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Circolari

111/2020/MI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 9 aprile 2020 la Risoluzione n. 18/E recante “Ulteriori chiarimenti” in ordine al premio ai lavoratori dipendenti, in relazione alle disposizioni richiamate all’art. 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Cura Italia).

In coerenza con la “ratio” dell’articolo 63 in questione (v. circolare associativa n. 108/2020), l’Agenzia, come da noi auspicato, ha quindi confermato che il premio “non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo”.

Conseguentemente, secondo l’Agenzia, la somma spettante deriva dai 100 euro moltiplicati per il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili contrattualmente previsti (come da contratto collettivo, o individuale eventualmente stipulato in deroga allo stesso).

La Risoluzione riporta inoltre diverse esemplificazioni utili al calcolo del premio nel caso di lavoratori a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, ovvero nel caso di titolari di più rapporti a tempo parziale.

Nel rimandare alla Risoluzione n.18/E, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni ed aggiornamenti.

» 10.04.2020
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