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Circolari

113/2020/CS

La Commissione Europea ha predisposto uno schema di Regolamento in cui vengono riportate una serie di limiti all’uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composto correlati e dell’acido perfluoroottanosolfonato (PFOS) e composti correlati.

Lo schema proposto va ad integrare l’allegato I del Regolamento 1021/2019 sugli inquinanti organici persistenti (Regolamento POPs) che contiene l’elenco delle sostanze chimiche la cui produzione e circolazione è vietata o sottoposta a determinati limiti.

Tale iniziativa ricade nell’ambito delle attività che le istituzioni europee hanno avviato su queste sostanze a seguito della crescente preoccupazione che stanno suscitando, come già evidenziato nella precedente comunicazione (v. circolare associativa n. 102/2020), in merito alla definizione in corso, sempre a livello UE, di Linee Guida tecniche per la corretta gestione dei rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da PFOS, PFOA e loro Sali.

Al fine di migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'UE dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, che regola il controllo della fabbricazione e dell’immissione al consumo delle sostanze nell’allegato I e dell’articolo 4 sulle deroghe ai controlli, la Commissione ritiene opportuno stabilire un valore limite pari a 0,025 mg/kg per il PFOA, compresi i suoi sali, e a 1 mg/kg per i singoli composti correlati al PFOA o per una combinazione di tali composti. Lo schema di regolamento riporta poi in allegato anche tutti gli utilizzi per i quali l’uso del PFOA è autorizzato (es. tessuti idrorepellenti o oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi, sigillanti industriali per impedire dispersione composti organici volatili). L'uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati dovrebbe essere autorizzato fino al 4 luglio 2025 nelle schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, a determinate condizioni riportate nello schema di regolamento.

Per il PFOS e suoi derivati non viene invece prevista alcuna deroga.

Il regolamento, una volta approvato in via definitiva, dovrebbe entrare in vigore il 4 luglio 2020, proprio come la restrizione PFOA prevista dal REACH.

Nel rimandare al testo dello schema di regolamento, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 14.04.2020
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