Pubblicate sul sito www.rentri.gov.it una serie di nuove FAQ che chiariscono numerosi aspetti operativi relativi alla gestione del FIR digitale e agli obblighi di trasmissione e conservazione dei dati.
Di seguito l’elenco linkabile delle FAQ con breve sintesi dei relativi contenuti:
Procedimento regolato nelle sue modalità operative da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) secondo il quale le imprese devono assicurare che i formulari e i registri tenuti in modalità digitale siano avviati alla conservazione a norma secondo le regole tecniche AgID, così da garantirne accessibilità, integrità, autenticità e reperibilità nel tempo.
Dopo il 13 febbraio 2026 l’intera filiera sarà tenuta a gestire il FIR sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/ detentore. Pertanto se il produttore emette il FIR in formato digitale (perché obbligato o su base volontaria), trasportatore e destinatario dovranno gestirlo digitalmente; se lo emette in formato cartaceo, la movimentazione dovrà rimanere integralmente cartacea per l’intra filiera.
I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRi i dati contenuti nella copia completa del FIR, compilata e sottoscritta dal destinatario. Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non dispongono della copia completa:
In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell’avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi.
L’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti non rientrano tra i soggetti per i quali è prevista la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi al sistema informatico RENTRi ai sensi dell’art.15 comma 3 del DM 59/2023). Tuttavia, i loro dati identificativi devono essere riportati nel FIR. Questi soggetti possono scaricare la copia completa del FIR digitale tramite:
Produttori, trasportatori e destinatari iscritti al RENTRi devono inviare i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi attraverso sistemi interoperabili o servizi di supporto nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico da parte di ciascun soggetto. La trasmissione è sempre obbligatoria per il destinatario, sia in caso di accettazione che di respingimento. Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.
La FAQ chiarisce gli aspetti relativi alla restituzione e allo scarico delle copie del FIR sia cartaceo che digitale chiarendo che:
Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, entro 90 giorni dalla data di restituzione del FIR da parte del destinatario, scaricano la copia completa tramite interoperabilità o servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRi.
Il trasportatore trasmette al produttore/ detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario nelle modalità previste dall’art. 6 comma 5 del DM 59/2023 tra cui figurano i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRi. In questo caso gli operatori, entro 90 giorni, scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRi anche da area pubblica senza essere iscritto o registrato.
Il destinatario ha l’obbligo di restituire tramite RENTRi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti, adempimento necessario ai fini dell’esclusione della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 188, comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 152/2006. La trasmissione è sempre obbligatoria sia per rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia in caso di respingimento (parziale o totale) del rifiuto.
La FAQ fornisce indicazioni sulla gestione del FIR digitale lungo l’intero ciclo della movimentazione del rifiuto nella filiera, indicando chi fa che cosa nelle fasi “prima dell’avvio del trasporto”, “al momento dell’avvio del trasporto”, “dopo l’avvio del trasporto”, “durante il trasporto” e “conclusione del trasporto”.
La FAQ chiarisce, tra l’altro, che la stampa del FIR digitale, utilizzata esclusivamente per agevolare i controlli su strada, non necessita di firme autografe né del produttore/detentore, né da parte del trasportatore e non deve essere conservata, poiché la conservazione a norma riguarda solo i documenti digitali.
Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti. La FAQ al riguardo chiarisce quali sono i certificati di firma ammessi.
Cogliamo l’occasione per segnalare che nella sezione “News e Eventi” del sito RENTRi è stata data notizia del rilascio di alcune nuove funzionalità della piattaforma, riguardanti in particolare:
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.