AssoAmbiente

Circolari

2025/107/SAEC-NOT/PE

In relazione a quanto disposto all’articolo 8 (norme transitorie e finali) del DM 127/2024 si recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”, ricordiamo che:

  • ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al DM 127/2024, il produttore dell’aggregato recuperato, entro il 25 marzo 2025 presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 (Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II). Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto.

Stando agli esiti del confronto con MASE in materia, si ritiene opportuno suggerire comunque l’invio di una comunicazione anche per le operazioni di recupero svolte sui rifiuti NON ricompresi nell’allegato 1 del DM 127/2024 o per quelli compresi ma non utilizzati per gli scopi, al fine di esplicitare le condizioni di esclusione dal DM 127/2024.

  • nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III -bis , della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento;
  • gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis , della Parte II del medesimo decreto;
  • i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel DM 127/2024, a seguito dell’ottenimento dell’aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.
     

In vista dell’approssimarsi di tale scadenza, segnaliamo inoltre che Regione Lombardia ha pubblicato una nota nella quale afferma che non è ad oggi possibile confermare le indicazioni precedentemente fornite (prot. reg. n. T1.2024.0136270 del 15/10/2024, v. circolare Assoambiente n. 275/2024) auspicando un urgente intervento chiarificatore statale.

Sulle disposizioni contenute nel DM 127/2024 continua il confronto tra ANPAR e MASE, anche nell’ambito del tavolo di monitoraggio avviato ai sensi dell’art. 7 della norma.

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare della Regione Lombardia allegata.

» 14.03.2025
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