rilevanti in caso di restrizione con le conseguenze del caso per il riciclo della gomma da PFU.

Pertanto, in ragione di quanto sopra riportato, siamo a chiederVi di inviare a d.cesaretti@fise.org entro il prossimo 19 gennaio 2026, eventuali informazioni, dati e studi sul 6PPD. Questi verranno quindi trasmessi a Recycling Europe per definire una posizione comune da inviare ad ECHA sul tema.

Per maggiori informazioni si rimanda alla call for evidence allegata predisposta da ECHA.

» 13.01.2026
Documenti allegati

AMIANTO – Decreto legislativo 213/2026 e Linea Guida UE

Dal 24 gennaio 2026 entrano in vigore le disposizioni del Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 che interviene sul D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. 

In materia la Commissione ha inoltre pubblicato una linea guida a sostegno dell’attuazione della stessa Direttiva.  

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/014/SAEC-NOT/PE del 13.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 13.01.2026

2026/014/SAEC-NOT/PE

Dal 24 gennaio 2026 entrano in vigore le disposizioni del Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 (G.U. n. 6 del 9.1.2026) che interviene sul D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. In allegato provvedimento.

Il decreto amplia il campo di applicazione della norma che si applica a “tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro”.

Il provvedimento, tra l’altro:

  • introduce riconosce come malattie professionali le neoplasie correlate all’amianto e integra la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerose di classe 1A;
  • introduce obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. In particolare il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto: per gli edifici realizzati prima del 28 aprile 1992 (entrata in vigore della legge 257/1992 che ha vietato l’uso dell’amianto), l’obbligo informativo è rafforzato. Qualora le informazioni non siano disponibili o siano insufficienti, il datore di lavoro è tenuto a far eseguire un esame diretto da parte di un operatore qualificato, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali. Il datore di lavoro ha l’obbligo di condividere, su richiesta, le informazioni ottenute con altri datori di lavoro che operano nello stesso sito, esclusivamente ai fini del rispetto dell’obbligo di verifica;
  • interviene su valutazione del rischio per evitare che l’amianto venga scoperto solo in corso d’opera, con conseguente pericolo per i lavoratori e ritardi operativi, classificando prioritaria la rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di bonifica. A riguardo il datore di lavoro non solo deve stimare la natura e il grado dell’esposizione, ma deve anche orientare le scelte tecniche verso la rimozione dell’amianto come misura preferenziale. Soppresso il riferimento all’obbligo di riduzione dell’esposizione (artt. 259 e 260 comma 1), iscrizione nel registro degli esposti e sorveglianza sanitaria, eliminando, sulla base del considerando 8 della Direttiva (UE) 2023/2668, alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità, mantenendo la deroga solo alla notifica (art. 250). Soppresso inoltre, per le stesse ragioni, il riferimento all’articolo 251, comma 1, non espressamente previsto dalla Direttiva, sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale “gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”;
  • modifica in materia di notifica all’organo di vigilanza competente che ora deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori. Vengono inoltre specificate le informazioni da includere nella notifica che deve essere conservata per 40 anni (in relazione con le tempistiche di latenza delle patologie asbesto-correlate);
  • introduce un insieme articolato di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto: obbligo di DPI respiratori, decontaminazione, riposo, ventilazione e pulizia. Ulteriori misure sono previste per quanto riguarda i rifiuti, includendo anche le operazioni di scavo di “pietre verdi" (ofioliti, rocce magmatiche e metamorfiche) suscettibili di contenere minerali di amianto;
  • interviene sulle misure igieniche con l’obiettivo di chiarire e rafforzare il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell’amianto e aggiornamento formazione lavoratori;
  • introduce modifiche in materia di controllo dell'esposizione, aggiornando le modalità di misurazione dell’esposizione all’amianto: fino al 20 dicembre 2029 il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti, mentre dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effetuata tramite microscopia elettronica (SEM/TEM) o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati:
  • interviene sul valore limite di esposizione - 0,01 fibre/cm³, misurato come TWA su 8 ore - e introduce misure immediate in caso di superamento. Fino al 20 dicembre 2029, la tecnica di misurazione di tale limite è costituita dalla microscopia in contrasto di fase, dal 21 dicembre 2029, è obbligatoria la microscopia elettronica che consentirà di misurare di rilevare fibre con diametro inferiore a 0,2 µm (art. 1, par. 7, della Direttiva).
     

Sempre in materia segnaliamo inoltre che a sostegno dell’attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2025 una Comunicazione e una Linea Guida che fornisce indicazioni ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia antinfortunistica per prevenire e gestire i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro: il documento contiene suggerimenti per ridurre l'esposizione e gestire i rischi correlati, con indicazioni operative per le attività di valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione dei rifiuti contenenti amianto. Oltre ad indicazioni specifiche per i settori maggiormente a rischio, come le attività estrattive e quelle edilizie.

In allegato la Comunicazione della Commissione UE, mentre per la Linea Guida (in inglese) è necessario registrarsi sul sito della Commissione al seguente link.

» 13.01.2026
Documenti allegati

ARERA – Delibera 584/2025/R/rif su minimizzazione flussi dati bonus sociale rifiuti

Il 23 dicembre 2025 ARERA ha adottato la Delibera n. 584 recante disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR. 

La delibera n. 584 integra la precedente Delibera 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, con la quale l’Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57 bis del Decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/013/SAEC-ARE/CC del 13.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 13.01.2026

2026/013/SAEC-ARE/CC

Il 23 dicembre 2025 ARERA ha adottato la Delibera n. 584/2025/R/rif recante disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR.

La Delibera n. 584/2025/R/rif integra la precedente Delibera 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 (v. circolare Assoambiente 302/2025), con la quale l’Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57 bis del Decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24. 

Successivamente alla definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti erano state avviate delle interlocuzioni con i vari soggetti coinvolti nel processo di erogazione del medesimo bonus, dalle quali interlocuzioni era emersa la necessità di integrare il TUBR al fine di esplicitare alcune tempistiche relative allo scambio dei flussi di dati tra i diversi soggetti coinvolti e di semplificare alcune procedure connesse a tali scambi, nonché la possibilità di minimizzare ulteriormente lo scambio di dati.

La Delibera n. 584/2025, oltre a modificare in più punti la Delibera n. 355/2025, corregge gli errori materiali riscontrati nell’Allegato A del TUBR.

Per maggiori informazioni e per il dettaglio delle integrazioni adottate si rimanda al testo della Delibera in allegato.

» 13.01.2026
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Decreto legislativo 2/2026 – EPR e pannelli fotovoltaici a fine vita.

Il 24 gennaio 2026 entrerà in vigore il Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui RAEE (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026). 

La Direttiva (UE) 2024/884 era stata approvata dagli organi europei in risposta alla sentenza della Corte di Giustizia europea C-181/20 e prevedeva, di fatto, l’eliminazione dell’applicazione retroattiva della responsabilità estesa del produttore (EPR) ai pannelli fotovoltaici dismessi. Il decreto specifica che i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici spettano al produttore dei pannelli solo con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/012/SAEC-NOT/CS del 13.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 13.01.2026

2026/012/SAEC-NOT/CS

Il 24 gennaio 2026 entrerà in vigore il Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui RAEE (G.U.n. 6 del 9 gennaio 2026).

La Direttiva (UE) 2024/884 era stata approvata dagli organi europei in risposta alla sentenza della Corte di Giustizia europea C-181/20 e prevedeva, di fatto, l’eliminazione dell’applicazione retroattiva della responsabilità estesa del produttore (EPR) ai pannelli fotovoltaici dismessi.

Il decreto specifica che i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici spettano al produttore dei pannelli solo con riferimento ai prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 (data di entrata in vigore della Direttiva 2012/19/UE che ha incluso nella disciplina questi beni). Viene comunque specificato che per i pannelli fotovoltaici che hanno ricevuto gli incentivi statali del "Conto energia", i costi della gestione a fine vita spettano al titolare dell'impianto e non al produttore del pannello. 

Il decreto inoltre fornisce una chiarimento sul perimetro e la definizione dei RAEE storici che vengono quindi identificati come quei rifiuti che:

  • derivano da apparecchi elettronici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005;
  • derivano da apparecchi elettronici che, seppure inclusi nell’open scope della disciplina RAEE a partire dal 15 agosto 2018, sono stati immessi sul mercato prima di tale data.
     

Il finanziamento delle operazioni di gestione di tali RAEE storici, se prodotti da aziende, sarà quindi a carico del detentore del rifiuto mentre, nel caso di sostituzione dell’apparecchio vecchio con uno nuovo, la gestione sarà a carico del produttore della nuova AEE. Per tutti i rifiuti elettronici che invece originano da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 15 agosto 2018 i costi di smaltimento continuano ad essere finanziati dai produttori.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto in allegato.

» 13.01.2026
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FEAD NEWSLETTER N° 248 - 12 JANUARY 2026

Si rende disponibile in allegato la Newsletter n. 248 del 12 gennaio 2026.

» 12.01.2026
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Semplificazione Tassonomia – Pubblicato nuovo regolamento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 gennaio 2026 il Regolamento Delegato (UE) 2026/73, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486, per semplificare contenuto e presentazione dell’informativa sulle attività ecosostenibili delle aziende nell’ambito della tassonomia e alcuni criteri di vaglio tecnico DNSH (non arrecare danno significativo all’ambiente).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/011/SAEC-EUR/FA del 12.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 12.01.2026

2026/011/SAEC-EUR/FA

Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2026/73 (GUUE dell’8 gennaio 2026), che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486, per semplificare contenuto e presentazione dell’informativa sulle attività ecosostenibili delle aziende nell’ambito della tassonomia e alcuni criteri di vaglio tecnico DNSH (non arrecare danno significativo all’ambiente).

Si ricorda che il testo della Commissione, che era stato sottoposto al vaglio di Parlamento e Consiglio lo scorso luglio (v. circolare associativa n. 262 dell’11 luglio 2025) e fa parte del pacchetto Omnibus, ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e favorire una rendicontazione più proporzionata e chiara, senza compromettere la trasparenza e la comparabilità dei dati ambientali, per andare verso una finanza sostenibile più efficace, accessibile e trasparente, in grado di sostenere la transizione ecologica.

Si evidenzia che il Regolamento prevede una maggiore flessibilità per le imprese in quanto potranno non valutare le attività economiche che rappresentano meno del 10% dei loro KPI (indicatori chiave di performance) rilevanti (fatturato, spesa operativa e spesa in conto capitale).

È prevista anche una modalità di reporting semplificata, attraverso l’eliminazione di duplicati delle informazioni, la soppressione dell’allegati dedicati ai settori del gas fossile e del nucleare e l’aggiornamento/sostituzione di vari allegati tecnici, mantenendo però le informazioni essenziali sui gradi di ammissibilità e allineamento normativo.

Il Regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, coprendo l'esercizio 2025, ma con la possibilità di essere applico dall'esercizio 2026. A tal proposito, per quanto di interesse, si ricorda che alla fine dello scorso anno la Commissione ha pubblicato una bozza di FAQ per supportare le imprese sulla transizione alle nuove regole semplificate della tassonomia (v. circolare associativa n. 469 del 22 dicembre 2025).

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al Regolamento UE in allegato alla presente.

» 12.01.2026
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ASSOAMBIENTE 09 gennaio 2026

» 09.01.2026

RENTRi – Pubblicazione News

Pubblicate sul sito RENTRi tre news che forniscono chiarimenti su: esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRi, termini per la fruizione dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. 

In particolare le news sintetizzano i contenuti e le ricadute delle esclusioni all’obbligo di iscrizione al RENTRi contenute nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge Bilancio 2026).

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/010/SAEC-REN/LE del 09.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 09.01.2026

2026/010/SAEC-REN/LE

Informiamo che sul sito RENTRi sono state pubblicate le seguenti tre news che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (cfr. ns circ. n. 008/2026), forniscono chiarimenti su:

  • esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRi;
  • termini per la fruizione dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale;
  • iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
     

Relativamente a ciascuna news si evidenzia sinteticamente quanto segue:

  1. ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI (LINK)

La news sintetizza i contenuti della Legge 199 del 30/12/2025 (G.U. n.301 del 30/12/2025 – v. circolare Assoambiente n. 008/2026) che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.lgs. n. 152/2006 il quale individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRi, come di seguito riportato: 

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

La news sintetizza, per comodità degli utenti, i soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190 che sono esclusi dall’iscrizione al RENTRi che sono:

  • comma 5:
  • gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
     

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori;

  • comma 6:
  • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
     

Tali operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione, in assenza della quale verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria. 

Da ultimo la news ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello già in uso dal 13 febbraio 2025.

Per approfondimenti su tale aspetto si rinvia ai seguenti link:

2.TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE (LINK)

La news ricorda che ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del D.M. n. 59/2023 il FIR è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026

Dal 22 gennaio 2026 il MASE ha programmato il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:

  • gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali;
  • API, disponibili nell’area Servizi per l'interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. 


Resta fermo che:

  1. la possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026;
  2. l’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all'apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.

Maggiori informazioni e materiale didattico sul FIR digitale sono disponibili ai seguenti link del portale RENTRi:

- FIR digitale come prepararsi al 13 febbraio 2026
- i servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
- gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
- FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento
- sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)

Gli aspetti tecnico informatici sono trattati nella documentazione pubblicata nell’area Servizi per l’interoperabilità.

3.ISCRIZIONE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI (LINK)

La news ricorda che l’ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti è il 13 febbraio 2026 e che da tale data questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale. Di seguito i principali link di interesse: 

Per l’iscrizione


Per il registro cronologico di carico e scarico


Per il FIR in formato digitale


La news sintetizza altresì i contenuti delle esclusioni dall’iscrizione al RENTRi apportati dalla recente Legge di Bilancio (cfr. ns. circ. n. 008/2026) e già sintetizzati al primo punto della presente circolare Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRi”.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.

» 09.01.2026

Prorogato fino al 30 aprile l’Accordo Quadro ANCI-CONAI

Lo scorso 30 dicembre i Presidenti di CONAI e di ANCI hanno stabilito di prorogare fino al 30 aprile 2026 l’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 per consentire la definizione degli Allegati Tecnici del nuovo Accordo, continuando così a garantire il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione da parte dei Consorzi di filiera.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/009/SAEC-SPL/PE del 09.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 09.01.2026

2026/009/SAEC-SPL/PE

Informiamo che lo scorso 30 dicembre i Presidenti di CONAI e di ANCI hanno stabilito di prorogare fino al 30 aprile 2026 l’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 per consentire la definizione degli Allegati Tecnici del nuovo Accordo, continuando così a garantire il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione da parte dei Consorzi di filiera.

Le negoziazioni in corso tra i rappresentanti degli enti locali e i consorzi di filiera per il riciclo degli imballaggi, a cui partecipa anche Assoambiente, non sono approdate a un’intesa sulla parte tecnica del nuovo accordo di comparto che dovrà regolare i corrispettivi riconosciuti ai Comuni in base ai costi efficienti della raccolta differenziata.

Ricordiamo che un’intesa sulla parte generale del nuovo Accordo è già stata raggiunta da CONAI, dai Consorzi di filiera, da ANCI, da UPI e dai sistemi EPR autonomi a giugno 2025. Questa parte entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione di almeno due degli Allegati Tecnici previsti dall’Accordo.

Nel periodo di proroga continueranno ad applicarsi le attuali condizioni contenute negli Allegati vigenti, compresi i parametri vigenti per l’assegnazione delle fasce qualitative e i corrispettivi riconosciuti ai Comuni o ai loro delegati per il conferimento degli imballaggi a fine vita al sistema CONAI e ai Consorzi di filiera. L’accordo prevede anche, se necessario per motivi economici, il riconoscimento di un corrispettivo transitorio una tantum per il periodo dal 1° luglio 2025 alla data di entrata in vigore degli allegati tecnici definitivi.

La proroga prevede inoltre la prosecuzione dell’incarico a TÜV Italia come soggetto terzo per le attività di analisi sulla qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti.

Per quanti interessati, in allegato una sintesi rispetto agli ultimi incontri sugli Allegati tecnici.

» 09.01.2026
Documenti allegati

Legge di Bilancio 2026

In vigore dal 1° gennaio 2026 la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) che prevede numerose disposizioni anche in materia ambientale, tra cui norme relative a: proroga plastic tax e TARI, energia, “somma di PFAS” per acque destinate al consumo umano, soggetti obbligati al RENTRi, Terre e rocce da scavo.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/008/SAEC-NOT/NA del 09.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 09.01.2026

2026/008/SAEC-NOT/NA

In vigore dal 1° gennaio 2026, salvo diverse prescrizioni specifiche, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge Bilancio 2026, pubblicata nella GU del 30/12/2025) che prevede, tra le numerose disposizioni, norme che hanno impatto diretto o indiretto su imprese e operatori dei servizi ambientali e in particolare:

RENTRI

Comma 789: sostituisce il comma 3-bis dell’art. 188-bis del Testo Unico Ambientale (TUA), ridefinendo chi deve iscriversi al RENTRI:

  • esclusione dei consorzi/sistemi di gestione collettivi previsti dall’art. 237 del TUA;
  • esclusione dei produttori di rifiuti soggetti alle disposizioni specifiche di cui all’art. 190, commi 5 e 6 del TUA (produttori di rifiuti che non devono tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti o che possono tenerlo in forma semplificata). 
     

Riportiamo in grassetto le novità rispetto al testo precedentemente in vigore: 

    «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1; 
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6». 

PLASTIC TAX

Comma 125: viene differita dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), la cosiddetta plastic tax sulla plastica usa-e-getta.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Comma 829: Modifiche ai criteri che dovrà prendere in considerazione il MASE nell'adottare il futuro regolamento sulla disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo (che sostituirà l'attualmente vigente decreto del Presidente della Repubblica 120/2017). La norma estende l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.

GESTIONE MATERIE DEL SISMA CENTRO ITALIA 2016-2017

Comma 581: prorogata di un ulteriore anno (al 31 dicembre 2026) la gestione agevolata di rifiuti e macerie nei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017. In particolare viene modificato il DL 189/2016, art. 28, commi 7 e 13-ter differendo al 31 dicembre 2026 il termine (scaduto il 31 dicembre

2025) entro il quale si applicano le deroghe per il deposito temporaneo delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. Prorogata al 31 dicembre 2026 anche la disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista, dal comma 13-ter dell'articolo 28 del Dl 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza.

Comma 582: modifica l'articolo 28-bis, comma 2 del DL 189/2016, prevedendo la proroga sempre al 31 dicembre 2026, previo parere degli organi tecnico-sanitari e certificazione della Regione della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma del 2016-2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione..

ACQUE POTABILI E PFAS

Commi 622 e 623: posticipano al 13 luglio 2026 dell'obbligo per Regioni, Autorità sanitarie e gestori degli impianti di assicurare il rispetto dei valori limite di parametro per quanto riguarda la "somma di 4 Pfas" (Pfoa, Pfos, Pfna e Pfhxs). Confermato invece l'obbligo dal 13 gennaio 2026 di osservare i valori limite nelle acque che beviamo per bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di Pfas e uranio.

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Comma 467: viene inserito all’articolo 14 del D.Lgs. 190/2024 (c.d. Testo Unico FER) il comma 10-ter che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse. Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali. 

TARI

Comma 677: i Comuni, a decorrere dal 2026, avranno tempo fino al 31 luglio per l’approvazione di piani finanziari e delle tariffe e i regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva. Il precedente termine era il 30 aprile e negli ultimi anni era stato spesso prorogato.

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI NEL FOTOVOLTAICO

Commi 427-436: vengono agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Oggetto del beneficio esclusivamente i seguenti impianti con:

-    moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

-  moduli prodotti negli Stati membri Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Per ulteriori approfondimenti la Legge Bilancio 2026 è disponibile qui.

» 09.01.2026

TuttoAmbiente Professional Learning “RISK MANAGEMENT AMBIENTALE”, in live streaming 25 febbraio-1° aprile 2026

Dal 25 febbraio al 1° aprile 2026 TuttoAmbiente ha organizzato il Professional Learning RISK MANAGEMENT AMBIENTALE” in live streaming con l’ultima lezione in presenza a Milano.

TuttoAmbiente è accreditato come provider dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Per il presente evento saranno erogati 28 crediti formativi previa approvazione dell’Ordine.

Per ulteriori informazioni, e per la necessaria iscrizione si rimanda al programma disponibile qui.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/007/SAEC-COM/PE del 09.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 09.01.2026

2026/007/SAEC-COM/PE

Dal 25 febbraio al 1° aprile 2026 TuttoAmbiente ha organizzato il Professional Learning RISK MANAGEMENT AMBIENTALE” in live streaming con l’ultima lezione in presenza a Milano.

Con questo corso professionalizzante, TuttoAmbiente mette a disposizione la propria esperienza pluridecennale, offrendo strumenti operativi, casi pratici e metodologie integrate e riconosciute per guidare i partecipanti nella costruzione di un modello di governance ambientale aziendale solido e conforme alle migliori practice oggi in essere. Dalla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e gli impatti diretti ed indiretti sul climate-change, gli scarichi idrici e alla prevenzione degli impatti su suolo, sottosuolo, fino alla gestione del rischio di greenwashing/greenblushing, delle emergenze ambientali e ai nuovi obblighi della rendicontazione non finanziaria, il percorso è pensato per fornire un quadro completo e aggiornato.

TuttoAmbiente è accreditato come provider dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Per il presente evento saranno erogati 28 crediti formativi previa approvazione dell’Ordine.

Ricordiamo che a seguito della partnership avviata con Assoambiente, per i soci sono previsti sconti per la partecipazione ai sopra richiamati corsi formativi.

Per ulteriori informazioni, e per la necessaria iscrizione si rimanda al programma disponibile qui.

» 09.01.2026

Ricicla.TV | Intervista al Presidente UNIRIGOM Renzo Maggiolo

“Troppa incertezza, investimenti a rischio”: le difficoltà della filiera del riciclo degli pneumatici fuori uso nella dichiarazione di Renzo Maggiolo, Presidente UNIRIGOM, ai microfoni di Ricicla.Tv.

Ciicca qui per il servizio

» 09.01.2026

Ricicla.TV | Circular Economy Act: cosa auspica ASSOAMBIENTE

Ai microfoni di Ricicla.Tv il Direttore ASSOAMBIENTE Elisabetta Perrotta.

Clicca qui per il servizio

» 09.01.2026

“Impianti Aperti on the road” di Assoambiente – aperte candidature 2026

Si rinnova nel 2026 l'appuntamento per “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità”, la campagna di sensibilizzazione ASSOAMBIENTE  che promuove la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie per una corretta e sostenibile gestione dei rifiuti. Le aziende interessate ad aderire all'iniziativa possono inviare una mail a Teresa Colin (t.colin@fise.org) entro il 15 gennaio 2026 per concordare la data della Tappa da realizzare.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/468/SAEC-COM/PE del 22.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 09.01.2026

Quarto Rapporto ISPRA-SNPA sullo stato bonifiche in Italia

Pubblicato ieri sul sito SNPA-ISPRA il quarto Rapporto “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia” che fornisce il quadro aggiornato al 1° gennaio 2024 dei procedimenti di bonifica sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni/Province autonome/Agenzie per la protezione dell’ambiente nell’ambito del popolamento 2024 di MOSAICO, la banca dati nazionale sui procedimenti di bonifica.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/006/SAEC-SUO/PE del 08.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 08.01.2026

2026/006/SAEC-SUO/PE

Pubblicato ieri sul sito SNPA-ISPRA il quarto Rapporto “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia” che fornisce il quadro aggiornato al 1° gennaio 2024 dei procedimenti di bonifica sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni/Province autonome/Agenzie per la protezione dell’ambiente nell’ambito del popolamento 2024 di MOSAICO.

MOSAICO è la banca dati nazionale sui procedimenti di bonifica, sviluppato da ISPRA nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con il supporto di Regioni e Province Autonome e colleziona le informazioni disponibili sui procedimenti di bonifica che interessano il territorio italiano.

Il Rapporto contiene alcune elaborazioni di carattere generale effettuate sui 16.365 procedimenti in corso e i 22.191 conclusi censiti in MOSAICO focalizzandosi, poi, sull’analisi di un subset più significativo dal punto di vista ambientale: i 17.406 procedimenti che hanno superato l’approvazione del piano di caratterizzazione.

Nel Rapporto sono analizzati gli stati di avanzamento e di contaminazione dei procedimenti in corso, le modalità di chiusura di quelli conclusi, l’età dei procedimenti e la loro durata. Sono esaminate altresì le superfici interessate da procedimenti di bonifica, le procedure adottate, i soggetti titolari e la distribuzione territoriale dei procedimenti oltre che i siti orfani. Infine, rispetto ai popolamenti degli anni passati, vengono illustrate un’analisi preliminare dei dati sulle tecnologie di intervento oltre che una sezione “ad hoc” con focus relativi a specificità regionali, sia di carattere tecnico che amministrativo.

Per quanti interessati il Rapporto è disponibile qui.

» 08.01.2026

ARERA – Delibera 591/2025/R/rif su aggiornamento predisposizioni tariffarie gestione RU – AGER Puglia

Il 30 dicembre 2025 ARERA ha adottato la Delibera n. 591/2025/R/rif recante determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025. L’Autorità ha deliberato di concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa con riferimento al periodo 2024-2025 da AGER con riferimento agli ambiti tariffari di cui all’Allegato A delle Delibera n. 591 e, pertanto, per gli stessi ambiti tariffari, di escludere incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024-2025.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/005/SAEC-ARE/CC del 07.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 07.01.2026

2026/005/SAEC-ARE/CC

Il 30 dicembre 2025 ARERA ha adottato la Delibera n. 591/2025/R/rif recante determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025.

Nella Delibera si legge che l’Autorità, dopo aver trasmesso nel maggio 2025 ad AGER una prima richiesta di “Approfondimenti istruttori in merito all’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha ricevuto riscontro da parte dell’Agenzia nel luglio 2025 mediante l’invio di documentazione, che sostanzialmente ha confermato “i valori computati nelle predisposizioni tariffarie precedentemente trasmesse nel 2024”.

L’analisi istruttoria condotta dall’Autorità sulle predisposizioni tariffarie ha evidenziato “diffuse e rilevanti criticità” sia da parte dell’Ente territorialmente competente, sia da parte dei gestori, nell’adempiere alla regolazione tariffaria.

L’Autorità ha ritenuto che dall’esame della documentazione trasmessa da AGER emergono profili di illogicità, con particolare riferimento alla corretta verifica dell’equilibrio economico finanziario da parte della stessa, ed ha pertanto deliberato di concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa con riferimento al periodo 2024-2025 da AGER con riferimento agli ambiti tariffari di cui all’Allegato A delle Delibera n. 591/2025 e, pertanto, per gli stessi ambiti tariffari, di escludere incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024-2025.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera e del relativo Allegato A.

» 07.01.2026
Documenti allegati

DL 200/2025 – proroga termini

In vigore dal 31 dicembre 2025 il decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, il così detto Decreto Milleproroghe 2026 che proroga la scadenza dei termini previsti da varie disposizioni normative (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025). 

Tra i termini posticipati si evidenzia quello relativo all’obbligo della stipula della polizza contro le catastrofi naturali (cd. Polizza “Cat-Nat”), introdotto dalla Legge di Bilancio 2024

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/004/SAEC-NOT/CS del 07.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 07.01.2026

2026/004/SAEC-NOT/CS

In vigore dal 31 dicembre 2025 il decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, il così detto Decreto Milleproroghe 2026 che proroga la scadenza dei termini previsti da varie disposizioni normative (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025).

Tra i termini posticipati si evidenzia:

  • obbligo della stipula della polizza contro le catastrofi naturali (cd. Polizza “Cat-Nat”), introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. In particolare viene prorogato al 31 marzo 2026 il termine – previsto in origine al 31 dicembre 2025 – entro il quale le imprese dei settori della pesca e acquacoltura, nonché i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le strutture turistico-ricettive devono sottoscrivere obbligatoriamente la polizza assicurativa contro danni ad apparecchiature e materiali causati da eventi meteo. Per tutte le altre imprese invece i termini entro cui provvedere alla stipula della polizza sono già decorsi;
  • proroga al 31 dicembre 2026 del regime autorizzatorio semplificato per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile realizzati su strutture turistiche o termali. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, le società che vendono a soggetti terzi energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento per quantità superiori a 500 Tep annui devono garantire che una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

Il decreto-legge sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto allegato.

» 07.01.2026
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Criteri europei End of Waste plastica – Commissione pubblica proposta

Lo scorso 23 dicembre 2025, la Commissione Europea, nell’ambito del Pacchetto Inverno sull’Economia Circolare (“Circular Economy Winter Package” – v. circolare associativa n. 477 del 24 dicembre 2025), ha pubblicato la proposta di atto di esecuzione sui criteri End-of-Waste per la plastica riciclata ed ha aperto una consultazione pubblica sul documento che chiuderà il prossimo 26 gennaio 2026. Attesi contributi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/003/SAEC-EUR/FA del 07.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 07.01.2026

2026/003/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 23 dicembre 2025, la Commissione Europea, nell’ambito del Pacchetto Inverno sull’Economia Circolare (“Circular Economy Winter Package” – v. circolare associativa n. 477 del 24 dicembre 2025), ha pubblicato la proposta di atto di esecuzione sui criteri End-of-Waste per la plastica riciclata ed ha aperto una consultazione pubblica sul documento che chiuderà il prossimo 26 gennaio 2026.

La normativa mira a potenziare l'economia circolare all'interno dell'Unione Europea, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo elevati standard di tutela ambientale. In particolare, l’atto di esecuzione pubblicato stabilisce i criteri tecnici affinché i rifiuti di plastica possano perdere la qualifica di rifiuto e diventare materie prime secondarie e il relativo allegato contiene la descrizione dettagliata di ognuno di essi.

La bozza, che deriva dallo studio del JRC al quale FEAD, anche con la collaborazione di Assoambiente, aveva inviato le proprie posizioni, si concentra sui polimeri termoplastici trattati tramite riciclo meccanico, garantendo che i materiali risultanti siano sicuri e pronti per la produzione di nuovi articoli. I produttori sono quindi chiamati ad implementare un rigoroso sistema di gestione della qualità e rilasciare una dichiarazione di conformità per ogni partita di materiale. Sono inoltre previsti limiti severi per la presenza di materiali estranei al fine di prevenire l'elusione delle norme sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Per quanto riguarda la consultazione avviata sull’atto, disponibile qui, FEAD ha predisposto una bozza di posizione (v. allegato in word) e si evidenziano i seguenti commenti sostanziali:

  1. quando si misura il contenuto di materiali estranei in caso di pellettizzazione, si dovrebbe tenere conto dell'efficienza delle fasi di filtraggio.
  2. rivedere la definizione di usi consentiti dei materiali plastici riciclati per evitare di escludere applicazioni legittime di riciclo dei materiali.
  3. garantire che i criteri EoW non introducano inutili passaggi di tracciabilità delle esportazioni (poiché ora esiste l'obbligo di esportare solo monomateriale o miscele di PP/PET/PE).
  4. riconsiderare l'esclusione generale dei rifiuti di plastica per uso sanitario come materiale di input.

Chiediamo a quanti interessati di inviare il proprio feedback sulla posizione di FEAD alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 15 gennaio 2026, al fine di contribuire alla definizione del contributo da inviare alla Commissione.

Per maggiori informazioni si rimanda all’atto di esecuzione e il relativo allegato, allegati alla presente.

» 07.01.2026
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ALBO GESTORI– Pubblicati nuovi quiz per verifiche RT validi a partire dall’anno 2026

Pubblicati sul sito dell’Albo gestori ambientali i nuovi quiz, suddivisi secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 6 del 26 novembre 2025 per le verifiche dei Responsabili Tecnici. 

I quiz verranno successivamente inseriti nella sezione Area Riservata Quiz Responsabile Tecnico, in sostituzione degli attuali in tempo utile per la prima sessione di verifica prevista per 14 luglio 2026.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/002/SAEC-ALB/LE del 07.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 07.01.2026

2026/002/SAEC-ALB/LE

Informiamo che sono stati pubblicati sul sito dell’Albo Gestori Ambientali i nuovi quiz, suddivisi secondo le modalità disciplinate dalla Delibera n. 6 del 26 novembre 2025 (cfr. circolare Assoambiente n. 454/2025), per le verifiche dei Responsabili Tecnici (RT) che si terranno a partire da luglio 2026:

Verifica iniziale:


Verifica di aggiornamento:


I quiz verranno successivamente inseriti nella sezione Area Riservata Quiz Responsabile Tecnico, in sostituzione degli attuali in tempo utile per la prima sessione di verifica prevista per il 14 luglio 2026 (CALENDARIO VERIFICHE RT 2026.pdf).

Per ogni ulteriore approfondimento sulla nuova disciplina del RT, in vigore dal 2 gennaio 2026, si rimanda alla nostra precedente comunicazione in materia (cfr. circolare Assoambiente n. 454/2025) con la sintesi dei contenuti della Delibera n. 6 del 26 novembre 2025 recante “Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120”, che opera una riforma organica della figura del Responsabile Tecnico (RT) e definisce un quadro unico e aggiornato dei requisiti, delle modalità di verifica e delle condizioni per l’esercizio dell’incarico del responsabile tecnico.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

» 07.01.2026

Il lungo futuro dell’auto

Il Foglio

» 07.01.2026
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Aggiornamento mensile FEAD su UE policy –  30 gennaio 2026 ore 11.00

Continuano gli appuntamenti mensili di FEAD per un aggiornamento sui principali dossier in discussione a livello europeo. Prossimo appuntamento on-line il 30 gennaio 2026 dalle 11.00 alle 12.00.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2026/001/SAEC-EUR/PE del 07.01.2026 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 07.01.2026

2026/001/SAEC-EUR/PE

FEAD organizza mensilmente un incontro via web della durata di un’ora in cui vengono sintetizzate le principali tematiche in corso di esame a livello europeo, che interessano in particolare la gestione dei rifiuti e la Circular Economy.  

Per quanti interessati segnaliamo che il prossimo incontro si terrà il 30 gennaio 2026, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

Di seguito il seguente link per seguire evento:
Microsoft Teams 
Join the meeting now 
Meeting ID: 379 653 945 767 68 
Passcode: eJ33Cu3e 

Per eventuali richieste o quesiti, potete rivolgerVi a g.fano@fise.org.

» 07.01.2026

Regione Lombardia – aggiornata tassa scarti e sovvalli

Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2025, n. XII/5511 ha rivisto le indicazioni procedurali, approvate nel 2012, sulla disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti solidi (cd. "Ecotassa") in relazione all'invio a smaltimento di scarti e sovvalli, nonché dei fanghi da parte di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. 

A partire da gennaio 2026, le imprese che vogliono godere della riduzione del contributo per il conferimento in discarica di tali rifiuti dovranno inviare richiesta online – attestando il possesso dei requisiti stabiliti dalla DGR n. 4274/2012 - sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi regione lombardia.it.

La deliberazione sostituisce inoltre l’Allegato II alla DGR n. 4274/2012 con un nuovo Allegato II recante «Modalità per l’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta».

La DGR Lombardia 15 dicembre 2025, n. XII/5511 è disponibile in allegato.

» 30.12.2025
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Chiusura Uffici per Festività

Gli uffici rimarranno chiusi dal 24 dicembre e riapriranno il 7 gennaio 2026. 

La Redazione Augura a tutti Buona Natale e Felice e Sereno Anno Nuovo.

» 24.12.2025

ASSOAMBIENTE 24 dicembre 2025

» 24.12.2025

ASSOAMBIENTE INFORMA n. 4 dicembre 2025

Pubblichiamo il N.4 del 2025 di “ASSOAMBIENTE INFORMA” - Aggiornamento attività associativa di Assoambiente“: i dettagli sui principali temi in esame, i provvedimenti legislativi in discussione a livello parlamentare e gli eventi di possibile interesse.

Buona lettura

» 24.12.2025
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2025/478/SAEC-COM/PE

Informiamo che è pubblicato sul sito Assoambiente il n. 4/2025 dell’Assoambiente informa, per un aggiornamento sull’attività Associativa e sui vari dossier nazionali ed europei di interesse del settore della gestione rifiuti e dell’economia circolare.

Dal team Assoambiente un sincero augurio di serene Feste.

» 24.12.2025

Commissione UE pubblica il ‘Circular Economy Winter Package’

La Commissione ha pubblicato il cosiddetto “Pacchetto invernale sull'economia circolare”, annunciando una serie di azioni volte ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare. 

In attesa del Circular Economy Act previsto per il 2026, la Commissione, consapevole delle criticità registrate in alcuni settori, ha anticipato alcune disposizioni con questo primo atto che rappresenta quindi un pilot con focus sulle misure a breve termine per supportare la circolarità nel settore della plastica

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/477/SAEC-EUR/PE del 24.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 24.12.2025

2025/477/SAEC-EUR/PE

La Commissione ha pubblicato il cosiddetto “Pacchetto invernale sull'economia circolare”, annunciando una serie di azioni volte ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, con particolare attenzione al riciclaggio della plastica. Questa comunicazione era molto attesa nel contesto della crisi del riciclaggio della plastica, a seguito dell'annuncio del Commissario Roswall alcuni mesi fa.

In attesa del Circular Economy Act previsto per il 2026, la Commissione, consapevole delle criticità registrate in alcuni settori, ha anticipato alcune disposizioni con questo primo atto che rappresenta quindi un pilot con focus sulle misure a breve termine per supportare la circolarità nel settore della plastica.

Sebbene la Commissione abbia identificato le sfide strutturali e le barriere di mercato che attualmente interessano il settore del riciclaggio della plastica, il documento non include un sostegno a breve termine per i riciclatori di plastica (domanda di contenuto riciclato di produzione europea), soprattutto perché la maggior parte delle misure annunciate erano già attese da tempo dal settore.

Per superare la frammentazione del mercato, la Commissione propone:

Per rilanciare la Circular Plastic Alliance, la Commissione propone:

Per un mercato più equo, la Commissione propone:

Ulteriori misure sono previste per incrementare innovazione nel settore.

Si ricorda che Assoambiente sta partecipando anche al Tavolo avviato dal MASE in relazione alla crisi settore plastica che si sta registrando anche in Italia.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Comunicazione della Commissione e al CS FEAD, in allegato alla presente.

» 24.12.2025
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Agenzia delle Entrate – Gestione rifiuti con riscossione TARI, si applica l’aliquota IVA piena

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 310/2025 “Trattamento IVA applicabile al servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza” ha ritenuto che il Comune che affida a un'impresa sia il servizio di gestione rifiuti urbani sia la riscossione della relativa tassa rifiuti deve applicare l'aliquota Iva del 22% all'importo da corrispondere all'azienda per la prestazione. 

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alla prestazione inerente alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e ai rapporti con l'utenza, come rappresentata nell'istanza d'interpello, non sia applicabile l'aliquota IVA agevolata, bensì quella ordinaria.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/476/SAEC-SPL/CC del 23.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 23.12.2025

2025/476/SAEC-SPL/CC

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 310/2025 “Trattamento IVA applicabile al servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e i rapporti con l'utenza” ha ritenuto che il Comune che affida a un'impresa sia il servizio di gestione rifiuti urbani sia la riscossione della relativa tassa rifiuti deve applicare l'aliquota Iva del 22% all'importo da corrispondere all'azienda per la prestazione.

Il quesito posto all’Agenzia da parte di un Comune riguardava, in particolare, l’applicazione dell’IVA nella misura agevolata del 10 per cento per tutte le attività comprese nel perimetro della regolazione ARERA relativa al settore rifiuti urbani ricomprese in unico affidamento.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che l’attività di gestione del servizio rifiuti gode dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del numero 127 sexiesdecies, parte III, della Tabella A allegata al decreto IVA, ha stabilito che “considerato che la citata disposizione fiscale agevolativa di cui al numero 127 sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al decreto IVA, rinvia espressamente alle prestazioni di gestione dei rifiuti definite dalla lettera n) del menzionato articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, la stessa si applica unicamente a dette prestazioni, che si limitano alla raccolta, al trasporto e al recupero con annesso lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, individuati dall'articolo 184, rispettivamente ai commi 2 e 3, lettera g), dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006”.

Pertanto, dal quadro normativo sopra delineato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alla prestazione inerente alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e ai rapporti con l'utenza, come rappresentata nell'istanza d'interpello, non sia applicabile l'aliquota IVA agevolata, bensì quella ordinaria.

Dunque, se il Comune nel contratto con l'azienda chiamata a svolgere le prestazioni non ha distinto le varie somme da corrispondere all'impresa per le varie attività ma ha previsto un pagamento unico, allora su questa somma di denaro erogata all'azienda per le attività svolte va applicata l'aliquota Iva più alta tra quelle astrattamente applicabili ai diversi servizi che sono ricompresi nell'accordo.

L’Agenzia delle Entrate conclude “in assenza di una prestazione unica, sono da assoggettare ad aliquota agevolata IVA del 10 per cento esclusivamente le prestazioni di gestione dei rifiuti, come individuate dal citato d.lgs. n. 152 del 2006 all'articolo 183, comma 1, lettera n), oltre che le prestazioni di stoccaggio e deposito temporaneo, di cui alle lettere aa) e bb) del medesimo articolo 183; mentre le restanti attività, compresa l'attività di gestione della tariffa sui rifiuti, devono assoggettarsi ad aliquota propria”.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta in allegato.

» 23.12.2025
Documenti allegati

Scarico dei rifiuti delle navi – UE modifica i moduli da compilare

Lo scorso 19 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Rettifica della Direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.La Direttiva oggetto di modifica disciplina le regole sullo scarico dei rifiuti delle navi che attraccano in un porto dell'Unione Europea, la rettifica riguarda gli Allegati II e III

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/475/SAEC-EUR/FA del 23.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 23.12.2025

2025/475/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 19 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (2025/91039) la Rettifica della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

La Direttiva oggetto di modifica disciplina le regole sullo scarico dei rifiuti delle navi che attraccano in un porto dell'Unione Europea, la rettifica riguarda gli Allegati II e III, più precisamente:

  • Il modulo che il comandante della nave invia per comunicare anticipatamente le tipologie di rifiuti che intende conferire all'impianto di trattamento del porto in cui sta per attraccare: sono stati invertiti gli spazi del modello dove indicare i residui del carico pericolosi e quelli non pericolosi per l'ambiente marino.
  • Il modello che deve compilare il gestore dell'impianto di trattamento che riceve i rifiuti per consegnarlo al comandante della nave: sono stati invertiti gli spazi dove evidenziare i resti del carico pericolosi e quelli non pericolosi per l'ambiente marino.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alle norme allegate alla presente.

» 23.12.2025
Documenti allegati

Delibera ANAC – Whistleblowing, nuove istruzioni per le segnalazioni

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 478, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione. Con successiva delibera n. 479 approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, l’Autorità ha poi apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, così da assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il d.lgs. n. 24/2023.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/474/SAEC-GIU/CC del 23.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 23.12.2025

2025/474/SAEC-GIU/CC

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 478, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione.

L’obiettivo delle nuove linee guida è quello di garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa. Sul punto si è espresso il Garante della Privacy, che con parere 581 del 27 novembre 2025, ha ritenuto che le indicazioni dell’Anac assicurino la specifica tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione, garantendo in pari tempo il necessario bilanciamento con la necessità di accertare gli illeciti e il diritto di difesa e di contraddittorio del segnalato.

Con successiva delibera n. 479 approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, l’Autorità ha poi apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, così da assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il d.lgs. n. 24/2023.

Le due delibere sono state adottate in attuazione del D.lgs. n. 24/2023 “Whistleblowing”.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo delle delibere in allegato.

» 23.12.2025
Documenti allegati

Pubblicata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025

La Legge 18 dicembre 2025, n. 190 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (GU n. 294 del 19 dicembre 2025), nei primi due commi dell’art.1 contiene importanti novità riguardanti la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali (art. 30 D. Lgs. 201/2022). Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, la legge inserisce tre nuovi commi dopo il comma 1 dell’art.30.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/473/SAEC-GIU/CC del 23.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 23.12.2025

2025/473/SAEC-GIU/CC

Nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 19 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 18 dicembre 2025, n. 190 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.

La legge nei primi due commi dell’art.1 contiene importanti novità riguardanti la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali (art. 30 D. Lgs. 201/2022). Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, la legge inserisce tre nuovi commi dopo il comma 1 dell’art.30.

Il nuovo comma 1-bis stabilisce che “Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere”.

Il nuovo comma 1-ter stabilisce che l’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:

  1. il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
  2. i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
  3. almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’art. 27, comma 3.

Il comma 2 inserisce nel Titolo V “Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell’utenza” del D. Lgs. n. 201 del 2022 l’articolo 31-bis “Sanzioni”.

Il comma 1 specifica che l’ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro in caso di:

  1. mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2;
  2. mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
  3. mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.

Il comma 2 stabilisce che in caso di incompletezza della relazione di cui all’art. 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della legge consultabile al seguente link.

» 23.12.2025

Decreto Ministero Trasporti n. 325/2025 - Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2026

Con il Decreto Ministeriale n. 325 del 12 dicembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, per l’anno 2026. Anche quest’anno tra le categorie di veicoli adibiti ai servizi pubblici, che sono esentati dal divieto anche se circolano scarichi vengono confermate quelle per la nettezza urbana, quelle adibite al trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali e quelle di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/472/SAEC-NOT/LE del 23.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 23.12.2025

2025/472/SAEC-NOT/LE

Con il Decreto Ministeriale n. 325 del 12 dicembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, per l’anno 2026

Il provvedimento, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, riporta all’art. 2 il calendario dei divieti (che fa rinvio al suo Allegato A) mentre nei successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevede particolari deroghe o agevolazioni, rispettivamente, per i veicoli provenienti o diretti da/verso l’estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sicilia e per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale.

L’art. 7, comma 2 riporta, invece, le categorie di veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, che sono esentati dal divieto anche se circolano scarichi. Anche quest’anno esso include: 

  1. nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;
  2. trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
  3. pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

Il comma 4, lettera c) dello stesso art. 7 conferma l’estensione a 80 km la distanza massima percorribile in esclusione dal divieto, per rientrare alla sede aziendale o alla residenza del conducente, purché non percorrano tratti autostradali.

Tra le novità del decreto in oggetto si segnala la modifica del comma 5 dell’articolo 6 il quale prevede che i trattori stradali, quando viaggiano isolati, possono circolare nei giorni di divieto anche nel caso in cui siano utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna. In sostanza, è stato eliminato il limite delle 7,5 tonnellate e pertanto tutti i trattori isolati a prescindere dalla massa potranno circolare in deroga durante la limitazione nelle condizioni sopra previste.

Specifiche disposizioni per il trasporto di merci pericolose vengono, infine, riportate dall’art. 12 del decreto.

Si rimanda al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli e/o approfondimenti.

» 23.12.2025
Documenti allegati

Inerti riciclati, in sospeso tra Italia ed Europa

GSA

Testata: » 23.12.2025
Documenti allegati

ANPAR segnala all’ANAC appalto di Roma Capitale

Il Tempo, Il Sole 24 Ore.com, L’Identità.it, Ricicla News, Canale Energia, AgenParl, GreenReport, Eco dalle Città, GSA, Staffetta Quotidiana

Testata: » 23.12.2025
Documenti allegati

Pubblicato in GU il Decreto correttivo IRPEF-IRES 2025

Pubblicato il GU terzo decreto correttivo IRPEF-IRES. Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 detta disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Il decreto è in vigore dal 20 dicembre 2025, salvo diverse decorrenze espressamente previste.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare 2025/471/SAEC-NOT/NA del 22.12.2025 pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.

» 22.12.2025

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