AssoAmbiente

Circolari

244/2020/PE

Sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, in vigore dal 29 settembre 2020.

In linea con le esigenze manifestate dalle imprese nell’ambito del lungo iter di recepimento, l’Associazione è intervenuta in tutte le sedi istituzionali (sia a livello ministeriale che parlamentare) per segnalare le criticità inserire nel provvedimento di recepimento. In particolare in relazione alle disposizioni relative alle condizioni per il calo dell’effetto inquinante del percolato inizialmente prevedevano che “per almeno 4 analisi consecutive nell’arco minimo di un anno solare” il rispetto dei limiti “previsti allo scarico sul suolo di acque reflue”. Tale formulazione è stata modificata prevedendo che la fine del periodo di post-gestione deve prevedere, tra l’altro, che “il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che almeno per due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata”.

Il D.Lgs. 121/2020 interviene sul D.Lgs. 36/2003 con un serie di modifiche in relazione alle quali:

  • le disposizioni del D.Lgs 36/2003 vengono integrate con quelle contenute nel DM 27 settembre 2010 e smi sui criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica. Quest’ultimo decreto viene quindi abrogato, tranne per i limiti previsti alla tabella 5, nota a) dell’art. 6 che si applicano fino al 1 gennaio 2024;
  • all’art. 6 viene inserito il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio (ad eccezione dagli scarti di tali operazioni). Inoltre è inserita una lista positiva di rifiuti non ammessi in discarica riportata nella nuova Tabella 2 dell’Allegato 3;
  • per il calcolo obiettivi (10% RU in discarica al 2035) verranno conteggiati, tra gli altri, il peso RU avviati a D10 (incenerimento) mentre viene escluso il peso gli scarti dalle operazioni di riciclo e recupero eventualmente conferiti in discarica;
  • il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica (“prima del conferimento ovvero dopo l’ultimo trattamento”) inoltre deve fornire “precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produzione del percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica”;
  •  le nuove disposizioni che intervengono con modifiche all’art. 8 (domanda di autorizzazione), art. 12 (procedura di chiusura) e art. 13 (gestione operativa e post operativa) del D.Lgs 36/2003 si applicano alle discariche di nuova realizzazione e ai nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione sono presentate dopo il 29 settembre p.v.;
  • vengono inseriti diversi nuovi allegati che dispongono ad esempio valutazione rischio ed i criteri tecnici per stabilire quanto il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica. 

Nel rimandare al testo del D.Lgs. 121/2020, in allegato alla presente, per gli ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per vostre segnalazioni in merito alle eventuali criticità riscontrate al fine di valutare prossime azioni associative in materia.

» 15.09.2020
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