AssoAmbiente

Circolari

175/2021/MI

Come noto, con le ultime circolari associative in materia (nn. 232 e 277 del 2020) abbiamo informato circa la nomina del Comitato Amministratore del Fondo in oggetto, avvenuta con Decreto Interministeriale del 7 agosto 2020, e del successivo insediamento dello stesso Comitato nella prima riunione del 15 ottobre 2020.

In occasione dell’incontro successivo, tenutosi nel mese di dicembre, i componenti del Comitato, chiamati ad esaminare il bilancio preventivo pluriennale ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, del d. lgs. n. 148/2015, hanno evidenziato ai rappresentanti dell’INPS e del Ministero del Lavoro l’evidente incongruenza dei numeri riportati nel bilancio preventivo pluriennale del Fondo da essi predisposto, rispetto alle stime normalmente riferite al settore dei servizi ambientali in termini di numero di occupati e relativi importi retributivi (i numeri riportati erano riferibili a circa tre o quattro volte la reale platea).

Ciò ha comportato una attività di revisione dei codici Ateco da parte dell’INPS e del Ministero del Lavoro, e della relativa platea di aziende da inserire nel Fondo, terminata solo nello scorso mese di maggio.

Definita, in sede di Comitato Amministratore, la platea ed il conseguente bilancio preventivo pluriennale del Fondo, l’INPS ha quindi annunciato alla fine del mese di maggio la pubblicazione della Circolare, necessaria ai fini di fornire alle aziende i dettagli per gli adempimenti e l’avvio operativo del Fondo.

Nell’allegare la Circolare n. 86/2021, che costituirà certamente un documento di riferimento sulla materia anche in futuro, se ne riportano sinteticamente di seguito i principali contenuti.

Decorrenza e operatività del Fondo

L’INPS chiarisce che il Fondo deve intendersi “pienamente operativo” a far data dal 7 agosto 2020, data di nomina del Comitato Amministratore con Decreto del Ministero del Lavoro.

Tuttavia, la circolare precisa che la contribuzione versata dalle aziende al F.I.S. (Fondo di Integrazione Salariale) tra la data di entrata in vigore del Fondo (27 ottobre 2019, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale n. 103594 del 9.8.2019) e la data di operatività del medesimo, dovranno essere recuperate dal Fondo di settore applicando le procedure previste al paragrafo 6.3 della Circolare, ultimo capoverso.

Ciò significa che il Fondo di settore verrà quindi dotato in partenza di una mole di risorse economiche corrispondenti a quanto versato al F.I.S. dalle aziende negli ultimi 18 mesi circa (come noto, lo 0,65% del monte retributivo, di cui due terzi a carico dei datori di lavoro).

Caratteristiche del Fondo

La Circolare riporta le principali caratteristiche del Fondo, come peraltro risultanti dagli articoli 26 e seguenti del d. lgs. n. 148/2015.

In particolare, si sottolinea che il Fondo (paragrafo 2.2):

  • non ha personalità giuridica e costituisce una gestione INPS;
  • ha l’obbligo di bilancio in pareggio ed eroga prestazioni solo in presenza delle necessarie dotazioni finanziarie;
  • ha obbligo di presentare il bilancio tecnico a otto anni.

Prestazioni del Fondo

Il paragrafo 3 riporta le possibili prestazioni del Fondo, ovvero, come da normativa vigente:

  • assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni (CIG/CIGS);
  • prestazioni integrative della NASPI, in termini di importi o durate;
  • assegni straordinari finalizzati a incentivare l’esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, in applicazione di accordi sindacali aziendali.

Tale ultima prestazione, di particolare interesse per il settore, considerata l’elevata età media degli addetti e l’incidenza delle prestazioni manuali, è dettagliatamente descritta in ben dieci paragrafi dal 4.1 al 4.10.

Finanziamento delle prestazioni

Il paragrafo 6 descrive le modalità di finanziamento corrente del Fondo, oltre ai contributi aggiuntivi, connessi alle prestazioni, a carico delle aziende in caso di accesso.

All’interno di tali contributi aggiuntivi l’INPS considera anche la quota ulteriore stabilita con l’accordo di rinnovo del CCNL 6.12.2016, nella misura di € 10 mensili per ciascun lavoratore.

Come noto, e come indicato nelle precedenti circolari Assoambiente, tale somma, decorrente dall’1.1.2019, è stata oggetto di accantonamento da parte delle aziende, nelle more della costituzione e della piena operatività del Fondo di settore.

Analoga previsione è contenuta nel CCNL Utilitalia, con decorrenza luglio 2018.

L’INPS precisa a tale proposito (paragrafo 6.1, lettera e) che le istruzioni operative riguardanti il versamento del contributo “contrattuale” verranno rese note con separata circolare, limitandosi questa a fornire indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento del contributo ordinario e della contribuzione straordinaria.

Istruzioni contabili

Infine, il paragrafo 7 è dedicato alle istruzioni contabili.

Considerazioni

Con la circolare INPS del 17 giugno diventa finalmente operativo il Fondo del settore dei Servizi Ambientali: la fase di avvio del “progetto”, concepito dalle Parti sociali durante la sessione negoziale per il rinnovo dei CCNL Utilitalia e FISE-ASSOAMBIENTE conclusasi nel 2016, ha richiesto quasi cinque anni.

La definizione di un accordo congiunto tra tutte le Associazioni Datoriali si è conclusa, non senza difficoltà, il 18 luglio 2018.

A seguire, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di riconoscimento del Fondo, avvenuta nell’ottobre 2019 e infine, previo un ulteriore rallentamento riconducibile all’emergenza epidemiologica, nell’agosto 2020 la pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro recante la nomina del Comitato Amministratore.

Ancora, la revisione dei Codici ATECO e quindi nel mese di maggio la definizione del bilancio pluriennale e la pubblicazione della circolare n. 86/2021.

*****

La piena operatività del Fondo era attesa da tempo, poiché le Parti Sociali nutrono aspettative sul ruolo da esso esercitabile in ordine al tema delle inidoneità e dell’esodo agevolato e anticipato dei lavoratori del settore in condizioni fisiche compromesse.

E’ opinione diffusa che è sulle prestazioni a ciò finalizzate che il Fondo potrebbe giocare un ruolo realmente positivo.

Il settore ha ampiamente dimostrato in passato, e persino durante la grave emergenza epidemiologica, di non necessitare di ammortizzatori sociali atti a salvaguardare il reddito nei casi di sospensione o interruzione dell’attività lavorativa, data la natura essenziale e imprescindibile dei servizi ambientali in senso ampio, che sostanzialmente registrano pause prolungate solo in casi assolutamente eccezionali.

Pertanto, le risorse del Fondo dovranno concentrarsi sull’integrazione della Naspi in una logica di salvaguardia del reddito dopo l’uscita dal lavoro (con finalità di incentivazione), o sull’esodo per i lavoratori con meno di sessanta mesi dal pensionamento, mentre ai sensi dell’attuale legislazione tale ultima prestazione deve essere interamente a carico dei datori di lavoro.

E’ quindi necessario che, attraverso una modifica delle attuali regole, i contributi accantonati, e la stessa quota contrattuale di € 10/mese di cui all’articolo 69, secondo comma, del C.C.N.L. 6.12.2016, dovranno essere destinati e impiegati sulla base degli interessi delle aziende e dei lavoratori, pena in caso contrario l’inutile e dispendioso accumulo di risorse inutilizzate da loro stessi erogate.

» 21.06.2021
Documenti allegati

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