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Circolari

095/2021/TO

È stato pubblicato il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto Sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (G.U. n. 70 del 22 marzo 2021), in vigore dal 23 marzo 2021. Con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, il decreto interviene in via generale per assicurare un sistema rinnovato di sostegni, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Segnaliamo, tra le diverse disposizioni del decreto, l’art. 30, comma 5 relativo alla dichiarazione di “uscita” dell’utenza non domestica dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Al riguardo, come noto, la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, comma 10, ora vigenti presentano importanti implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti. In merito alla possibilità di “uscita” dal servizio pubblico, il Decreto ha stabilito il termine ultimo del 31 maggio per la comunicazione che le utenze non domestiche devono presentare al comune o al gestore per manifestare la propria volontà di uscire dal servizio pubblico.

Su quest’ultimo tema, facciamo presente che il MiTE lo scorso febbraio aveva organizzato un incontro, a cui aveva partecipato anche l’Associazione, finalizzato ad un confronto con gli operatori in vista di una prossima circolare ministeriale finalizzata a chiarire alcuni aspetti centrali della nuova disciplina. Nella nota di riscontro al MiTE, FISE Assoambiente e FISE Unicircular avevano segnalato alcuni profili di criticità delle disposizioni attualmente in vigore (es. applicazione del principio di proporzionalità previsto dal comma 649 della legge 147/2013, modalità di “comunicazione” per avvalersi o meno del servizio pubblico), evidenziando l’esigenza di interventi più di carattere normativo rispetto ad una circolare ministeriale.

Sempre all’art. 30, comma 5, è stata inoltre disposta la proroga (molto attesa) che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe (TARI) al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati anch’essi dal 31 marzo al 30 aprile 2021. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Gli altri interventi normativi si articolano in 5 ambiti principali:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  2. lavoro e contrasto alla povertà;
  3. salute e sicurezza;
  4. sostegno agli enti territoriali;
  5. ulteriori interventi settoriali.

Per quanto di interesse, segnaliamo in particolare:

  • Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione (art. 4, comma 1, lettera a) - Slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Con il comma 4 viene invece stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
  • Rottamazione ter e saldo e stralcio (Art. 4, comma 1 lettera b) - previsto che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari (Art. 5) - prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

Sulle norme in materia di lavoro subordinato si rinvia alla circolare associativa n. 097/2021 per una trattazione nel dettaglio.

Nel rimandare al decreto richiamato, allegato alla presente, ed in vista di successivi approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 24.03.2021
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