È in vigore da oggi il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, il quale prevede all’articolo 11 la proroga fino al 31 luglio p.v. dei termini previsti da una lunga serie di norme relative a tutto il periodo emergenziale (Allegato 2 al Decreto).
Per quanto di interesse in materia di lavoro subordinato, si segnalano:
E’ inoltre prorogata la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 83 secondo cui l'inidoneità alla mansione accertata ad esito di tale sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso comportare il licenziamento.