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Circolari

336/2020/LE

Sulla G.U. (edizione straordinaria n. 301) del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Il provvedimento - le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 dicembre e saranno efficaci fino al 15 gennaio 2021 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale (cfr. circolare associativa n. 308/2020).

L’art. 1 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale conferma, in linea generale, il divieto generale di spostamento dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo e introduce l’ulteriore divieto dalle ore 22:00 del 31 dicembre alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021. Restano salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Più nello specifico il comma 4 del medesimo articolo conferma i divieti di spostamento tra Regioni e/o anche a livello intercomunale disposti dal DL 2 dicembre 2020 n. 158 recante Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” (cfr. circolare associativa n. 334/2020) ed il successivo comma 10 elenca per punti le attività che restano sospese e chiuse tra cui: palestre, sale cinematografiche, teatri, concerti, convegni, congressi e gli altri eventi, salvo si svolgano con modalità a distanza.

In particolare la lett. s) del comma 10 stabilisce che corsi di formazione pubblici e privati possono continuare a svolgersi solo con modalità a distanza e che “sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione…” Restano sospese, invece, le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni (comma 10 lett. z)). L’articolo 1 detta altresì disposizioni puntuali sulle attività commerciali al dettaglio e sui servizi di ristorazione, stabilendo, in particolare, che le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni indicate nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (cfr. ns circolare n. 308 del 5 novembre scorso), ma si precisa che fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21:00.

Il provvedimento prevede, agli artt. 2 e 3, rispettivamente ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità – “Scenario di tipo 3” o di massima gravità - “Scenario di tipo 4” riguardanti, sostanzialmente servizi di ristorazione, attività commerciali e spostamenti.

Oggetto dei successivi articoli sono: limitazioni agli spostamenti da e per l’Estero (art. 6), l’obbligo di test molecolare antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio dallo stato estero (art. 8) e disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 10)

Per maggiori approfondimenti rinviamo al testo del DPCM allegato alla presente e restiamo a disposizione per aggiornamenti.

» 07.12.2020
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