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Circolari

2023/008/SA-LAV/MI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 197/2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.Come di consueto, la Legge di Bilancio consta di numerosissimi commi (903 commi solo nell’articolo 1) ed è quindi di complessa lettura e difficoltosa individuazione dei temi di interesse.Di seguito, si riportano le principali disposizioni in materia di lavoro subordinato privato, ritenute di interesse per le aziende del settore.Tassazione al 5% per i premi di produttività riferiti all’anno 2023 (articolo 1, comma 63)Solamente per l’anno in corso la Legge di Bilancio prevede l’aliquota dell’imposta sostitutiva dei premi di produttività in misura pari al 5% invece del consueto 10%.Restano invariati i limiti precedenti ai fini del godimento dell’aliquota di maggior favore, ovvero un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro e un importo massimo agevolabile in misura pari a 3.000 euro.Lavoro agile per i lavoratori fragili (articolo 1, comma 306)

Fino al 31 marzo 2023 è riconosciuto il diritto del lavoratore nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221/2021, n. 221 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022), allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro.

Non è quindi prorogata la normativa che prevedeva il diritto al lavoro agile anche per i lavoratori genitori di figli sotto i 14 anni, categoria per cui allo stato attuale valgono le eventuali disposizioni collettive in merito.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 1, co. 281)

Prorogato anche nel 2023 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, pur se in misura diversa dal 2022, ovvero impostato sue due scaglioni. L’esonero è infatti pari al:

  • 3% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;
  • 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali supera l'importo mensile di 1.923 euro e non eccede l'importo mensile di 2.692 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima.

Congedo parentale (articolo 1, comma 359)

Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022 la misura dell'indennità per congedo parentale (articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) viene aumentata dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

L'aumento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.

“Quota 103” (articolo 1, commi 283-285)

È previsto, in via sperimentale per il 2023, un ulteriore canale per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, come “evoluzione” dell’originaria “Quota 100” di cui al decreto-legge n. 4/2019 e successive modifiche.

Esso è denominato “Quota 103” in quanto risultato della combinazione di due requisiti ossia il raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

I soggetti che conseguono il diritto a Quota 103 entro il 31 dicembre 2023 possono presentare domanda di trattamento anche successivamente.

Il trattamento pensionistico in questione non è cumulabile, fino all'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per i lavoratori privati l'assegno pensionistico decorre dal 1° aprile 2023 se i requisiti anagrafici e contributivi sono già stati maturati al 31 dicembre 2022; trascorsi 3 mesi dalla loro maturazione se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 1° gennaio 2023.

I requisiti previsti per Quota 103 non possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori degli accordi di isopensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92); degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, comma 9, lettera b, e all'articolo 27, comma 5, lettera f, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) ferme restando specifiche previsioni del fondo; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (articolo 1, commi 286-287)

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che pur raggiungendo, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per Quota 103, prosegue l'attività lavorativa può:

  • rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • chiedere al datore di lavoro la corresponsione a proprio favore dell'importo corrispondente.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della facoltà, l'obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore alle forme assicurative da parte del datore di lavoro.

Le modalità operative saranno definite con decreto interministeriale (Lavoro e Economia) da emanare entro 30 giorni (comma 287).

APE sociale (articolo 1, commi 288-291)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’APE sociale, la misura introdotta dall’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Viene inoltre confermata per il 2023 la possibilità di accedere all’APE sociale per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 3 della legge di Bilancio 2022 che svolgono le attività incluse nell'elenco da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. 

Opzione donna (articolo 1, comma 292)

La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato è estesa alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio (nel limite massimo di 2 anni) e che, alternativamente:

  • assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, 
    oppure
  • assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione indipendentemente dal numero di figli.

Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299)

L’esonero contributivo totale previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per lo stesso periodo viene inoltre elevato a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.

L'esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299)

Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.

L'esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.

La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. 

» 05.01.2023

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