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Circolari

055/2021/PE

Il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo” (DNSH, "do no significant harm") è un requisito indispensabile per l'approvazione dei piani nazionali di ripresa da parte della Commissione e del Consiglio europei.

A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento europeo, lo scorso 10 febbraio, del dispositivo per la ripresa e la resilienza (v. circolare associativa n. 021/2021), la Commissione ha quindi definito gli orientamenti volti ad aiutare gli Stati membri a far sì che tutti gli investimenti e le riforme che propongono di finanziare nel Recovery Plan non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'UE, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sulla tassonomia (v. circolare associativa n. 264/2020).

Tali orientamenti sono contenuti nella Comunicazione del 12 febbraio (v. Allegato 1) su “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” [C(2021)1054final].

Tra gli aspetti evidenziati nella Comunicazione, in estrema sintesi, segnaliamo:

  • la valutazione del principio "non arrecare un danno significativo" deve riguardare tutte le misure inserite nel PNRR, che deve includere pacchetti coerenti di misure che comprendano sia riforme che investimenti;
  • la valutazione DNSH può assumere una forma semplificata per quelle misure che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali;
  • il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH;
  • la valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura. Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • per le attività economiche per le quali non esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativo adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore (questo caso, per la Commissione, non riguarda ad esempio “le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, […] data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio”).

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro PNRR, la Commissione ha preparato una lista di controllo (v. Allegato 2) che si bassa su un albero delle decisioni, che dovrebbe essere usato per ciascuna misura inserita nel Recovery Plan.

» 18.02.2021
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