AssoAmbiente

Circolari

205/2020/MI

Nella proclamazione di sciopero effettuato lo scorso 22 maggio (vedi circolari Assoambiente nn. 138 e 142/2020), l’organizzazione sindacale USB aveva motivato l’iniziativa con una lunga nota in cui:

  • lamentava genericamente i rischi ricadenti sui lavoratori del settore, "costretti ad operare in assenza di sicurezza", taluni persino "deceduti a seguito di tali inadempienze" e privi, secondo USB, di adeguati DPI,
  • accusava le aziende "nella stragrande maggioranza" di non rispettare le leggi,
  • proclamava il diritto dei lavoratori all'astensione dalla prestazione in caso di grave pericolo per la propria salute ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. n. 81/2008 e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146/1990, etc.

Ancora, nel qualificare come "anche politico" lo sciopero, caratteristica che esclude evidentemente ogni possibile conciliazione, le richieste finali di USB (azzeramento delle sanzioni disciplinari, fornitura di DPI specifici indipendentemente dall'effettiva necessità, sospensione della raccolta differenziata e domiciliare, modifiche delle modalità di raccolta, solo per citarne alcune) poneva questioni su materie "non disponibili" per le Associazioni Datoriali, le quali non possono certo imporre con accordo nazionale il tipo di DPI da utilizzare, o alle aziende di azzerare le sanzioni disciplinari individuali.

Alla luce di tali numerose ragioni, e non solo, FISE-ASSOAMBIENTE aveva condiviso quindi di riscontrare la convocazione del Ministero unitamente alle altre Associazioni Datoriali, precisando in sintesi che:

  • USB non sottoscrive i due CCNL di categoria, stipulati dalle Associazioni coinvolte nella richiesta di procedura;
  • USB non sottoscrive l'Accordo nazionale 1/3/2001 in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore;
  • USB, pertanto, non intrattiene relazioni sindacali con alcuna delle Associazioni coinvolte;
  • USB stessa ha definito lo sciopero "anche politico", avulso quindi da qualsiasi intento conciliativo oltre che dalla disponibilità delle Associazioni datoriali di fornire risposte "politiche".

In risposta a ciò, la Commissione di Garanzia in data 19 maggio ha contestato formalmente alle Associazioni Datoriali la mancata partecipazione alla procedura di raffreddamento promossa dal Ministero del Lavoro, aprendo un procedimento di valutazione e ricordando come la partecipazione alle procedure di raffreddamento sia obbligatoria.

La Commissione di Garanzia, dopo aver assegnato un termine di 30 giorni alle Associazioni per presentare osservazioni, ha comunicato, il 16 luglio u.s., l’allegata Delibera n. 20/137 archiviando il procedimento senza adottare sanzioni nei confronti di Assoambiente né delle altre Associazioni Datoriali.

Le motivazioni, da tenere presente anche in ambito aziendale per evitare di incappare in procedimenti di valutazione della Commissione di Garanzia, sono in sintesi le seguenti:

  • le Associazioni Datoriali non possono essere considerate controparti su temi che investono in modo diretto poteri e valutazioni del singolo datore di lavoro (garanzia assoluta del diritto di sciopero in situazioni emergenziali, azzeramento sanzioni disciplinari, fornitura di particolari DPI), degli enti locali (in ordine ad esempio alle modalità di raccolta dei rifiuti e sulla relativa organizzazione), o dello Stato;
  • peraltro, aggiunge la Commissione, le istanze sindacali contenute nella proclamazione di sciopero erano state rappresentate in maniera talmente generale ed ideologica da non lasciare dubbi in ordine alla natura politica delle rivendicazioni; conseguentemente, visto che lo sciopero “politico” non richiede procedura di raffreddamento per evidenti motivi, analogamente il o i destinatari (evidentemente “erroneo/i” in questo caso) di uno sciopero “politico” può legittimamente sottrarsi all’obbligo di espletare la procedura;
  • di contro, la Commissione ha comunque contesto alle Associazioni una delle motivazioni addotte per non aver partecipato alla procedura di raffreddamento, ovvero la ritenuta non rappresentatività dell’organizzazione sindacale in questione, anche derivante dalla mancata sottoscrizione dei CCNL di settore, dell’Accordo 1.3.2001 in materia di sciopero, del Protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19. Tali valutazioni non costituiscono, secondo la Commissione, “esimenti all’obbligo di partecipare alle procedure di raffreddamento convocate dalle Autorità competenti”.

In conclusione, anche tenuto conto che allo sciopero proclamato dalla USB per lo scorso 22 maggio aderì meno dell’1% dei lavoratori del settore, la Commissione ha archiviato il procedimento di valutazione.

» 17.07.2020
Documenti allegati

Recenti

14 Ottobre 2025
2025/367/SA-LAV/MI
Sciopero nazionale di categoria 17 ottobre 2025 – Richiesta dati.
Leggi di +
13 Ottobre 2025
2025/366/SAEC-GIU/CS
Sentenza TAR Veneto su autorizzazione EoW terre e rocce da scavo
Leggi di +
13 Ottobre 2025
2025/365/SAEC-GIU/PE
Interpello MASE su bonifica area inquinata da amianto
Leggi di +
13 Ottobre 2025
2025/364/SAEC-NOT/PE
UE – Rettifica UE 2025/90795 su comunicazione ETS
Leggi di +
13 Ottobre 2025
2025/363/SAEC-NOT/PE
REGIONE LOMBARDIA – Approvazione elenco Comuni idonei spandimento fanghi
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL