AssoAmbiente

Circolari

299/2020/NE

La Corte di giustizia dell'UE (CGUE) si è pronunciata lo scorso 21 ottobre 2020 sulla causa C 556/19 escludendo che il regime francese EPR per i tessili sia un aiuto di stato ai sensi del diritto della concorrenza dell'UE (art. 107 TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

La pronuncia è stata resa nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Eco TLC e, dall’altro, e il Ministro di Stato, il Ministro della Transizione ecologica e solidale e il Ministro dell’Economia e delle Finanze francesi, in merito alla legittimità di un decreto che prevede la rivalutazione di un sostegno finanziario versato dalla Eco TLC agli operatori convenzionati incaricati del trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili di abbigliamento, da biancheria per la casa e da calzature.

Più in dettaglio Eco TLC è un eco-organismo autorizzato dalle autorità pubbliche per raccogliere contributi finanziari da coloro che immettono sul mercato i prodotti suddetti in cambio di un servizio consistente nell'adempimento del loro obbligo legale di trattare i rifiuti provenienti da tali prodotti. A tal fine, Eco TLC ha stipulato contratti con operatori di gestione idonei e fornito loro varie forme di sostegno finanziario, in particolare sostegno alla sostenibilità, sostegno alla selezione dei materiali e sostegno allo sviluppo delle operazioni di riciclaggio e trattamento dei rifiuti per i prodotti TLC. Mentre il decreto del 3 aprile 2014 aveva fissato in EUR 65 per tonnellata il coefficiente di calcolo dell’aiuto alla sostenibilità nell’ambito del recupero di materiali, il decreto del 19 settembre 2017 ha proceduto alla rivalutazione del medesimo sostegno, portando tale coefficiente a EUR 82,5 per tonnellata per le somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2018. La Eco TLC ha quindi proposto ricorso contro l'ordinanza del 19 settembre 2017 dinanzi al Consiglio di Stato francese sostenendo, in particolare, che tale ordinanza costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Le conclusioni della Corte sono inequivocabili sul fatto che un regime EPR, come quello in questione, non costituisce un aiuto di Stato (che è anche ciò che la Commissione ha sostenuto nelle sue osservazioni).

L’opinione della Corte è che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un dispositivo mediante il quale un eco organismo privato senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità pubbliche, riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di prodotti – i quali stipulino con il medesimo organismo una convenzione a tal fine – contributi a fronte del servizio di provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti, e riversa poi a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero di tali rifiuti sovvenzioni d’importo fissato nella stessa autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali, non costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali ai sensi della disposizione in parola, purché tali sovvenzioni non restino costantemente sotto il controllo pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della pronuncia disponibile qui.

» 30.10.2020

Recenti

21 Novembre 2025
2025/427/SAEC-GIU/LE
Sentenza Consiglio di Stato su AUA
Leggi di +
21 Novembre 2025
2025/426/SAEC-SPL/FA
Appalti pubblici UE - Banca Mondiale pubblica studio per la Commissione Europea
Leggi di +
20 Novembre 2025
2025/425/SAEC-GIU/CS
Sentenza Cassazione su classificazione come rifiuto
Leggi di +
19 Novembre 2025
2025/424/SAEC-EUR/FA
Circular Economy Act – Questionario Commissione per FEAD
Leggi di +
18 Novembre 2025
2025/423/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Pubblicazione FAQ su gestione FIR digitale e nuove funzionalità piattaforma
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL