Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con Protocollo nr 51657 del 14 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione di alcune importanti disposizioni normative contenute nel Dlgs 116/2020, di interesse delle aziende.
La lettera, a firma del Direttore della Direzione Economia Circolare Ing. Laura D’Aprile, è indirizzata alle regioni, alle Istituzioni ed ai Ministeri interessati e alle rappresentanze datoriali, tra cui Fise Assoambiente e Fise Unicircular che avevano, già nei mesi scorsi avanzato al MiTE richieste di chiarimento su alcune criticità applicative derivanti dall'entrata in vigore (settembre 2020) del D.Lgs 116/2020 che ha recepito le Direttive comunitarie 2018/851 e 2018/852 in materia rispettivamente di rifiuti e rifiuti da imballaggi (cfr. circolare associativa n. 241/2020).
In particolare la nota interviene sui seguenti articoli del D.Lgs 152/2006 e smi:
Nell'ambito dei chiarimenti, come viene esplicitamente evidenziato, “non sono ricomprese […] le argomentazioni afferenti alla corretta qualificazione dei rifiuti urbani, come ridefiniti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter), ed alle implicazioni sulla relativa disciplina fiscale, che sono state oggetto di apposita trattazione nell’ambito della nota esplicativa prot. 37259 del 12 aprile u.s., pubblicata sul sito www.minambiente.it.”(cfr. circolare associativa n. 113/2021).
Nella nota del Ministero non trovano sede nemmeno gli articoli per i quali, specifica il Ministero “è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi” (tra i quali, si auspica, anche l’art. 188 comma 5 sul certificato di avvenuto smaltimento, le cui criticità applicative sono state più volte segnalate alla stessa direzione del Ministero).
Nel rimandare alla nota di sintesi predisposta dall’associazione e al documento del MiTE, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.