Con messaggio n. 1516 del 7 aprile u.s., l’INPS ha comunicato la proroga fino al 13 aprile 2020 dei termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020. Detto articolo aveva previsto la possibilità di fruire di uno specifico congedo a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020.
Alla luce del D.P.C.M. del 1° aprile u.s., che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono quindi prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione del periodo di 15 giorni, continuativo o frazionato, del congedo in parola. Per un approfondimento sulle disposizioni relative all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, si rimanda alla precedente circolare associativa n. 71/2020.
Come chiarito anche dalla circolare INPS n. 45/2020 del 25 marzo u.s., il congedo, sinteticamente, presenta le seguenti caratteristiche:
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L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha inoltre previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile).
Anche sul punto rinviamo all’allegata circolare INPS n. 45/2020, che riporta istruzioni di interesse.
La circolare, tra le altre cose, precisa che i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Inoltre, le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
L’Istituto ricorda, ancora, che ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.
È confermato il principio per cui, qualora il lavoratore assista più soggetti disabili, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.
Analogamente nel caso di lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese), la circolare riporta anche la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto.
Per i lavoratori già destinatari del provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, non sarà necessaria la presentazione di una nuova domanda.
Sul tema, resta fermo quanto previsto dall’articolo 49, commi 12 e 13 del CCNL 6.12.2016, sia in ordine al preavviso di 72 ore ai fini della richiesta di permesso, sia in ordine alla eccessiva concentrazione di richieste nel medesimo luogo di lavoro e nei medesimi giorni e orari, ed al conseguente esame con i lavoratori e la r.s.a. nell’obiettivo di una “fruizione armonizzata” dei relativi permessi, fatte salve le situazioni di urgenza.