Con la ripresa dell’anno scolastico e il crescente numero di contagi da COVID-19, è tornata di stringente attualità la questione del trattamento per i lavoratori dipendenti i cui figli siano tenuti ad obbligo di quarantena in relazione alle norme vigenti, a causa di contatti in ambito scolastico ma anche di palestre, attività sportive, etc..
Lo scorso 9 settembre è infatti entrato in vigore il decreto-legge n. 111/2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, l’articolo 5, in materia di “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici” prevede la possibilità di prestare lavoro in modalità agile per il dipendente il cui figlio convivente, minore di 14 anni, sia sottoposto a quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
Con la conversione del decreto-legge n. 104/2020 (Decreto “Agosto”) in legge n. 126/2020, i contenuti dell’articolo 5 sono stati trasfusi interamente nell’articolo 21-bis della legge n. 126/2020 in vigore da ieri 14 ottobre, con ampliamento della fattispecie anche ai casi di contatto del minore di 14 anni verificatosi “nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati”.
Ancora, il comma 2 dell’articolo 21-bis estende la possibilità di lavoro agile anche se il contatto si è verificato “all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”.
Qualora non sia possibile la prestazione in modalità agile, il comma 3 dell’articolo 21-bis, identico all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 111, prevede la possibilità di astensione dal lavoro di un genitore per tutto o parte il periodo di quarantena, a seguito di contatto avvenuto in ambito scolastico, beneficiando di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione; il comma 3 esclude quindi che anche i contatti avvenuti in ambiti diversi da quello scolastico (quelli sportivi, ludici e formativi di cui sopra) possano dare luogo alla possibilità di astensione lavorativa con il beneficio dell’indennità a carico INPS, determinando unicamente la possibilità del lavoro agile, qualora compatibile con le mansioni.
Ancora, la legge prevede altresì che nei giorni in cui un genitore fruisce delle misure del lavoro agile, o dell’astensione, con o senza indennità economica, l’altro genitore non può fruire delle medesime misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle stesse misure.
Tale beneficio, che è comunque soggetto ad un limite di spesa, è previsto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020; sulla base del monitoraggio progressivo, l’Istituto potrà non prendere in considerazione ulteriori domande, una volta raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.
A riguardo, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 2 ottobre u.s., che si allega, pur se riferita all’articolo 5 del decreto n. 111, quindi limitata ai casi di contatti avvenuti in ambito scolastico.
In particolare, si segnalano i paragrafi 2.3 e 2.4 in cui l’INPS elenca il rapporto tra l’indennità COVID-19 per quarantena scolastica e diversi istituti, avuto riguardo anche alla situazione soggettiva dell’altro genitore.