AssoAmbiente

Circolari

339/2020/LE

Con la Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 recante “Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020” l’ALBO Gestori Ambientali ha precisato che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi a tale ultima data (3 maggio 2021).

Il chiarimento prende spunto dalla modifica introdotta nel decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 dalla Legge di conversione n. 159/2020 (cfr. circolare Assoambiente n. 337/2020), che ha introdotto l’articolo 3-bis il quale, al comma 1:

  • modifica l’art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (cfr. circolare associativa n. 124/2020) disponendo la sostituzione del termine “31 luglio 2020” con le parole “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • introduce un comma 2-sexies che dispone quanto segue: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti ala disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Stante le modifiche di cui sopra l’art. 103, comma 2 risulta essere il seguente:

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). — (Omissis)

  1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (Omissis).

Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021 (cfr. circolare associativa n. 272/2020).

Resta ferma l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto e che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge e disposizioni regolamentari.

Nel rinviare alla Circolare dell’ALBO, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 10.12.2020
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