AssoAmbiente

Circolari

087/2020/LE-NA

In considerazione dell’evoluzione dei provvedimenti che riguardano il COVID-19, alleghiamo il documento di aggiornamento - predisposto da NOMOS - contenente tutte le disposizioni nazionali e regionali (in vigore e adottate in precedenza) aggiornate al 26 marzo 2020, alle ore 16 (v. allegato 1).

In relazione ai recenti provvedimenti segnaliamo in particolare:

  • decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 79 del 25 marzo 2020), approvato dal CdM lo scorso 24 marzo ed in vigore da 26 marzo 2020 (v. allegato 2).Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. Esse dovranno comunque avere durata non superiore a trenta giorni e potranno essere reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.Continuano comunque ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 (modificato, v. oltre, dal Dm 25 marzo 2020) per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto mentre le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
    In base al nuovo decreto, tra le misure adottabili rientrano:
  1. la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  2. la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  3. la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  4. la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  5. l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

    Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche Regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.È previsto altresì che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze.Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
  • Decreto 25 marzo 2020 del MiSE che “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, in vigore dal 26 marzo 2020 (v. allegato 3).

Per quanto di specifico interesse del settore, evidenziamo che sono stati inseriti i codici ATECO relativi alle attività di fabbricazione articoli in gomma, imballaggi leggeri in metallo, pile e accumulatori elettrici.

Oltre alle prescrizioni riportate le «Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)» (codice ATECO 78.2) e le «Attività dei call center» (codice ATECO 82.20.00), segnaliamo che per le «Attività e altri servizi di sostegno alle imprese» (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino al 28 marzo 2020.

Nel far rinvio, per ulteriori dettagli, ai documenti sopra richiamati e riportati in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 27.03.2020
Documenti allegati

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