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159/2021/LE

Pubblicato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto “Sostegni-bis” (G.U. n. 123 del 25 maggio 2021), in vigore dal 26 maggio scorso.

Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Il provvedimento è costituito dai seguenti 9 titoli:

Titolo I (artt. 1-11) - Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

Titolo II (artt. 12-25) - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

Titolo III (artt. 26-35) - Misure per la tutela della salute

Titolo IV (artt. 35-50) - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Titolo V (artt. 51-57) - Enti territoriali

Titolo VI (artt. 58-64) - Giovani, scuola e ricerca

Titolo VII (artt. 65-67) - Cultura

Titolo VIII (artt. 68-73) - Agricoltura e trasporti

Titolo IX (Artt. 74-78) - Disposizioni finali e finanziarie

Per quanto di maggior interesse evidenziamo di seguito le seguenti misure introdotte:

  • proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 5)

La norma proroga anche per il mese di luglio la riduzione delle bollette già prevista dall'articolo 6 del Decreto Sostegni (cfr. circolari associative n. 154 e 155 rispettivamente del 24 e 25 maggio 2021) con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021. Di conseguenza, la riduzione delle componenti fisse delle bollette riferite alle utenze non domestiche è valida complessivamente dal 1° aprile al 31 luglio 2021. Il costo della misura indicata dall’articolo in esame è pari a 200 milioni di euro che si vanno ad aggiungere al fondo di 600 milioni già previsto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021;

  • agevolazioni TARI (art. 6)

Le agevolazioni sono rivolte, in particolare, sono gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia. Secondo quanto indicato dal Decreto a proposito della Tari 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

  • plastic tax (art. 9)

Il comma 3 dell’articolo rinvia dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della plastic tax, la tassa del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di manufatti di plastica monouso venduti (i cosiddetti MACSI) che l’articolo 1, commi 634 e successivi, della L.160/19 ha introdotto nell’ordinamento nazionale.

  • accesso al credito e liquidità delle imprese (disposizioni contenute nel Titolo II).

È’ previsto uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi con l’obiettivo di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure già in vigore e l’attuazione di nuovi interventi. In particolare, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti e prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace. Nell’ambito del Fondo Pmi, viene introdotto uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti. Al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede, altresì, un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021. Viene estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni “ex super ammortamento”; viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative. Con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi;

  • Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (art. 21).

La dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L’incremento è attribuito alla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”;

  • Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (Art. 32)

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200.000 di euro per l'anno 2021. Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri e modalità per l’applicazione e fruizione del suddetto credito d’imposta.

Per quanto concerne, invece, specificatamente le norme in materia di lavoro subordinato privato si segnalano:

  • l’articolo 39, che abbassa a 100 dipendenti la soglia di accesso per le aziende al contratto di espansione di cui all’articolo 41 del d. lgs. n. 148/2015; tale contratto disciplina l’incentivo all’esodo incentivato per raggiungimento dei requisiti pensionistici (entro i successivi 5 anni) e contestuale parziale sostituzione dei lavoratori in uscita con nuove assunzioni. Con costi in larga parte a carico dei datori di lavoro;
  • l’articolo 40 in materia di ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti: limitato, quest’ultimo, ai datori di lavoro che dal 1° luglio p.v. sospendano o riducano l’attività lavorativa usufruendo di ammortizzatori sociali tradizionali di cui al d. lgs. n. 148/2015 (con esclusione del pagamento dei contributi addizionali legati all’erogazione effettiva della prestazione); restano precluse in tal caso le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Sono sempre espressamente esclusi i licenziamenti per fine appalto seguiti da assunzione da parte del datore di lavoro subentrante nella gestione dei servizi;
  • l’articolo 41 in materia di contratto di rioccupazione, che prevede contratti semestrali in favore di soggetti disoccupati, sulla base di un progetto individuale di inserimento e uno sgravio contributivo nei limiti di 6mila euro su base annua.

Il DL è stato assegnato ieri alla Commissione Bilancio della Camera per la prevista conversione in Legge.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente, e si resta a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 27.05.2021
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