Con la Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2021 l’Albo Gestori Ambientali ha ricordato che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 (data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Ciò è quanto deriva dalla ricostruzione dell’art. 103, della Legge n. 27/2020 (cfr. ns circolare n. 124 del 30/4/2020) come modificato dalla Legge n. 159/2020 (cfr. ns circolare n. 337 del 9/12/2020) che, intervenendo sul comma 2 e introducendo un successivo comma 2-sexies dispone ad oggi che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Al riguardo si ricorda che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 sino al 30 aprile 2021 (cfr. ns circolare n. 13 del 15/1/2021).
La Circolare dell’Albo specifica infine che, per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve, in ogni caso:
Per ogni approfondimento rinviamo alla Circolare in oggetto che, segnaliamo, sostituisce la n. 14 del 10 dicembre 2020 (cfr. ns circolare n. 339 del 10/12/2020).