In vigore dal 1° gennaio 2026, salvo diverse prescrizioni specifiche, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge Bilancio 2026, pubblicata nella GU del 30/12/2025) che prevede, tra le numerose disposizioni, norme che hanno impatto diretto o indiretto su imprese e operatori dei servizi ambientali e in particolare:
RENTRI
Comma 789: sostituisce il comma 3-bis dell’art. 188-bis del Testo Unico Ambientale (TUA), ridefinendo chi deve iscriversi al RENTRI:
Riportiamo in grassetto le novità rispetto al testo precedentemente in vigore:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6».
PLASTIC TAX
Comma 125: viene differita dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), la cosiddetta plastic tax sulla plastica usa-e-getta.
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Comma 829: Modifiche ai criteri che dovrà prendere in considerazione il MASE nell'adottare il futuro regolamento sulla disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo (che sostituirà l'attualmente vigente decreto del Presidente della Repubblica 120/2017). La norma estende l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
GESTIONE MATERIE DEL SISMA CENTRO ITALIA 2016-2017
Comma 581: prorogata di un ulteriore anno (al 31 dicembre 2026) la gestione agevolata di rifiuti e macerie nei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017. In particolare viene modificato il DL 189/2016, art. 28, commi 7 e 13-ter differendo al 31 dicembre 2026 il termine (scaduto il 31 dicembre
2025) entro il quale si applicano le deroghe per il deposito temporaneo delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. Prorogata al 31 dicembre 2026 anche la disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista, dal comma 13-ter dell'articolo 28 del Dl 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza.
Comma 582: modifica l'articolo 28-bis, comma 2 del DL 189/2016, prevedendo la proroga sempre al 31 dicembre 2026, previo parere degli organi tecnico-sanitari e certificazione della Regione della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma del 2016-2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione..
ACQUE POTABILI E PFAS
Commi 622 e 623: posticipano al 13 luglio 2026 dell'obbligo per Regioni, Autorità sanitarie e gestori degli impianti di assicurare il rispetto dei valori limite di parametro per quanto riguarda la "somma di 4 Pfas" (Pfoa, Pfos, Pfna e Pfhxs). Confermato invece l'obbligo dal 13 gennaio 2026 di osservare i valori limite nelle acque che beviamo per bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di Pfas e uranio.
IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
Comma 467: viene inserito all’articolo 14 del D.Lgs. 190/2024 (c.d. Testo Unico FER) il comma 10-ter che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse. Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.
TARI
Comma 677: i Comuni, a decorrere dal 2026, avranno tempo fino al 31 luglio per l’approvazione di piani finanziari e delle tariffe e i regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva. Il precedente termine era il 30 aprile e negli ultimi anni era stato spesso prorogato.
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI NEL FOTOVOLTAICO
Commi 427-436: vengono agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Oggetto del beneficio esclusivamente i seguenti impianti con:
- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Per ulteriori approfondimenti la Legge Bilancio 2026 è disponibile qui.