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190/2020/NA

La Commissione europea ha aggiornato la propria Comunicazione alle parti interessate in merito al recesso del Regno Unito ed alle norme UE sui movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Come noto, il Regno Unito si è ritirato dall'Unione europea ed è diventato un "Paese terzo". L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020; fino a tale termine il diritto dell'UE continua ad applicarsi al e nel Regno Unito.

La nuova Comunicazione del 29 giugno 2020 (che sostituisce quella dell’8 novembre 2018) è suddivisa in tre parti e illustra la situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A), particolari disposizioni in materia di separazione contenute nell'accordo di recesso (parte B), nonché le norme applicabili all'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (Parte C).

Durante il periodo di transizione, l'UE e il Regno Unito negozieranno un accordo su un nuovo partenariato, prevedendo in particolare una zona di libero scambio. Tuttavia, non è ancora chiaro se tale accordo sarà concluso ed entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione.

I punti principali della comunicazione sono riportati nello schema che segue:

Situazione giuridica dopo il periodo di transizione (Parte A)

     a) Divieti di spedizioni di rifiuti

  • Alla fine del periodo di transizione saranno vietate tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento e le esportazioni di rifiuti urbani misti destinati al recupero dall'UE verso il Regno Unito;
  • Le importazioni di rifiuti nell'UE saranno regolate, alla fine del periodo di transizione, dal titolo V del regolamento (CE) n. 1013/2006, in base al quale le importazioni di rifiuti da un paese terzo alla convenzione di Basilea restano consentite, fatto salvo ai requisiti stabiliti da tale regolamento.

    b) Consensi rilasciati prima della fine del periodo di transizione

  • Laddove la spedizione sia vietata ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, il consenso diventa nullo;
  • Laddove le spedizioni non siano di per sé vietate, la modifica dello status del Regno Unito da Stato membro a Paese terzo costituisce una modifica essenziale ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

    c) Obiettivi di gestione dei rifiuti dell'UE e operazioni di recupero nei Paesi terzi

  • Laddove il recupero dei rifiuti generati negli Stati membri dell'UE avvenga al di fuori dell'UE, gli Stati membri possono conteggiare tali rifiuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti dell'UE a seconda delle condizioni di trattamento al di fuori dell'UE.

Disposizione particolarmente rilevante dell'accordo di recesso (Parte B)

  • L'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che, alle condizioni ivi stabilite, i movimenti di merci in corso alla fine del periodo di transizione debbano essere trattati come movimenti all'interno dell'Unione, per quanto concerne i requisiti di licenza di importazione e di esportazione nel diritto dell'UE.

Regole applicabili all'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (Parte C)

  • Il protocollo IE / NI prevede che il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applichi a e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord;
  • Il protocollo IE / NI esclude la possibilità per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord di partecipare al processo decisionale dell'Unione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo competo della Comunicazione della Commissione in allegato.

» 03.07.2020
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