Con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo c.d. “Decontribuzione Sud”.
Ricordiamo che nel decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (v. circolari associative n. 284 e n. 285 del 2020) - l’articolo 27 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ha introdotto un’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati.
Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
I datori di lavoro che possono accedere al bonus per il Sud devono avere la propria azienda con sede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Sul punto, come previsto dalla norma, l’INPS ha precisato assetto, misura, natura e condizioni di spettanza dell’esonero riguardo a datori di lavoro ed alle sedi di residenza delle loro aziende.
Completano i chiarimenti, le indicazioni sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’eventuale cumulabilità con altri incentivi, e le istruzioni contabili con le modalità di esposizione dei dati nelle sezioni del flusso Uniemens.
Nel far rinvio al provvedimento richiamato, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.