La Corte di Cassazione si è espressa nell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolti diversi soggetti della filiera di gestione rifiuti per una serie di illeciti ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento non autorizzati di rifiuti speciali e non, tra cui carcasse di veicoli). In particolare ad uno degli imputati veniva contestata la responsabilità ai sensi dell’articolo 110 “Pena per coloro che concorrono nel reato” del Codice penale e dell’articolo 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006.
La Corte, con la sentenza n. 41772/2025, stabilisce che a rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti non è solamente il trasportatore privo di autorizzazione, ma anche l'impresa che riceve detti rifiuti se omette di controllare il possesso dei titoli necessari ad operare di chi li fornisce. Pertanto la ditta autorizzata all'attività di recupero dei rifiuti ha l'obbligo di controllare che l'intermediario o il trasportatore che glieli consegna sia munito di regolare autorizzazione, come l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
La Corte di Cassazione precisa quindi che se ciò non viene fatto l'impresa risponde di gestione illecita di rifiuti insieme a colui che li ha forniti senza essere in possesso dei titoli necessari (cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti).
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.