AssoAmbiente

Circolari

143/2020/PE

Sul sito dell’ISPRA sono state pubblicate le indicazioni per la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati (mascherine e guanti).

Nel precisare che il termine DPI viene utilizzato “secondo l’accezione che ne viene comunemente data nell’attuale fase emergenziale” come sinonimo di mascherine e guanti, a prescindere dallo specifico scopo di utilizzo e dalla specifica tipologia, il documento riporta orientamenti di classificazione dei DPI, stime della produzione degli stessi e dati sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Il criterio di individuazione del codice relativo ai rifiuti costituiti da DPI usati è quello della funzione del prodotto, tenuto conto che tale fattispecie di rifiuto non è ascrivibile ad uno specifico settore produttivo ovvero ad una specifica fonte ma può, indifferentemente, essere generato nell’ambito di un qualunque settore economico.

In sintesi:

  • per le utenze domestiche e per le utenze produttive e commerciali assimilate alle utenze domestiche che progressivamente riavvieranno le proprie attività, valgono le indicazioni individuate da SNPA-ISPRA in fase di lockdown (v. circolare associativa n.084/2020);
  • per le utenze non assimilate, l’attribuzione del pertinente codice rimane in capo al produttore; tuttavia, “solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice EER 15 02 03”. Il documento fornisce anche alcuni elementi di valutazione finalizzati all’esclusione del potenziale rischio infettivo. Le modalità gestionali dovranno essere valutate sulla base delle caratteristiche dei rifiuti che saranno conferiti ai soggetti autorizzati alla loro gestione;
  • per le utenze sanitarie si applica quanto disposto dal DPR 254/2003, che individua la corretta codifica nel capitolo 18 dell’elenco europeo dei rifiuti, sia ai fini della classificazione che per le relative modalità di gestione.

Nel rimandare alle indicazioni SNPA-ISPRA, disponibili in allegato, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 18.05.2020
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