AssoAmbiente

Circolari

069/2020/MI

Su invito del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle Parti Sociali (Confindustria e altre Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. Confederali) l’allegato Protocollo, avente tra gli altri l’obiettivo di “fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.

Il Protocollo costituisce attuazione dell’articolo 1, comma 1, punto 9 del DPCM 11 marzo 2020 (vedi circolare n. 62/2020 del 12 marzo u.s.), che, “in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

In estrema sintesi, il Protocollo, dopo aver richiamato le misure raccomandate nei vari decreti emergenziali e da ultimo nel DPCM 11 marzo 2020 (lavoro agile, ferie e permessi, congedi vari, sospensione reparti non indispensabili, sanificazione, adozione protocolli anti-contagio etc.), è suddiviso nei seguenti argomenti:

  1. INFORMAZIONE – in ordine ai comportamenti che il lavoratore deve tenere in caso di contagio o sintomi da contagio, ivi compresa la tempestiva informazione al datore di lavoro affinchè provveda di conseguenza;
  2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA – preclusioni a soggetti “a rischio” (da sottoporre a quarantena ai sensi del Decreto-Legge n. 6/2020) e possibilità (non è un obbligo) di sottoporre a controllo della temperatura i dipendenti all’ingresso in azienda; si raccomanda a tale proposito di osservare le prescrizioni del Garante della Privacy, che ha emanato ai primi di marzo un parere piuttosto stringente in ordine ad iniziative di aziende in violazione del GDPR;
  3. ACCESSO FORNITORI IN AZIENDA – si individuano a grandi linee procedure atte a minimizzare il contatto con soggetti esterni per ovvie finalità di limitazione dei contagi (è consigliabile l’adozione di una procedura specifica sottoscritta e datata in modo da fornire evidenza delle misure adottate);
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA – la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica delle aree comuni e di tutto ciò che può favorire il contagio è necessaria, anche secondo i decreti emergenziali: anche qui è consigliabile un formale provvedimento da parte del datore di lavoro, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI – sono richiamate le prescrizioni ormai note a tutti in materia di igiene personale; è consigliabile affiggere nei luoghi di lavoro e nei bagni le relative prescrizioni, sollecitando a provvedere con la dovuta cura ed attenzione;
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – anche su questo argomento sono richiamate disposizioni contenute nei provvedimenti emergenziali delle ultime settimane, ferma rimanendo la difficoltà a reperire sul mercato alcuni dispositivi, come ad esempio le mascherine protettive, data la elevatissima domanda;
  7. GESTIONE SPAZI COMUNI – sono indicate le prescrizioni atte ad evitare il sovraffollamento e il contatto; necessaria pertanto a tale fine la riorganizzazione degli spazi e la periodica sanificazione degli ambienti comuni, in particolare spogliatoi, luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e sale comuni per mense, distributori automatici, etc.;
  8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turni, lavoro agile, livelli produttivi, trasferte) – si richiamano le misure sollecitate da ultimo nel DPCM 11 marzo, avendo presente quanto previsto nel CCNL applicato “e favorendo così le intese con le rappresentanza sindacali aziendali”, come la chiusura dei reparti non indispensabili alla produzione o che possano comunque funzionare anche con modalità di lavoro agile, o, ancora, procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; agevolare turnazioni che riducano al minimo i contatti tra lavoratori o gruppi di lavoratori.
    Il quarto punto appare obiettivamente poco chiaro nella sua formulazione: il riferimento allo smart working parrebbe autonomo rispetto al successivo svolgimento della frase inerente agli ammortizzatori sociali.
    Ancora, i due periodi immediatamente seguenti, relativi al ricorso agli ammortizzatori sociali - con il possibile coinvolgimento della “intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni” - utilizzando in via prioritaria istituti contrattuali come permessi a vario titolo (ROL, Banca ore) e ferie arretrate non ancora fruite, al fine di garantire la retribuzione anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - presentano alcuni refusi (come il riferimento errato a una lettera “c” non presente e una lettera “a” che sembra impropriamente inserita): si presume che prossime conferme interpretative possano venire dai soggetti firmatari.
    Le trasferte sono interrotte ed annullate quelle future anche se già programmate; resta un dubbio in ordine a casi di imprescindibili esigenze di sicurezza e manutenzione, che potrebbero giustificare deroghe al principio generale, pur in coerenza con le finalità delle norme emergenziali.
  9. GESTIONE ENTRATA/USCITA DIPENDENTI – valgono le prescrizioni finalizzate a prevedere scaglionamenti e comunque ad evitare assembramenti, contatti ravvicinati, code, e tutto ciò che aumenta le possibilità di contagio, e valide in parte anche per la gestione di spazi comuni (punto 7 del Protocollo), ingresso e uscita dei dipendenti (punto 2) oltre che dei fornitori (punto 3);
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE – tutto limitato al minimo indispensabile. Le riunioni sono vietate, e solo qualora sia imprescindibile la presenza fisica, è necessario osservare le norme relative alla distanza minima, ferma rimanendo l’adeguata pulizia/sanificazione dei locali.
    E’ sospesa ogni attività formativa in aula, anche se già programmata: è auspicata naturalmente la formazione a distanza attraverso l’uso della tecnologia.
    Un punto importante è quello secondo cui, qualora a causa dell’emergenza in corso non sia stato possibile completare l’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante, per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sarà possibile continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
    Da verificare a nostro avviso l’efficacia di tale previsione, avente natura negoziale, con le disposizioni legislative vigenti, qualora incompatibili: si può ritenere la previsione valida nei casi di ruoli che richiedano aggiornamenti periodici, mentre si ritiene inapplicabile la deroga ai casi della formazione iniziale e quella di base necessarie per lo svolgimento della mansione.
  11. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA – si richiamano le prescrizioni vincolanti previste nei provvedimenti emergenziali relative alla comparsa di sintomi su soggetti presenti in azienda, in modo che il datore di lavoro possa procedere con l’immediato isolamento ed alla tempestiva informazione alle autorità sanitarie competenti.
    L’azienda è inoltre chiamata a collaborare con le autorità sanitarie competenti per contribuire a identificare i “contatti stretti” avuti con una persona presente in azienda, riscontrata positiva al tampone COVID19; potrà cautelativamente procedere ad allontanare i “contatti stretti” eventualmente presenti in sede.
    Si ritiene quanto mai opportuno predisporre una procedura interna che comprenda le modalità di protezione della squadra di primo soccorso deputata ad intervenire.
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS – le Parti individuano la sorveglianza sanitaria come ulteriore misura di prevenzione generale, sia in quanto possa intercettare eventuali casi di contagio il prima possibile, sia in quanto abbia natura formativa e informativa nei confronti dei lavoratori.
    Il medico competente è inoltre tenuto a segnalare “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” affinché l’azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy e delle indicazioni delle Autorità sanitarie.
  13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE – è prevista la costituzione in sede aziendale di un comitato bilaterale (presenti le RSA e l’RLS) per l’applicazione e l’eventuale aggiornamento delle regole previste nel Protocollo stesso.

Come osservato, il testo diffuso dal Governo e dai soggetti firmatari contiene alcuni refusi e disallineamenti grafici, che necessitano di chiarimenti interpretativi.

Per quanto concerne le misure economiche a sostegno di imprese e lavoratori, si rinvia al relativo Decreto in fase di approvazione dal Consiglio dei Ministri.

» 16.03.2020
Documenti allegati

Recenti

28 Ottobre 2025
2025/392/SAEC-NOT/CS
Antincendio, manutenzione: chiarimenti su regime transitorio
Leggi di +
27 Ottobre 2025
2025/391/SAEC-EUR/CS
Direttiva plastica monouso – Comunicazione CE su costi rimozione rifiuti
Leggi di +
27 Ottobre 2025
2025/390/SAEC-GIU/LE
Sentenza Consiglio di Stato su legittima verifica compatibilità in caso di rinnovo autorizzazione gestione rifiuti
Leggi di +
27 Ottobre 2025
2025/389/SAEC-SPL/CC
Delibera ANAC su prevalenza della disciplina nazionale in materia di affidamento servizio rifiuti
Leggi di +
27 Ottobre 2025
2025/388/SAEC-GIU/CC
Regolamento 2025/2152/UE - nuovi importi delle soglie per gli appalti "europei" nei settori ordinari e speciali e per le concessioni
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL