Facendo seguito alle circolari nn. 71 e 85 pubblicate nei giorni scorsi, si segnala che il 28 marzo u.s. l’INPS ha emanato la circolare n. 47/2020 allegata, fornendo alcuni chiarimenti in ordine, per quanto di specifico interesse delle imprese di servizi ambientali, all’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale con causale COVID-19 (punti “A” e “C” della circolare).
Nel rinviare alla lettura della circolare, emanata dall’INPS d’intesa con il Ministero del Lavoro, precisiamo sinteticamente quanto segue:
L’INPS precisa inoltre che, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa, né devono allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari; ciò semplifica e accelera notevolmente l’istruttoria delle domande.
E’ possibile per le aziende richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Infine, l’INPS precisa che l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di assegno ordinario, e non è richiesta alcuna informazione in merito alle aziende.