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Circolari

121/2021/NA

Il Tar del Lazio, con la Sentenza 7 aprile 2021, n. 4121, ha annullato il Dm 182/2019 (regolamento sulla gestione degli pneumatici fuori uso) nella parte in cui ha previsto, innovando rispetto alla precedente legislazione, che i produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1, dell'articolo 228, del D.Lgs. n. 152/2006, sull'intero territorio nazionale.

Il caso riguardava una società che svolgeva attività di importazione e vendita di nuovi pneumatici, in forma individuale, per circa 3.000 tonnellate l’anno e, in adesione alla suddetta normativa e al D.M. attuativo n. 82/2011, si occupava anche della corrispondente raccolta e smaltimento degli pneumatici fuori uso, principalmente in alcune regioni del Sud Italia e, con percentuali molto minori, nel resto dell’Italia, intrattenendo rapporti coi gommisti da un lato e con gli smaltitori dall’altro.

L’adeguamento alle nuove disposizioni, che peraltro sarebbe dovuto avvenire entro soli 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, avrebbe comportato per la società ricorrente una serie di inconvenienti, tra cui: frammentazione del servizio, necessità di stipula di nuovi contratti, incremento del rischio di impresa, aggravio di costi e aumento dei prezzi, pregiudizio per la propria struttura di risorse umane e materiali esistente; conseguentemente la stessa ha dovuto scegliere se ridurre la propria attività sotto le 200 tonnellate o aderire ad uno dei consorzi già costituiti, e si è orientata verso quest’ultima ipotesi.

Il TAR nel confermare le ragioni della Società ricorrente ha sostenuto che “il nuovo sistema normativo regolamentare appare rafforzare il regime di oligopolio esistente, condurre alla concentrazione in pochi soggetti delle attività, eliminando di fatto gli operatori singoli, introdurre in definitiva un significativo elemento distorsivo della concorrenza”. Inoltre, secondo i Giudici amministrativi le disposizioni annullate sottopongono “irragionevolmente le imprese che operano singolarmente, dalle 200 tonnellate in su, e quelle in forma associata allo stesso trattamento” imponendo in entrambe le ipotesi l’attività sull’intero territorio nazionale, ma limitandone poi di fatto l’autonomia imprenditoriale.

Le disposizioni censurate si pongono in contrasto con la previsione legislativa di cui all’art. 228 del D.Lgs. n.152/2006, che lascia libere le imprese che immettono sul mercato i pneumatici di gestire i PFU in forma singola o associata, senza ulteriori specificazioni di sorta, con il solo vincolo del perseguimento delle finalità di tutela ambientale.

A tale riguardo i Giudici hanno sottolineato che le nuove previsioni normative, anziché perseguire le finalità di tutela ambientale fissate dal legislatore, “appaiono produrre un effetto di sviamento, comportante, come suesposto, la concentrazione dell’attività di smaltimento in mano a pochi operatori, con chiusura del mercato, rischi di inefficienze e attenuazione dell’osservanza del principio di responsabilità”.

Nel rinviare al testo completo della sentenza in allegato si rimane a disposizione per ogni approfondimento.

» 16.04.2021
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