AssoAmbiente

Circolari

054/2021/LE

Pubblicato il DPCM del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021 (S.O. n. 10 alla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021) che sostituisce integralmente quello precedente e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare quest’anno con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente (2020).

In considerazione del fatto che le modifiche sono intervenute nell’anno della dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis della Legge n. 70/94, il termine per la presentazione del modello slitta, per il 2021, di centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 16 giugno 2021.

Il modello, come si legge nel DPCM, è stato rivisto, «così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea» con particolare riferimento alle novità introdotte dai decreti di recepimento delle direttive UE sull’economia circolare, ed in particolare dal D.lgs. 116/2020 che ha profondamente riscritto la normativa nazionale che regola le attività di produzione e gestione dei rifiuti.

Le principali novità che vengono introdotte dal nuovo DPCM sono le seguenti:

  • vengono riviste le modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
  • viene precisato l’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione del “MUD – Comunicazione rifiuti”, ai sensi dell’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 116/2020 e dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 182/2003. Al riguardo si segnala che non ci sono sostanziali modifiche relativamente ai soggetti obbligati i quali vengono però più puntualmente individuati. Essi sono:
  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
  • viene specificato che gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.lgs. 152/2006;
  • viene aggiornata la “Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” con il passaggio da 10 (come prevedeva la precedente normativa in vigore fino al 2018) a 6 categorie di RAEE previste dal vigente D.Lgs. 49/14;
  • nell’ambito della comunicazione “rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione” viene chiarito che essa dovrà essere effettuata dai “soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati)”.

Restano esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa,

Il MUD resta articolato nelle seguenti sei Sezioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  1. Comunicazione Rifiuti;
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ulteriori istruzioni per la compilazione del MUD, oltre a quelle contenute nel testo del DPCM in oggetto, saranno rese disponibili nei prossimi giorni sui consueti siti istituzionali.

Rimandiamo al testo completo del DPCM allegato alla presente per ogni approfondimento, ci riserviamo di intervenire per eventuali aggiornamenti e rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 18.02.2021
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