AssoAmbiente

Circolari

146/2021/LE

Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con Protocollo nr 51657 del 14 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione di alcune importanti disposizioni normative contenute nel Dlgs 116/2020, di interesse delle aziende.

La lettera, a firma del Direttore della Direzione Economia Circolare Ing. Laura D’Aprile, è indirizzata alle regioni, alle Istituzioni ed ai Ministeri interessati e alle rappresentanze datoriali, tra cui Fise Assoambiente e Fise Unicircular che avevano, già nei mesi scorsi avanzato al MiTE richieste di chiarimento su alcune criticità applicative derivanti dall'entrata in vigore (settembre 2020) del D.Lgs 116/2020 che ha recepito le Direttive comunitarie 2018/851 e 2018/852 in materia rispettivamente di rifiuti e rifiuti da imballaggi (cfr. circolare associativa n. 241/2020).

In particolare la nota interviene sui seguenti articoli del D.Lgs 152/2006 e smi:

  • art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, comma 3 su deroga alle priorità gestione;
  • art. 181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”, comma 5 sugli strumenti economici volti a favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
  • art. 183, comma 1, lettera b-ter) su definizione di “rifiuti urbani”;
  • art. 183 comma 1, lettera b-sexies) su gestione dei rifiuti da C&D in particolari ambiti;
  • art. 185 “Esclusioni dall'ambito di applicazione” su sfalci e potature;
  • art. 185-bis “Deposito temporaneo prima della raccolta”, lettere b) e c) sui depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti C&D;
  • art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”, commi 1 e 2 sulle informazioni aggiuntive da annotare al registro;
  • art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”,comma 3 sulle tempistiche di annotazione per i “nuovi produttori”;
  • art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”,comma 4 su semplificazioni per Consorzi e specifiche organizzazioni;
  • art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”,comma 6 su semplificazioni per specifiche categorie di attività, es. parrucchieri, estetica;
  • art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 4 su trasmissione della IV copia del formulario dal trasportatore al produttore;
  • art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 14 su microraccolta;
  • art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 18 sull’attività di deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria qualora svolta dal personale sanitario al di fuori delle strutture;
  • art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 19 sulle attività di manutenzione;
  • art. 230 “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”, comma 5 su pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici;
  • art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, commi 9 e 13 su violazioni in materia di tracciabilità e casi in cui è esclusa la sanzione.

Nell'ambito dei chiarimenti, come viene esplicitamente evidenziato, “non sono ricomprese […] le argomentazioni afferenti alla corretta qualificazione dei rifiuti urbani, come ridefiniti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter), ed alle implicazioni sulla relativa disciplina fiscale, che sono state oggetto di apposita trattazione nell’ambito della nota esplicativa prot. 37259 del 12 aprile u.s., pubblicata sul sito  www.minambiente.it .(cfr. circolare associativa n. 113/2021).

Nella nota del Ministero non trovano sede nemmeno gli articoli per i quali, specifica il Ministero “è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi” (tra i quali, si auspica, anche l’art. 188 comma 5 sul certificato di avvenuto smaltimento, le cui criticità applicative sono state più volte segnalate alla stessa direzione del Ministero).

Nel rimandare alla nota di sintesi predisposta dall’associazione e al documento del MiTE, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 18.05.2021
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