AssoAmbiente

Circolari

337/2020/PE

Sulla G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 , e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.».

Considerato il perdurante stato di emergenza derivante dall'andamento dell'epidemia da Covid-19 il provvedimento estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio (DPCM del 7 ottobre 2020); in particolare, è prorogata al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni contenute nei D.L. n. 19/2020 e D.L. n. 33/2020 (v. circolare associativa n. 147/2020). Sono state invece prorogate al 31 dicembre 2020 numerose misure di carattere sanitario già prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre dall'Allegato al D.L. n. 83/2020 (v. circolare associativa n. 258/2020).

In particolare segnaliamo:

- all’articolo 1, i commi aggiuntivi 4-quinquies - 4-septies, introdotti al Senato, prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È inoltre prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021;

- all’articolo 1-bis, i commi da 1 a 3, introdotto dal Senato, recano proroghe di termini in materia di riscossione, riproducendo le disposizioni del D.L. 129/2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti. Il DL 129/2020 ha prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Sono prorogati di dodici mesi, per i carichi - tributari e non tributari - affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021. Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

- l'articolo 3 reca proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi. I commi 1-bis e 1-ter, inseriti dal Senato, interessano gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi mentre l'articolo 3-bis reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull'art. 103 del DL 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020 (c.d. Cura Italia, v. circolare Assoambiente n. 71/2020) che ricordiamo dispone che:«Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) […] 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 , conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. […]».

Si prevede inoltre l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva.

Per maggiori dettagli rinviamo al testo di legge coordinato, allegato alla presente, e restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ed aggiornamenti.

» 07.12.2020
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