AssoAmbiente

Circolari

255/2020/MI

In relazione alle disposizioni contenute nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (v. circolare associativa n. 230/2020), circolare INPS n. 105 del 18 settembre 2020 fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 3 recante “Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione COVID19”.

Tra i numerosi provvedimenti, evidenziamo in questa sede l’articolo 3 recante quanto in oggetto, cogliendo lo spunto dalla pubblicazione, avvenuta il 18 settembre u.s., della circolare INPS n. 105/2020 allegata, che fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo in esame.

Riepilogando le norme e le indicazioni INPS si può sintetizzare come segue l’esonero contributivo di cui all’articolo 3, tenendo presente che, come noto, il decreto deve essere convertito in legge, e può quindi essere modificato nel corso dell’iter di conversione, entro il 13 ottobre p.v.:

  • Destinatari del beneficio: ai sensi dell’articolo 3, primo comma, sono i datori di lavoro privati, anche a capitale pubblico, che hanno fruito tra maggio e giugno di integrazioni salariali COVID-19 (assegno ordinario da parte del F.I.S. per le aziende del settore dei servizi ambientali), o che hanno richiesto periodi integrativi, anche parzialmente, successivi al 12 luglio (data che rappresenta lo “spartiacque” tra la vecchia e la nuova disciplina degli ammortizzatori COVID-19 introdotta con l’art. 1 del D.L. n. 104/2020) e che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale come disciplinato dall’articolo 1 dello stesso decreto n. 104.

    Sul punto, la circolare INPS ha precisato, al paragrafo 2, che l’esonero contributivo può essere fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali siano stati fruiti gli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno.

    Nel ricordare l’intuibile finalità della legge, ovvero incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori strumenti di integrazione salariale, l’INPS sottolinea inoltre che il datore di lavoro che si avvalga dell’esonero in trattazione non potrà più accedere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.

    Sarà quindi possibile accedere all’esonero in caso di richiesta di tali strumenti avanzata in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
  • Valore del beneficio: a fronte di una norma di legge non chiara (art. 3, primo comma), che prevede il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali “nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020”, la circolare INPS chiarisce meglio la portata del valore, indicando esplicitamente che l’importo dell’agevolazione “è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati” (paragrafo 3 circolare INPS n. 105).

    L’esonero può essere fruito fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

    L’INPS aggiunge che nel caso in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale (“per un periodo massimo di quattro mesi”) stabilito dal legislatore: ciò può verificarsi in quanto “la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta”.

    Di contro, resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.

    Appare comunque evidente che la scelta del Legislatore di considerare tassativamente come riferimento i mesi di maggio e giugno penalizza quei datori di lavoro che hanno consentito ai loro dipendenti di fruire di ferie e permessi o anche per quelle imprese che, in tale periodo, in relazione al tipo di attività, hanno lavorato ad alto regime per poi subire un calo di attività nei mesi successivi.
  • Condizioni di spettanza dell’esonero (paragrafo 4 circolare INPS n. 105/2020): il diritto all’esonero riguarda i datori di lavoro che rispettano le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, oltre ad avere naturalmente i requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto n. 104/2020.

    L’INPS richiama quindi le norme in materia di regolarità contributiva, l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto del contratto collettivo di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
  • Divieto di licenziamenti (articolo 3, commi 2 e 3 del DL n. 104/2020 – Paragrafo 4 della circolare INPS): altra condizione necessaria per poter usufruire dell’esonero, o meglio conseguenza dell’esonero, è il permanere del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo come da articolo 14 del decreto-legge n. 104/2020 che a sua volta richiama i divieti introdotti dal Legislatore con il primo provvedimento volto a contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica (articolo 46 del DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, e successive modifiche), pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del DL n. 104/2020.

    In pratica, la disciplina ad oggi vigente (si ricorda, ancora, che il decreto è in fase di conversione) dispone un divieto di licenziamento per un periodo non superiore a 18 settimane nell’ipotesi di fruizione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, ovvero, di massimo quattro mesi, in caso di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 3.
  • Cumulabilità con altre misure (articolo 3, comma 4 del DL n. 104/2020 e paragrafo 6 della circolare INPS): l’esonero è dichiarato cumulabile con altre riduzioni o esoneri contributivi, purchè sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile, e quindi nei limiti della contribuzione dovuta.
  • Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato (articolo 3, comma 5, del DL n. 104/2020 e paragrafo 5 della circolare INPS): è bene ricordare che l’efficacia dell’esonero in esame è tuttora subordinata ad approvazione da parte dell’Unione Europea, essendo stato emanato ai sensi della Comunicazione Ue pubblicata a inizio emergenza epidemiologica (20.3.2020) e recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

    Poiché rivolto ad una specifica platea di destinatari, il provvedimento ha natura selettiva ed è quindi considerato aiuto di Stato; come tale necessita quindi di autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea, la quale ha chiarito, nella Comunicazione sopra citata, che considererà legittimi gli interventi, concessi entro il 31 dicembre di quest’anno, limitati ad imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica, e comunque nel limite di € 800mila per impresa.

Non mancheremo di aggiornare in merito all’iter di conversione in legge.

» 22.09.2020
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