AssoAmbiente

Circolari

081/2020/LE

L’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 20220, n.18, definito “Cura Italia” (cfr. ns ultima circolare n. 71 del 18/03/2020), al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

A riguardo è stata emanata la circolare n. 4 del 23 marzo 2020 dell’Albo gestori Ambientali che, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, precisa che la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da avviare e, pertanto restano esclusi dal suo campo d’applicazione:

  • i procedimenti che, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, sono già conclusi in modo definitivo;
  • le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, per le quali non è stata ancora presentata domanda di rinnovo.

L’evidente finalità della disposizione del decreto-legge è quella di consentire ai soggetti con titoli abilitativi in scadenza di continuare ad operare fino al presunto superamento dell’emergenza e di alleviare, al contempo, per lo stesso periodo, il lavoro della PA.

Resta fermo, tuttavia, il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi inclusi gli obblighi di:

  • prestare, per i casi previsti, apposita fideiussione, o prolungamento della fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020;
  • comunicare le variazioni dell’iscrizione.

La Circolare dell’Albo precisa altresì che, per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli, non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

Nel rinviare alla circolare allegata per i necessari approfondimenti, ci riserviamo di comunicare ulteriori possibili aggiornamenti e rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 24.03.2020
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