Lo scorso 2 marzo è pervenuta alla scrivente Associazione e ad Utilitalia, oltre che alle OO.SS. stipulanti i due CCNL Servizi Ambientali, l’allegata “posizione” n. 2667/2021 della Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Presupposto della vicenda sono alcune iniziative di sciopero da parte di dipendenti da una società appaltatrice di Herambiente SpA addetti a un impianto di trattamento rifiuti; a tale proposito, la società committente aveva inviato alcune osservazioni in materia di prestazioni indispensabili all’appaltatrice ed alla stessa Commissione di Garanzia, sostenendo, in sintesi, un’interpretazione del Codice di Regolamentazione dello sciopero nel settore ambientale 1.3.2001 secondo cui gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti devono garantire la massima operatività possibile, anche a costo di una notevole compressione del diritto di sciopero degli addetti all’impianto, per esigenze di tutela della collettività e della salute pubblica.
Ciò in quanto i rifiuti trattati nell’impianto derivano da attività considerate indispensabili ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo nazionale in materia di regolamentazione del diritto di sciopero dell’1 marzo 2001 (rifiuti urbani ed assimilati).
A supporto di tale tesi, la nota di Herambiente ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Tribunale di Trieste, 1.4.2010) secondo cui l’impianto deve essere sempre in grado di ricevere i rifiuti provenienti dalla raccolta, qualora gli addetti a quest’ultima non siano in sciopero e comunque, anche quando questi siano in sciopero, l’impianto deve necessariamente ricevere i rifiuti provenienti dai servizi indispensabili o comunque dall’attività dei lavoratori non in sciopero.
Atro elemento rilevante è la motivazione degli scioperi, dovuti all’applicazione, ai dipendenti della società appaltatrice, del CCNL imprese di pulizia e multiservizi ed alla rivendicazione del CCNL di categoria dei servizi ambientali.
Sul tema, la Commissione di Garanzia ha pubblicato la nota allegata, che contiene diversi spunti di interesse, di seguito sintetizzati:
Ciò premesso in ordine ai limiti alla compressione del diritto di sciopero nel caso elencato, la Commissione ha inoltre aggiunto alcune valutazioni significative in materia di applicazione di CCNL diversi da quelli sottoscritti da Utilitalia e da Assoambiente con le OOSS di categoria, ribadendo posizioni assunte negli ultimi due anni anche nella “Relazione Annuale”, nella sezione specificamente dedicata alle iniziative di sciopero nel settore ambientale (cfr. circolari Assoambiente n. 343 del 15.12.2020 e n. 168 del 27.06.2019).
La Commissione di Garanzia ha infatti sottolineato che:
La Commissione di Garanzia ha infine invitato le Parti Nazionali sottoscrittrici dell’Accordo 1.3.2001 a formulare osservazioni in ordine al fenomeno del “dumping” contrattuale stante la “preoccupante dimensione assunta dal fenomeno all’interno delle filiere dell’igiene ambientale”.
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In conclusione, la Commissione di Garanzia interviene ancora una volta, interpretando il proprio ruolo istituzionale in maniera propositiva, sulle cause dell’insorgere dei conflitti, e non solo attraverso interventi di natura sanzionatoria, a posteriori.
Le delibere e le posizioni ufficiali espresse da un’Autorità di rilievo costituzionale possono senz’altro costituire elementi di rilievo in eventuali contenziosi: nel caso di specie ad esempio è stata la stessa Commissione di Garanzia a sottolineare, nelle recenti Relazioni Annuali, come il CCNL imprese di pulizia e multiservizi sia, nel comparto dei servizi ambientali, “totalmente estraneo alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori”.
E’ auspicabile che, ai fini di una leale concorrenza tra aziende, oltre alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero, altre Autorità chiariscano in via definitiva la corretta applicazione, nel settore, dei CCNL sottoscritti da Utilitalia e da FISE-Assoambiente con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi delle disposizioni in materia contenute nel “Codice degli Appalti”.