Facciamo seguito alla circolare n. 80/2021 del 15 marzo u.s. per uno specifico approfondimento in ordine a quanto in oggetto.
Come anticipato, l’articolo 2 del decreto, commi da 1 a 5, 8 e 11, introduce fino al 30 giugno 2021 un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi così strutturati:
Inoltre, il Legislatore riconosce retroattivamente (articolo 2, comma 4) che eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2021, durante i periodi in cui al figlio sia stata sospesa l'attività didattica in presenza, ovvero in caso di infezione da SARS Covid-19 o di quarantena, sempre del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità pari al 50% della retribuzione, e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
E’ infine previsto un “bonus baby-sitting” (art. 2, commi da 6 a 8), ma esclusivamente per settori specifici, direttamente impegnati nel contrastare la diffusione del contagio (comparto sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico).