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Circolari

2025/304/SAEC-NOT/PE

Pubblicata la Legge 30 luglio 2025, n. 108 di conversione del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale» che introduce diverse novità per quanto riguarda, tra l’altro, spese di trasferta, redditi di lavoro autonomo e impresa, “Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni, esclusione dallo split payment per le società quotate, motivazioni controlli presso le imprese, estinzione dei giudizi e definizione agevolata.

In particolare:

  • Tracciabilità rimborsi spese dei dipendenti in trasferta (art. 1, c.1, lett. e h, c.3 e c.8)

Come già previsto nella Bilancio 2025 (art.1, co.81-83, legge 204/2024), previsto un obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, queste spese non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito) e per spostamenti a livello nazionale. Le missioni all’estero non entrano nel reddito da lavoro dipendente e sono deducibili per il datore di lavoro anche senza pagamento con sistemi tracciabili (Agenzia delle Entrate nella Risposta n.188 dell’11 luglio 2025, ha confermato che per le spese relative a trasferte fuori dal territorio dello stato non è più richiesta la tracciabilità dei pagamenti);

  • “Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni (art.3)

Rispetto a quanto previsto nel D.lgs. n. 216/2023 (prorogato dalla legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-2027), viene introdotta una modifica in tema di “maxi-deduzione Irpef/Ires” del 120% o 130% (per i lavoratori fragili) per le imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il provvedimento modifica il meccanismo di calcolo dell’incremento occupazionale in caso di nuove assunzioni in presenza di gruppi d’imprese (cd. “gruppo interno”, da considerar come un unico soggetto economico), per quel che riguarda le “società collegate” al gruppo: nel caso di gruppi d’imprese, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo rispetto all’anno precedente va effettuata senza tenere conto del numero dei dipendenti delle “società collegate”. Di conseguenza, il gruppo “interno” da considerare per il calcolo di questo dato è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto. Questa novità si applica dal periodo d’imposta 2024;

  • Esclusione dallo split payment per le società quotate (art.10)

Al fine di conformarsi alla Decisione di esecuzione del Consiglio 2023/1552/UE, dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana non sono più soggette al meccanismo dello split payment. La Decisione europea infatti nell’autorizzare la proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026, conteneva anche l’impegno dell’Italia ad escludere dall’ambito applicativo del meccanismo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB, nell’ottica di eliminare gradualmente lo split payment. Dal 1° luglio 2025, quindi, le predette società quotate, in qualità di committenti devono includere anche l’IVA nel pagamento dei corrispettivi a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti dalle imprese, che verrà poi da queste versata all’Erario secondo le regole IVA ordinarie. Pari disposizione si ritrova anche nella FAQ dell’Agenzia dell’entrate dello scorso 27 giugno. In ogni caso, in fase di conversione in legge del provvedimento, è stato precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 84/2025 (2 agosto 2025);

  • Estinzione dei giudizi e definizione agevolata – Norma interpretativa (art.12-bis)

Durante l’iter di conversione in legge del provvedimento, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. “rottamazione-quater”), nella particolare ipotesi in cui vi siano, altresì, giudizi pendenti aventi ad oggetto le medesime somme.

Viene chiarito che il giudizio si estingue con il pagamento della sola prima rata, o dell’unica rata del debito fiscale, e non con il versamento di tutte le rate nelle quali il debito è stato suddiviso (massimo 18 rate), al fine di velocizzare la conclusione dei processi in corso. Inoltre, l’estinzione del giudizio viene dichiarata d’ufficio dal giudice, dietro presentazione congiunta della seguente documentazione: i. dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della “rottamazione-quater”, ii. comunicazione dell’agente della riscossione circa l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse e iii. attestazione del versamento della prima o unica rata.

L’estinzione del giudizio che segue alla definizione agevolata comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e degli altri provvedimenti non passati in giudicato, fermo restando che le somme già versate a qualsiasi titolo riferite alla procedura giudiziale restano acquisite e non sono rimborsabili. Le disposizioni valgono ai soli fini processuali, mentre la “rottamazione-quater” si perfeziona con il versamento di tutte le rate della cartella di pagamento;

  • Ravvedimento speciale e CPB per il 2025/2026 (art.12-ter)

Introdotta disposizione che consente di sanare quanto dovuto ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) ed IRAP, per uno o più periodi d’imposta ancora accertabili, relativi alle annualità comprese tra il 2019 ed il 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un’imposta sostitutiva dell’IRAP. Il provvedimento definisce, quindi, sia le modalità di calcolo della base imponibile per l’applicazione delle imposte sostitutive, sia le aliquote delle stesse. La possibilità di usufruire del “ravvedimento speciale” viene ora concessa anche ai soggetti ISA che, anche per una sola delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 hanno dichiarato specifiche cause eccezionali correlate all’esercizio dell’attività d’impresa;

  • Proroga del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (art.13)

Previsto, sia in favore dei soggetti ISA sia per quelli che vantano cause di esclusione dagli ISA, lo spostamento, dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, del termine di versamento delle imposte sui redditi, IRAP e dell’IVA senza alcuna maggiorazione (o con la maggiorazione dello 0,4% per i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi);

  • Controlli presso le imprese – Motivazione degli atti (art.13-bis)

Previsto che gli atti (autorizzazioni o processi verbali) devono indicare e motivare espressamente ed in modo adeguato le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso dell’Amministrazione finanziaria presso le sedi delle imprese. Questa disposizione è efficace per gli atti di autorizzazione e per i processi verbali redatti successivamente al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Fiscale.

Si rimanda al DL 84/2025 coordinato con la legge di conversione 108/2025, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

» 05.08.2025
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