AssoAmbiente

Circolari

163/2020/PE

La Regione Lombardia, in considerazione delle nuove indicazioni fornite. tra l’altro. da ISPRA, Commissione europea e ISS, ha provveduto ad emanare l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 29 maggio 2020 n. 554 recante “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (BURL Supplemento n. 22 del 29 maggio 2020).

Il provvedimento interviene sulla precedente Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 (v. circolare associativa n. 105/2020): modifica e sostituisce le disposizioni contenute ai punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15, termina efficacia del punto 21 e conferma, nel resto, le forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti che interessano tutto il territorio regionale.

Per quanto modificato, in sintesi, si segnala:

  • i rifiuti rappresentati da DPI e fazzoletti di carta, utilizzati all’interno di attività economiche, diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie, possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301. È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n. 520/2020. Tali rifiuti devono comunque essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS COVID 19 n. 26/2020. Le attività commerciali sono invitate a posizionare raccoglitori a servizio degli utenti, sulla base del loro afflusso, al fine di evitare l’abbandono di rifiuti.
  • il servizio di spazzamento strade deve seguire le raccomandazioni del SNPA del 18/03/2020 e nel periodo di emergenza COVID 19 il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici, le superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate utilizzando acqua e/o detergenti/saponi convenzionali (in caso straordinario con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detergente neutro), sia ridotto al minimo, in caso di impossibilità di procedere con altri mezzi, l’utilizzo di soffiatori meccanici, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti;
  • consentire l’attività dei Centri del riutilizzo
  • in deroga agli atti autorizzativi: tutti gli inceneritori RU sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104; i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, in deroga anche all’art. 10 del P.R n. 254/2003, possano essere trattati negli inceneritori RU anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa (con i necessari accorgimenti). Per avvalersi di tali possibilità, i gestori dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da specifica documentazione (richiamata nella delibera regionale);
  • nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza (art 26-bis DL 113/2018, convertito con legge 132/2018), in deroga ai vigenti atti autorizzativi:
  1. per gli impianti autorizzati da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
  2. per gli impianti autorizzati a D8, D9, D13, D14, R2,R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;
  3. per gli impianti autorizzati a D10 ed R1, è possibile operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020, tale carico termico sostituisce, quindi, per l’anno 2020 il limite quantitativo annuo autorizzato; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237-ter, comma 1, lettera l) del lgs 152/06.

Le disposizioni dell’Ordinanza n. 554/2020 trovano applicazione dal 29 maggio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31/08/2020, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D. Lgs. 152/2006.

Nel rinviare al testo della delibera regionale, in allegato alla presente, si rimane a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 03.06.2020
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