AssoAmbiente

Circolari

071/2020/LE

Come noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 16 marzo il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), in vigore dal 17 marzo 2020 e che ora sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il provvedimento contempla misure a favore dei cittadini e dei settori industriali colpiti dalla situazione emergenziale, prevedendo:

  • misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza (artt. 1-18);
  • misure a sostegno del lavoro (estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale, norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario) (artt. 19-59);
  • misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie ed imprese (artt. 60-71);
  • ulteriori disposizioni che interessano, tra l’altro, rinvio procedimenti civili, penali e amministrativi e proroghe di alcuni adempimenti ambientali. (artt. 72-127).

Nel rimandare allo stralcio del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37, in allegato alla presente, per una sintesi delle misure contenute nel provvedimento, si riportano di seguito alcune disposizioni per quanto riguarda le misure a sostegno dei lavoratori e le aziende e per quanto riguarda gli adempimenti ambientali e relativi alla TARI 2020, in merito ai quali hanno trovano sede anche alcune richieste avanzate a suo tempo anche da FISE Assoambiente (cfr. comunicato stampa disponibile qui.)

In particolare per quanto riguarda le misure per il sostegno ai lavoratori e alle aziende, è prevista:

  • la cassa integrazione in deroga, che viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” che è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (si ricorda che sono iscritte al FIS di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 148/2015 le aziende non inquadrate nel settore industriale operanti in settori in cui non sono costituiti Fondi bilaterali di categoria). Si ricorda a tale proposito che, per le imprese interessate, ovvero principalmente quelle che applicano il CCNL Servizi ambientali, il “Fondo bilaterale di sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali”, pur se istituito con Decreto Ministeriale del 9.8.2019, deve considerarsi, allo stato, ancora non operativo (vedi circolare Assoambiente n. 245/2019), salve diverse indicazioni dell’INPS o del Ministero del Lavoro;
  • l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020), con i relativi oneri a carico dell’INPS nella misura massima di 130 milioni di euro;
  • la possibilità per i genitori lavoratori è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo, a seguito della sospensione del servizio scolastico;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per il mese di marzo e altrettante per il mese di aprile 2020.

Per quanto riguarda la TARI, l’art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili) prevede che:

  • il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e? differito al 30 giugno 2020.
  • i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può? essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Per quanto riguarda gli adempimenti ambientali, l’art. 113 dispone la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini:

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, normalmente prevista per il 30 aprile di ogni anno;
  • presentazione della comunicazione annuale, da parte dei produttori alle camere di commercio, dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188), nonché trasmissione all’Ispra, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188);
  • presentazione della comunicazione, al Centro di Coordinamento, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate (di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49);
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese e degli enti iscritti al suddetto Albo di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).

Nel far rinvio al testo del decreto legge e dello stralcio del comunicato stampa del CdM, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 18.03.2020
Documenti allegati

Recenti

01 Settembre 2025
2025/317/SAEC-EUR/PE
WORKSHOP FEAD su raccolta rifiuti – 23 settembre 2025, ore 15.00
Leggi di +
28 Agosto 2025
2025/316/SAEC-NOT/PE
REGIONE LOMBARDIA - materiali di supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure di autorizzazione impianti trattamento rifiuti
Leggi di +
27 Agosto 2025
2025/315/SAEC-FIN/PE
Premio innovazione di Legambiente – possibile partecipare fino al 15 settembre 2025
Leggi di +
27 Agosto 2025
2025/314/SAEC-EUR/PE
Nuova proposta ECHA sulla restrizione PFAS
Leggi di +
27 Agosto 2025
2025/313/SAEC-NOT/PE
Decreto-legge gestione illecita rifiuti e Terra dei fuochi – DL 116/2025
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL