AssoAmbiente

Circolari

151/2020/MI

Come anticipato con la circolare n. 149 di ieri 20 maggio, il decreto n. 34/2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio u.s., ed è in vigore dalla stessa data.

Si riassumono di seguito i principali provvedimenti in materia di lavoro subordinato privato, che in molti casi si traducono in modifiche di istituti previsti nel decreto-legge n. 18/2020 (“CuraItalia”) e, quindi, della relativa legge di conversione n. 27/2020.

***

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 27/2020 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (Articolo 68) E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Articoli 70 e 71)

L’articolo 68 prevede l’incremento di ulteriori cinque settimane di integrazione salariale con assegno ordinario causale “COVID-19” tramite Fondo di Integrazione Salariale, nel caso di integrale fruizione delle nove settimane di cui al decreto “CuraItalia”, per un totale quindi di 14 settimane nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020.

Un ulteriore periodo di quattro settimane sarà fruibile nel periodo 1 settembre – 31 ottobre 2020.

Lo stesso articolo ripropone quanto previsto nell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 e poi abrogato in fase di conversione in legge n. 27, ovvero l’effettuazione della fase di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali territoriali e le RSA/RSU, da svolgersi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario, la norma dispone espressamente l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare per la causale “COVID-19”, precedentemente esclusi ai sensi del d. lgs. n. 148/2015 e delle circolari INPS n. 47/2020 e n. 130/2017 in materia (cfr. anche circolare Assoambiente n. 93/2020 del 30 marzo u.s.).

Ancora, il Legislatore chiarisce che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto luogo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, è fissato al 31 maggio p.v.

Analogamente, l’articolo 70 del decreto-legge n. 34 dispone la possibilità di fruizione di 18 settimane complessive anche per la cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 della legge n. 27/2020, di cui quattro nel periodo 1 settembre – 31 ottobre; lo stesso articolo 70 ha ripristinato l’obbligo di accordo sindacale per le imprese con più di cinque dipendenti (obbligo inizialmente previsto nel decreto-legge n. 18/2020 ed eliminato in fase di conversione del decreto per le aziende che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi).

Per i periodi successivi alle prime nove settimane, la competenza dell’erogazione della cassa integrazione in deroga passa dalle Regioni all’INPS, secondo quanto stabilito nell’articolo 22-quater della legge n. 27/2020 come introdotto dall’articolo 71 del decreto-legge n. 34/2020, ovvero al Ministero del Lavoro in caso di datori di lavoro aventi unità produttive site in più regioni o province autonome.

L’ammontare complessivo delle risorse stanziate per il finanziamento delle diverse forme di integrazione salariale passa dai 1.347 milioni di euro del decreto-legge n. 18/2020 a complessivi 11.599 milioni.

SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23, 24 E 25 DELLA LEGGE N. 27/2020 (Articoli 72-73)

E’ fissato al 31 luglio 2020 il termine entro il quale, a decorrere dal 5 marzo u.s., i lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni coperto da conribuione figurativa e beneficiando di una indennità pari al 50% della retribuzione.

I lavoratori che hanno invece figli minori di anni 16 dispongono invece di un diritto a permessi non retribuiti: essi hanno infatti diritto di astenersi dalla prestazione (purchè l’altro genitore lavoratore del nucleo familiare non stia usufruendo di ammortizzatori sociali), con conservazione del posto, per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il “bonus baby-sitter” di cui all’articolo 23, comma 8, della legge n. 27/2020 passa da 600 a 1.200 euro e sarà utilizzabile anche ai fini dell’iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, centri educativi etc.

L’articolo 73 del decreto-legge n. 34 prevede “ulteriori complessive dodici giornate” dei permessi retribuiti ex articolo 33 della legge n. 104/1992, “usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020”.

Ne consegue che, ferme rimanendo le tre giornate di cui alla legge n. 104/1992 per ciascun mese di maggio e giugno, sono aggiunte sei giornate collocabili indifferentemente nei mesi di maggio e giugno 2020.

SORVEGLIANZA ATTIVA (Articolo 74)

L’articolo 74 del decreto-legge n. 34 proroga al 31 luglio 2020 (era il 30 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge n. 27/2020) il periodo di equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza dal servizio prescritta dalle competenti autorità sanitarie dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, o dal medico di assistenza primaria, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

DIVIETO DI LICENZIAMENTI “ECONOMICI” E SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO (Articolo 80)

L’articolo 80 introduce modifiche all’articolo 46 della legge n. 27/2020 recante il divieto di licenziamento e sospensione delle procedure di licenziamento collettivo: il periodo di 60 giorni è aumentato a cinque mesi (fino al 17 agosto 2020, presumibilmente) ed è esteso anche alle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo promosse ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966.

Lo stesso articolo concede inoltre ai datori di lavoro la possibilità di revocare eventuali licenziamenti comminati anche prima del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del divieto di cui all’articolo 46), purchè successivi al 22 febbraio 2020, a condizione che contestualmente facciano richiesta del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 22 della legge n. 27/2020.

SORVEGLIANZA SANITARIA (Articolo 83)

L’articolo 83 dispone, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare “la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Il comma 3 aggiunge che in ogni caso l’inidoneità alla mansione eventualmente accertata in tale contesto non giustifica il licenziamento.

FONDO NUOVE COMPETENZE (Articolo 88)

La norma delega alle aziende o alle associazioni datoriali la stipula, con le RSA/RSU ovvero con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti relativi a specifiche intese in materia di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali compresi, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

I criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni.

LAVORO AGILE (Articolo 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, purchè compatibile con le caratteristiche della prestazione stessa.

La prestazione può essere svolta con modalità semplificate ed in assenza degli accordi individuali, come previsto fin dalle primissime disposizioni legislative emergenziali.

Ciò a condizione che l’altro genitore del nucleo familiare sia lavoratore e non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (Articolo 93)

“Per far fronte al riavvio delle attività”, l’articolo 93 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle stringenti causali introdotte dal “Decreto dignità” (decreto-legge n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018) di cui all'articolo 19, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015.

La norma sembra quindi escludere dalla deroga i contratti a tempo determinato stipulati successivamente al 23 febbraio 2020.

In sostanza, i contratti a tempo determinato in scadenza nel corso di questa fase emergenziale possono essere prorogati senza indicazione della causale qualora superino i dodici mesi complessivi (sotto tale termine la proroga non prevede obbligo di causale), ovvero qualora siano rinnovati, in deroga all’articolo 21 del d. lgs. n. 81/2015.

In ogni caso tali contratti non possono essere prorogati o rinnovati oltre il 30 agosto p.v.,

SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER ADOZIONE DI MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

Gli articoli 95, 122 e 125 prevedono diverse forme di sostegno, attraverso finanziamenti, riduzioni IVA o crediti d’imposta, per le aziende che adottano misure atte a ridurre il rischio di contagio, come sanificazioni, acquisto DPI, apparecchiature per isolamento e distanziamento dei lavoratori, etc.

» 21.05.2020

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