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060/2021/LE

Pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021 il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19" in vigore dal 24 febbraio 2021.

Il provvedimento all’art. 1 integra l’attuale quadro regolatorio delineato dal DL n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2020 (cfr. circolare associativa n. 204/2020), al fine di formalizzare, anche dal punto di vista normativo, la denominazione delle zone in cui è suddiviso il territorio nazionale ("zona gialla", "zona arancione", "zona rossa" e "zona bianca"), i cui criteri di raggruppamento sono i seguenti:

  • "Zona bianca" - Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con livello di rischio basso;
  • "Zona arancione" - Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
  • "Zona rossa" - Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;
  • "Zona gialla" - in via residuale, le Regioni, i cui territori presentano parametri differenti da quelli sopra indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.

L’articolo 2 del decreto legge in oggetto estende fino al prossimo 27 marzo 2021 il divieto attualmente previsto di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità, o motivi di salute, fermo restando la possibilità di rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e prevede, fino alla medesima data del 27 marzo p.v., specifiche e differenziate disposizioni che limitano lo spostamento tra e nei comuni delle varie Zone.

L’art. 3 del provvedimento conferma, da ultimo, l’applicazione dell'impianto sanzionatorio dell'art. 4 del D.L. n.19/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020, secondo cui il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 che può essere aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. 

Nel rimanere a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento, si rinvia al testo del decreto legge, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

» 24.02.2021
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