Il Tar Lombardia con la sentenza n. 303 del 1° febbraio 2021 ha ritenuto legittima la cancellazione automatica dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in presenza dell'emissione di una interdittiva antimafia.
Con tale pronuncia il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso di una impresa nei confronti della quale il Prefetto aveva emesso una informazione interdittiva antimafia ex articolo 91, Dlgs 159/2011 comportando come conseguenza un provvedimento di cancellazione dall'Albo gestori ambientali per le categorie 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi).
I Giudici amministrativi hanno sottolineato che “la cancellazione dall'Albo gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 20 del DM 120/2014 è un atto vincolato conseguenza dell'emissione del provvedimento interdittivo antimafia. Pertanto non essendoci alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione procedente, non può operare l'annullamento del provvedimento ex articolo 21-octies legge 241/1990 per mancata partecipazione al relativo procedimento”.
Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo della Sentenza riportato in allegato.