Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 febbraio 2026 n. 919, si è espresso sulla procedura di aggiudicazione di una gara pubblica bandita da un Comune per affidare il servizio di ripristino e pulizia delle strade a seguito di incidenti. Per questo tipo di attività nel bando di gara è previsto che vengano inseriti appositi requisiti tecnici ambientali che l'impresa partecipante deve possedere, secondo quanto contenuto nel decreto ministeriale 23 giugno 2022 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Nella sentenza i Giudici hanno indicato il comportamento che deve tenere l'impresa che partecipa all'appalto in relazioni ad eventuali impugnazioni. Se nella documentazione di gara non è presente alcun riferimento ai criteri ambientali minimi, il partecipante deve opporsi immediatamente al bando, senza aspettare di sapere l’esito della procedura di affidamento dell'appalto. Questo in ragione del fatto che la mancanza delle prescrizioni ambientali obbligatorie impedisce alle aziende partecipanti di comprendere il tipo di prestazione che l'Amministrazione pubblica intende acquisire da loro.
Se invece i CAM sono inseriti nel bando di gara in modo difforme da quanto previsto dalla normativa, per erroneità o incompletezza, si deve attendere l'aggiudicazione prima di impugnare il bando davanti al Giudice.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.