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Circolari

120/2020/MI

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 13/2020 in merito alle disposizioni riportate all’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (“Cura Italia”) che ha equiparato i casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro ad infortuni sul lavoro, ponendo a carico dell’INAIL, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Il decreto prevede inoltre che in tali casi le prestazioni INAIL siano erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, e che tali eventi infortunistici non siano computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio aziendale per andamento infortunistico.

La questione è particolarmente spinosa, poiché è evidente la difficoltà, per i datori di lavoro, di poter prevenire in maniera assoluta il rischio di contagio all’interno dei luoghi di lavoro, data la ben nota natura pandemica del virus, le sue caratteristiche e l’elevata contagiosità. È inoltre noto il limitatissimo margine discrezionale che è lasciato ai datori di lavoro alla luce dei rigidi vincoli etero-imposti sia sulle scelte organizzative, che sulla fornitura di DPI e sulle misure da adottare, oltre che persino sulla possibilità di aprire o meno l’azienda, il tutto alla luce di un pericolo che nasce fuori dai luoghi di lavoro e di un conseguente rischio oggetto di pareri difformi persino all’interno della comunità scientifica.

Successivamente all’entrata in vigore del DL “Cura Italia”, in data 3 aprile 2020 l’INAIL ha emanato la circolare n. 13/2020, che in estrema sintesi riporta che:

  • i contagi da COVID-19 in occasione di lavoro sono quindi considerati eventi infortunistici e gravano sulla gestione assicurativa dell’Istituto (ciò in coerenza peraltro con l’indirizzo in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie contratte negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, cfr. Circolare INAIL n. 74/1995);
  • per le categorie di lavoratori direttamente esposte al rischio di contagio (tra cui ovviamente gli operatori sanitari) vige la “presunzione semplice di origine professionale” in ordine al nesso di causalità con l’attività lavorativa; così come per altre categorie di lavoratori le cui mansioni comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: non è espressamente indicata la categoria degli operatori impegnati nella raccolta rifiuti e attività connesse;
  • nell’incertezza sulla riconducibilità del contagio ad uno specifico episodio e al di fuori dei casi di presunzione di cui sopra, l’accertamento medico-legale seguirà le consuete procedure istruttorie;
  • gli infortuni in questione inoltre non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, analogamente a quanto previsto per gli infortuni “in itinere”;
  • per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica, infine, considerata la più elevata probabilità di contagio nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, l’uso del mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro dalla propria abitazione e viceversa, “è considerato necessitato”.

Per quanto riguarda l’esame del ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” (“Cura Italia”) segnaliamo che lo scorso 22 aprile è stata posta Aula della Camera la questione di fiducia sull’approvazione del nel testo approvato dal Senato. Dopo la votazione sulla questione di fiducia, il Governo esprimerà il parere sugli ordini del giorno. Si procederà quindi alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale, prevista per venerdì oggi.

Nel rimandare alla circolare INAIL, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 24.04.2020
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