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Circolari

258/2020/LE

È stato approvato dal Senato con voto di fiducia il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Il provvedimento, che sarà pubblicato in GU in questi giorni, è stato varato per prorogare al 15 ottobre (termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, stabilito con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020) alcuni termini previsti dalle disposizioni legislative emanate nei mesi scorsi per contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19 (cfr. ns. circolari da marzo scorso).

Le materie oggetto di proroga riguardano sinteticamente: reclutamento personale medico, potenziamento delle reti di assistenza territoriale e misure per incrementare i posti letto nei reparti di terapia intensiva, norme per la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine e DPI, misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività, trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile prioritariamente da parte di soggetti con disabilità, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, scuola, edilizia scolastica etc..

Le disposizioni legislative interessate dalla proroga al 15 ottobre sono contenute nell’Allegato I del provvedimento in oggetto, fatta eccezione per i punti 3 (reclutamento medici), prorogato sino al 31 dicembre 2021, e 32 (proroga al 14 settembre 2020 del diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione).

Il comma 4 dell’art. 1 del provvedimento prevede invece che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

» 25.09.2020

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