AssoAmbiente

Circolari

170/2020/LE-MI

Il DL Liquidità recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, adottato lo scorso aprile con lo scopo di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19 è stato convertito con modificazioni con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (G.U. n. 143 del 6 giugno 2020).

Il provvedimento, in vigore dal 7 giugno 2020, è stato approvato dall’Aula Senato con 156 voti favorevoli e 119 contrari, nel testo approvato dalla Camera, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il Decreto legge, come anticipatovi già con la circolare associativa n. 110/2020, interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche sui seguenti ambiti:

  • disposizioni in materia di credito e incentivi;
  • disposizioni in materia fiscale;
  • sospensione di versamenti tributari e contributivi;
  • disposizioni in materia di welfare;
  • disposizioni in materia di lavoro;
  • disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
  • disposizioni in materia di ambiente;
  • disposizioni in materia internazionalizzazione pmi;
  • disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;
  • disposizioni varie.

Le misure in materia ambientale, introdotte entrambe in sede di conversione in legge, riguardano:

  • l’articolo 4-ter (“Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso”) che reca una modifica ai criteri di calcolo degli obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso così da tener conto della situazione emergenziale dovuta al COVID-19 e alle misure adottate per contenerla ( circolare Assoambiente n.161/2020);
  • l’articolo 30-bis (“Norme in materia di rifiuti sanitari”) che prevede che, fino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tali rifiuti, dopo esser stati trattati con metodi adeguati di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private, vengano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e non a quello tradizionale degli speciali.

Di specifico interesse delle aziende si segnalano anche:

  • l’articolo 4-bis (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) che amplia l’elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori. Sopprime le lettere a) (trasporto di materiali a discarica) e b) (trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi) e fa confluire le relative attività nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater) e introduce nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53 dell’art. 1 della citata L. 190/2012, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering (lettera i-ter) e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater);
  • l’articolo 5 (“Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che differisce al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • l’articolo 13 (“Fondo centrale di garanzia PMI”) che potenzia ed estende, fino al 31 dicembre 2020, l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria;

Per quanto riguarda le disposizioni In materia di lavoro:

  • articolo 41, commi 1 e 2 è stata confermata l’estensione anche ai lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 17 marzo 2020, della possibilità di usufruire della cassa integrazione guadagni con causale COVID-19, sia ordinaria che in deroga, previste dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 (“CuraItalia”) convertito con legge n. 27/2020;
  • articolo 29-bis (“Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”) introdotto in fase di conversione, rappresenta la vera novità. Come noto, il tema della responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio di un proprio dipendente prescindendo dall’accertamento della causalità con l’attività lavorativa, aveva creato non poche preoccupazioni, tanto che lo stesso INAIL era intervenuto con la circolare n. 22/2020 (cfr. circolari Assoambiente n. 152/2020 e n. 120/2020) per chiarire la portata del principio sancito nell’art. 42, comma 2, del “D.L. CuraItalia”. Ora, il Legislatore interviene nuovamente ribadendo quanto sostenuto dall’INAIL nella circolare citata, ovvero che il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui all’art. 2087 del codice civile (recante come noto il generico principio dell’obbligo, per il datore di lavoro, di adottare le misure che, “secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale”), applicando “le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonchè mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste” o comunque le misure contenute in specifici protocolli o accordi di settore (art. 29-bis del D.L. n. 23/2020 convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40). In materia di “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese”, si evidenzia inoltre la previsione dell’art. 1, comma 2, lettera l), che prevede, tra le tante condizioni per ottenere la garanzia di SACE S.p.A. per i finanziamenti alle aziende, l’impegno del datore di lavoro “a gestire i livelli occupazioni attraverso accordi sindacali”. Tale previsione è apparsa fin dall’emanazione del D.L. n. 23/2020 piuttosto generica e particolarmente ampia nella sua portata interpretativa. In premessa, non è chiarito il livello di interlocuzione sindacale, se nazionale, territoriale o aziendale e devono pertanto ritenersi applicabili le norme del contratto collettivo applicato che definiscono la titolarità e le competenze negoziali (nel caso del CCNL Servizi Ambientali, come noto articoli 1 e 2). Inoltre, la necessità di “accordi” attribuisce alle organizzazioni sindacali un potere assai ampio, normalmente non previsto ad esempio in caso di procedure per licenziamenti collettivi, che possono concludersi anche senza la necessaria intesa, o anche individuali per motivi “economici”. Non è ben chiaro inoltre se in assenza di un accordo sindacale di gestione dei livelli occupazionali, la conseguenza sarà il venir meno della garanzia sul finanziamento erogato, oltre a un possibile ricorso per condotta anti-sindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970.

Per una più ampia disamina sulle altre principali misure di interesse delle imprese trasmettiamo in allegato alla presente, il testo coordinato del decreto (Allegato 1), una nota di sintesi dettagliata generale del provvedimento (Allegato 2) nonché uno stralcio dei principali ordini del giorno accolti in Aula della Camera prima della votazione finale del ddl di conversione in legge (Allegato 3).

» 09.06.2020
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