AssoAmbiente

Circolari

2025/262/SAEC-EUR/PE

Il 4 luglio la Commissione europea ha adottato un Regolamento delegato C/2025/4568 final (v. Allegato 1 e 2) che fissa alcune misure di semplificazione del sistema UE della Tassonomia definito dal Regolamento (UE) 2020/852 e dai relativi Regolamenti delegati di attuazione. Il presente Regolamento delegato sarà ora portato al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo per uno scrutiny di 4 mesi (prolungabile di eventuali ulteriori due mesi) ai fini dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 su anno 2025, con possibilità per il 2025 di utilizzare il previgente Regolamento.

Il Regolamento fa parte del 1° pacchetto di semplificazioni Omnibus presentato dalla Commissione UE lo scorso 26 febbraio 2025 (v. circolare Assoambiente n. 095/2025), nell’ambito del quale rientra anche il recente rinvio degli obblighi di rendicontazione (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) e di due diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD), la proposta di regolamento che modifica il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)  - di cui l’avvio della recente consultazione (v. circolare Assoambiente n. 258/2025) – e una proposta di regolamento che modifica InvestEU.

Il Regolamento delegato in oggetto prevede la modifica sia del Regolamento delegato (UE) 2121/2178 (atto “disclosure”) per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e presentazione delle informazioni sulla Tassonomia, sia dei Regolamenti delegati (UE) 2121/2139 (atto “clima”) e 2323/2486 (atto “ambiente”) per quanto riguarda la semplificazione di alcuni criteri di vaglio tecnico per determinare se le attività economiche non causano danni significativi a taluni obiettivi ambientali (principio DNSH). L’UE ha pubblicato apposite FAQ che sintetizzano le misure (disponibili qui), nonché un esempio dei template semplificati di presentazione (si riducono i data points del 64% per le imprese non finanziarie e del 89% per le imprese finanziarie) (v. Allegato 3).

In particolare il testo riporta:

  • modifiche mirate ai criteri generici per l'obiettivo “non nuocere in modo significativo” (DNSH) per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche (obiettivo “Prevenzione e controllo dell'inquinamento” Appendice C). La nuova versione ha eliminato una disposizione che escludeva dalla tassonomia la fabbricazione, la vendita o l'uso di qualsiasi sostanza considerata pericolosa ai sensi del regolamento CLP sulla classificazione, o come cancerogena, mutagena, reprotossica o persistente ai sensi del REACH. Rimarranno esclusi dalla tassonomia solo i prodotti contenenti sostanze candidate all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SoVHC) e soggette ad autorizzazione;
  • introduzione di una soglia di rilevanza che esenta le imprese dalla valutazione dell’ammissibilità e allineamento agli obiettivi ambientali per le attività economiche il cui peso in termini di KPI tipici della Tassonomia (Turnover, CapEx, OpEx) sia inferiore al 10% o in ogni caso per l’intera spesa operativa quando considerata irrilevante per il mondo aziendale;
  • semplificazione dei modelli di rendicontazione, compresa una riduzione dei dati riportati:
       a.   semplificazione dei KPI: introduzione di un modello per le informazioni sintetiche, che riunirà in un unico modello, anziché in tre, gli indici sintetici di prestazione presentati secondo le regole attuali nella rendicontazione “per attività”. Sono stati inoltre eliminati: le informazioni di sintesi sulle attività non ammissibili, le informazioni per obiettivo (attività ammissibili, attività ammissibili ma non allineate, attività transitorie e abilitanti), la rendicontazione separata dei data point per i DNSH e le salvaguardie minime per le attività allineate alla tassonomia;
       b.   semplificazione delle informazioni “per attività”: introduzione della rendicontazione di un'attività per riga, che sopprime la rendicontazione su righe separate delle porzioni di attività che non sono state allineate:
               1)   la rendicontazione su righe separate delle porzioni di attività che si allineano a diversi obiettivi ambientali;
               2)   la rendicontazione separata dei DNSH e delle salvaguardie minime, l'eventuale contributo a più obiettivi ambientali;
              3)   la segnalazione di informazioni esplicite per le attività non allineate (queste possono ancora essere ricavate implicitamente dai dati rimanenti).
     

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, anche in relazione alle attività in corso presso le Federazioni europee (FEAD ed Euric) a cui l’Associazione partecipa, si rimanda ai documenti allegati per ulteriori dettagli.

» 11.07.2025
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