AssoAmbiente

Circolari

2026/142/SAEC-ALB/LE

A seguito della pubblicazione della Legge n. 26/2026 di conversione del DL proroga termini con la quale sono stati ridefiniti i termini dell’obbligo di presenza di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi (v. circolare Assoambiente n. 097/2026), il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato le seguenti disposizioni che entreranno in vigore, entrambe, il 2 aprile 2026:

  • la Deliberazione n. 1/2026, abrogando la precedente (Deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024) e conformandosi alle disposizioni normative intervenute con la L. n. 27/2026:
    • fissa al 30 giugno 2026 il termine per l’adeguamento (presenza sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione) superando la precedente scadenza prevista dal DM 59/2023;
    • relativamente ai requisiti di idoneità tecnica conferma quanto già previsto dalla precedente disciplina, ossia che i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono essere dotati di sistemi di geolocalizzazione e che tale requisito costituisce condizione necessaria sia per l’iscrizione sia per il mantenimento della stessa;
    • lascia invariato il meccanismo di adempimento, basato sulla dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, mediante istanza telematica attestante la presenza sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi dei sistemi di geolocalizzazione;
       
  • la Circolare n. 2/2026 fornisce indicazioni di carattere operativo e ulteriori chiarimenti sul regime transitorio e sulle ricadute in caso di mancato adeguamento stabilendo che:
    • le imprese i cui autoveicoli, stante la precedente disciplina, siano stati cancellati per mancanza del requisito di capacità tecnica relativo alla dotazione dei sistemi di geolocalizzazione, ora, in virtu’ della nuova Deliberazione 1/2026, possono procedere alla reiscrizione dei suddetti autoveicoli secondo le procedure ordinarie, anche qualora non siano ancora dotati dei sistemi di localizzazione, fermo restando che il possesso di tale requisito dovrà comunque essere attestato entro il 30 giugno 2026;
    • i soggetti aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e, comunque, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026;
    • le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 1° luglio 2026, provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultino adeguati alle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 1/2026. In proposito la circolare rammenta anche che, qualora la cancellazione di tali autoveicoli determini la carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. h), e all’art. 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, necessario per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale avvia il procedimento disciplinare previsto dall’art. 21 del medesimo decreto.

Il Comitato nazionale ha altresì affrontato un tema che negli ultimi anni ha generato numerose incertezze applicative, relativo all’utilizzo di autovetture di categoria M1 nel trasporto di rifiuti in conto proprio. Dopo aver acquisito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato la Circolare n. 1 del 26 marzo 2026 che:

  • chiarisce che le autovetture M1, pur potendo essere utilizzate per il trasporto occasionale di merci proprie, non possono essere ricomprese nel parco veicolare delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali;
  • dispone, conseguentemente, che a partire dal 4 gennaio 2027, le Sezioni regionali e provinciali procederanno alla cancellazione d’ufficio di tutti i veicoli M1 iscritti all’Albo, con termine per l’adozione dei relativi provvedimenti fissato al 29 gennaio 2027 chiarendo che, anche in questo caso, qualora la cancellazione incida sui requisiti minimi necessari per il mantenimento dell’iscrizione, le Sezioni competenti avvieranno il procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente.
     

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni, si rinvia ai provvedimenti richiamati per ulteriori dettagli.

» 30.03.2026

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