Pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (G.U. n° 281/2025).
Tra le disposizioni di interesse di segnalano quelle relative a:
Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore (articolo 5) che, integrando l’articolo 185-bis “Deposito temporaneo prima della raccolta” del D.lgs. n. 152/2006, permette ai distributori, esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (anche di tipo volontario) di effettuare il deposito preliminare alla raccolta oltre che presso i locali del proprio punto vendita, anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.
Misure di semplificazione in materia ambientale (articolo 28) che, con il comma 1, apporta modifiche all’articolo 243 “Gestione delle acque sotterranee emunte” del TUA stabilendo che, ove non si proceda ad eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti. Con il comma 2 viene modificato l'allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano” alla parte seconda del TUA (punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche), specificando che andranno assoggettati a screening di VIA regionale i progetti inerenti la fabbricazione e il trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50% da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri.
Misure di semplificazione in materia di RAEE (articolo 70) che prevedono la possibilità per i distributori, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, di effettuare il ritiro di RAEE domestici di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di una AEE equivalente.
Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione (articolo 71) prevedendo che il Governo adotti, entro 10 mesi, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal D.lgs. n. 99/1992, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa UE, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Legge disponibile qui.